Finanze e Tributi

Tassa automobilistica

È tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale, tassa di proprietà, il soggetto che risulta essere proprietario o usufruttuario del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) l’ultimo giorno utile per il versamento del tributo.

Nel caso di prima immatricolazione o in caso di mancata trascrizione dell'atto di proprietà al PRA, si presume proprietario del veicolo l'intestatario della carta di circolazione.

La tassa automobilistica deve essere pagata a favore della Regione in cui risiede il proprietario del veicolo. La tassa automobilistica deve essere pagata per singolo anno d'imposta.

Il proprietario è tenuto al pagamento anche in caso di mancato utilizzo del veicolo
.

 

È tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione il soggetto che immette nella pubblica strada il veicolo per il quale la proprietà non deve essere trascritta al PRA (es. ciclomotore, quadriciclo leggero, ecc.). In caso di mancata circolazione il pagamento non è dovuto.

Le tariffe della tassa automobilistica sono distinte per categoria del veicolo e destinazione d'uso sulla base dei dati tecnici indicati nella carta di circolazione.


Per consultare le relative tabelle selezionare la tipologia del proprio mezzo:

 

 


Per verificare quando si ha diritto ad una Riduzione della tassa.

 

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Il pagamento della tassa automobilistica è diversificato in tre casistiche:

1.  VEICOLI GIA' IMMATRICOLATI
Per i veicoli già immatricolati, per i quali le periodicità rimangono invariate, le tasse sono dovute entro il mese successivo alla scadenza del "bollo" in corso di validità.

Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW o 47 CV se immatricolati dopo 01/01/1998 o fino a 9 cavalli fiscali se immatricolati prima di tale data (esclusi noleggio da rimessa senza conducente) e motoveicoli per 12 mesi decorrenti dal 1 febbraio, 1 agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW o 47 CV se immatricolati dal 01/01/1998 o fino a 9 cavalli fiscali se immatricolati prima di tale data con alimentazione a gasolio non ecologici e veicoli adibiti a noleggio da rimessa senza conducente per 6-12 mesi decorrenti dal 1 febbraio, 1 agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW o 47 CV se immatricolati dal 01/01/1998 o oltre 9 cavalli fiscali se immatricolati prima di tale data (esclusi noleggi da rimessa senza conducente) per 12 mesi decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio, 1 settembre
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW o 47 CV se immatricolati dal 01/01/1998 o oltre 9 cavalli fiscali se immatricolati prima di tale data con alimentazione a gasolio non ecologici e veicoli adibiti a noleggio da rimessa senza conducente per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio, 1 settembre
Autobus e Autoveicoli uso speciale, Autocarri per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1 febbraio, 1 giugno, 1 ottobre
Rimorchi uso speciale, Targhe prova e Ciclomotori per 12 mesi decorrenti dal 1 gennaio




2.  AUTOVEICOLI IMMATRICOLATI PER LA PRIMA VOLTA
Il primo bollo è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e deve essere pagato entro il mese di immatricolazione oppure entro la fine del mese successivo qualora l'immatricolazione sia avvenuta entro l'ultima decade del mese stesso. Se il giorno del mese sia un festivo o sabato, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo.

Per Autoveicoli fino a 35 KW o 47CV e motoveicoli: per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di Gennaio o Luglio, immediatamente successiva ai predetti sei mesi Vedi tabella
Per Autoveicoli superiori a 35 KW o 47CV e motoveicoli: per un periodo superiore a otto mesi e fino alla scadenza di Aprile, Agosto o Dicembre, immediatamente successiva ai predetti otto mesi Vedi tabella
Per Autobus, autoveicoli ad uso speciale e autocarri: per un periodo superiore ad un mese e fino alla scadenza di Gennaio, Maggio o Settembre, immediatamente successiva al predetto mese Vedi tabella


3.  AUTO ACQUISTATA USATA
Per l'auto acquistata usata da un privato (cioè non da un rivenditore autorizzato) occorre distinguere il caso in cui l'auto acquistata sia coperta da "bollo" in corso di validità, dal caso in cui essa ne sia sprovvista.

