Infrastrutture e Trasporti

Avio-Elisuperfici

Aviosuperficie, un contratto di quattro anni - La Nuova Sardegna Nuoro

 

Il Decreto del MIT del 1 febbraio 2006 costituisce la più recente norma di attuazione della legge n. 518 del 2 aprile 1968, relativamente alla liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio. Tali norme, orientate alla liberalizzazione del trasporto aereo sul territorio nazionale, introducono i  concetti di:

  • aviosuperficie, quale area idonea alla partenza e all’atterraggio di aeromobili, ma che non appartengano al demanio aeronautico; di cui all’art. 692 del codice di navigazione  (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e su cui insista un aeroporto privato di cui all’art. 704.

  • elisuperficie, quale aviosuperficie destinata all’uso esclusivo degli elicotteri, ma che non sia un eliporto;

  • idrosuperficie, quale aviosuperficie destinata all’uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.

  • aviosuperficie in pendenza (AP) si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due percento.

  • aviosuperficie non in pendenza (ANP) si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.

  • elisuperficie in elevazione si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno.

    Il decreto fornisce inoltre indicazioni circa la realizzazione e l’uso di infrastrutture aeroportuali, anche ai fini di “trasporto pubblico” (art. 22), introducendo significative limitazioni che si riferiscono alla natura dei voli. L'uso di aviosuperfici per attivita' di trasporto pubblico con velivoli è consentito esclusivamente per i voli:

    •  non di linea;

    con massa massima al decollo non superiore a 5700 Kg e numero dei posti passeggeri non superiore a 9.

     

    Il decreto, inoltre, attribuisce all’Enac una funzione e un ruolo di controllo. Infatti i gestori delle aviosuperfici devono trasmettere a tale Ente, almeno quaranta giorni prima della data di inizio della gestione, copia del nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche dell’inesistenza di controindicazioni agli effetti dell’ordine e della sicurezza pubblica e dello Stato. Inoltre devono fornire le informazioni utili alla loro identificazione, le generalità dei proprietari dell’area destinata all’aviosuperficie, i dati caratteristici dell’aviosuperficie nonchè ogni altra documentazione richiesta.

     

    Le informazioni e i dati relativi alle aviosuperfici ed elisuperfici, per le quali è stata iniziata l’attività, sono trasmesse dall’Enac al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; al Ministero dell’Interno, al Ministero della difesa; al Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’Agenzia delle Dogane alla società Enav e alla Regione e al Comune competenti, nel cui territorio sono realizzate le opere. Inoltre, informazioni e dati relativi alle aviosuperfici ed elisuperfici sono diffusi dall’Enac per via informatica, mediante pubblicazione nel sito ufficiale dell’Ente.

     

    Elenco avio-superfici ed elisuperfici dal sito dell'ENAC

    https://avio-superfici.enac.gov.it/it 

 

Pagina aggiornata al 13/06/2023

La Regione Marche con DACR n. 52 del 3 luglio 2012 ha approvato il Piano Regionale Infrastrutture, Trasporto merci, Logistica.

In tale occasione sulla base delle informazione acquisite e dei dati pubblicati nel sito ENAC è stata condotta una ricognizione puntuale con schedatura e mappatura delle aviosuperfici ed elisuperfici presenti sul territorio regionale. 

Attualmente dal sito dell'ENAC nella Regione Marche risultano presenti n° 8 Aviosuperfici e n° 23 Elisuperfici.

La Regione non ha competenze specifiche in materia di eli ed avio superfici, salvo il rilascio di pareri in materia di urbanistica e valutazione di impatto ambientale, non di competenza del Settore Mobilità e TPL.

 

 

Pagina aggiornata al 13/06/2023

  • Legge 2 aprile 1968, n. 518 – Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.

  • Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° febbraio 2006, Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2006 che integra e sostituisce il precedente Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2003)

  • Decreto Ministeriale 26 ottobre 2007, n. 238 - Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici

  • Regolamento "Disciplina generale della protezione antincendio per gli Aeroporti di aviazione generale e le Aviosuperfici"

  • APT 36 del 30 ottobre 2013 -Avio-Idro-Elisuperfici: Gestione e Autorizzazione

 

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