Nel primo caso l'acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente "bollo", dovendo pagare il rinnovo secondo le normali regole (cioè entro il mese successivo a detta scadenza). Nell'acquisto di veicolo con "bollo" scaduto in precedenza e quindi in posizione di irregolarità rispetto ai termini di pagamento, è da considerare che l'obbligo di pagamento è posto a carico della persona che risulta intestataria al Pra nell'ultimo giorno utile di pagamento del rinnovo (di norma, l'ultimo giorno del primo mese non coperto da pagamento), sempre che entro tale data non sia intervenuto un atto di trasferimento. Il che vuol dire che se l'acquirente è in tempo per pagare nei termini, egli non ha che da pagare il rinnovo collegandosi alla scadenza precedente. Se invece l'acquisto di un'auto senza "bollo" è fatta successivamente, le conseguenze del mancato pagamento non potranno che ricadere sul venditore, in quanto intestatario alla scadenza del termine utile per il pagamento.

Per l'auto acquistata usata presso un rivenditore autorizzato coperta da "bollo" in corso di validità occorre semplicemente collegarsi a questa scadenza e quindi pagare entro il mese successivo. Quando invece sia stato precedentemente attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento (questa informazione è in possesso del rivenditore che è obbligato a inviare al Ministero delle Finanze appositi elenchi quadrimestrali dei veicoli ritirati) si applicano le specifiche regole previste per il primo pagamento per veicoli nuovi. A tal fine fa fede la data di autentica notarile dell'atto di vendita, atto che nella prassi viene normalmente sottoscritto dallo stesso rivenditore. Il primo pagamento deve essere eseguito entro lo stesso mese della rivendita (cioè entro lo stesso mese dell'atto notarile di vendita).

Il pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) può avvenire:

INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE AUTORIZZATI

 

Delegazioni A.C.I., Agenzie Polo Sermetra, Isaco (commissione Euro 2,60)
Tabaccai aderenti al circuito Lottomatica (commissione Euro 1,87)
Tabaccai aderenti al circuito ITB (commissione Euro 1,87)
Intesa San Paolo - Tesoriere della Regione - Presso uno sportello o mediante il servizio Internet Banking (commissione Euro 1,87)
Poste Italiane: presso uno sportello (commissione Euro 1,80)
Poste Italiane: mediante il servizio BancoPosta on line (commissione Euro 1,00)
Pagamento tramite banca: servizio Internet-Banking ACI (solo per i propri clienti) (commissione Euro 1,87)

A decorrere dal 1 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 38-ter del decreto legge n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019, il pagamento della tassa automobilistica va effettuato esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA, secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, decreto legislativo n. 82/2005).

Il pagamento verrà effettuato tramite uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), che hanno aderito al sistema PagoPA, presenti sulla piattaforma che applicherà i propri costi di commissione.

 

Attenzione: in caso di primo bollo (nuova immatricolazione del veicolo) o di veicolo acquistato da un concessionario con rientro in circolazione dopo un periodo di sospensione, si consiglia di contattare l'assistenza telefonica della tassa automobilistica, 071-9981177, al fine di determinare correttamente la scadenza del bollo.

 

pagina aggiornata al 22/01/2020

 

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel corso dell’anno 2017, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive (art. 6 l.r. n. 35 del 27/12/2016).

Si precisa che l’esenzione viene riconosciuta esclusivamente all’acquirente residente o con sede legale o amministrativa nella Regione Marche.

  • Autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
  • Veicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle normali targhe di riconoscimento e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di distintivo facilmente riconoscibile;
  • Autobus che in base a concessioni del Ministero Poste e delle Telecomunicazioni, effettuano il servizio pubblico regolarmente concesso e autorizzato dal Ministero dei Trasporti o dal Ministero della Marina Mercantile;
  • Gli Autocarri esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie;
  • Gli Autoveicoli esclusivamente assegnati al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie (quando siano muniti di apposita licenza);
  • Gli Autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari (se a parità di trattamento), regolarmente accreditati in Italia;
  • I velocipedi con motore ausiliario,i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa;
  • I motori fuori bordo di potenza non superiore ai 6 CV applicati a natanti
CRITERI E MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE
DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA A CAUSA DISABILITA'

L'assemblea legislativa regionale, con legge n. 20 del 28/12/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione (Finanziaria 2011)" (B.U.R. n. 115 del 31/12/2010)  ha approvato importanti novità in materia di esenzione per i soggetti disabili.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 9 della L.R. 20/2010:
“Comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la Regione effettua l’istruttoria e il riconoscimento dell’esenzione per i soggetti disabili di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). A decorrere dalla medesima data sono comunicate alla struttura organizzativa regionale competente le variazioni di natura soggettiva od oggettiva intervenute rispetto alle esenzioni già riconosciute entro trenta giorni dal loro verificarsi ovvero, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione dalla legislazione vigente.
Comma 5. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui al comma 4 sono inoltrate alla struttura organizzativa regionale competente, o ai diversi uffici individuati dall’Amministrazione regionale, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica.”
In base alla normativa vigente e alla DGR.n.1322/2013, sono codificabili le seguenti tipologie di handicap che possano dar luogo alla esenzione:

Condizioni soggettive


In base alla normativa vigente sono codificabili le seguenti tipologie di handicap che possano dar luogo alla esenzione:
A1
ridotta o impedita capacità motoria, certificata nei modi previsti dall’art. 4 della legge 104/1992, (art. 8, comma 1, legge 449/1997);
A2 handicap psichico o mentale di gravità tale da fruire dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 338/2000);
A3 grave limitazione alla capacità di deambulazione (art. 30, comma 7, legge 338/2000);
A4 soggetti pluriamputati (art. 30, comma 7, legge 338/2000);
A5 ciechi (d.p.r. 917/1986 e legge 138/2001);
A6 sordomuti (d.p.r. 917/1986 e legge 68/1999).


Per le corrispondenti fattispecie, le condizioni di cui sopra sono comprovate dalla seguente documentazione:
A1 certificazione della commissione medica ex legge 104/1992, oppure certificazione della Commissione Medica Locale per il rilascio della patente speciale;
A2 certificazione della commissione medica ex legge 104/1992 con specifica dell’invalidità e riconoscimento dell’indennità di accompagnamento da parte dell’Inps;
A3 certificazione della commissione medica ex legge 104/1992 che attesti la grave limitazione alla capacità di deambulazione, oppure il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento da parte dell’Inps, ovvero, un certificato redatto dal medico legale dell’Asur che, sulla base della certificazione della commissione medica ex legge 104/1992, attesti la grave limitazione della capacità di deambulazione;
A4 certificazione della commissione medica ex legge 104/1992 che attesti lo stato di pluriamputato, oppure il riconoscimento da parte dell’Inps della condizione di pluriamputato;
A5 certificazione della commissione medica ex legge 104/1992 oppure riconoscimento Inps di uno stato tra quelli previsti agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 (art. 1, legge 68/1999);
A6 certificazione della commissione medica ex legge 104/1992 in cui viene espressamente qualificato come sordomuto, ai sensi dell’ art 1, comma 2, legge 68/1999, nonché sordo ai sensi della legge 95/2006, oppure il corrispondente riconoscimento da parte dell’Inps.


Caratteristiche dei veicoli per i quali possono essere rilasciate le esenzioni
  • Possono beneficiare dell’esenzione le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per il trasporto specifico del disabile, le motocarrozzette a tre ruote, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporto specifico del disabile a tre ruote, purchè non superino i 2000 centimetri cubici di cilindrata per i veicoli a benzina, g.p.l. esclusivo o metano esclusivo e i 2800 centimetri cubici di cilindrata per i veicoli diesel. Per i veicoli ibridi (motore a scoppio ed elettrico) si fa riferimento alla cilindrata, quale risulta dalla carta di circolazione e al tipo di carburante, benzina o diesel, in dotazione. Beneficiano, inoltre, i veicoli elettrici esclusivi, di qualsiasi potenza.
  • L’esenzione può essere concessa al veicolo intestato al disabile o al familiare che ha fiscalmente a carico il disabile, ma ad un solo veicolo per il trasporto di un disabile nello stesso periodo d’imposta. Se in regime di carico fiscale sono presenti più portatori di handicap, l’esenzione viene estesa ad un numero di veicoli pari al numero dei disabili aventi diritto, nello stesso periodo di imposta.
  • Non possono beneficiare dell’esenzione i veicoli che risultano cointestati, ad eccezione dei seguenti casi:
    1. i cointestatari siano entrambi in condizioni di disabilità per le quali è prevista l’esenzione;
    2. i cointestatari siano genitori di un minore in condizioni di disabilità ed entrambi abbiano a loro carico fiscale il disabile stesso.
  • Per il caso di disabilità di cui al punto A1, ove la patente speciale preveda una modifica funzionale del veicolo finalizzata all’utilizzo dello stesso, ovvero sia necessaria una modifica finalizzata al trasporto, questa deve risultare da specifica annotazione nella carta di circolazione, salvo che la modifica riguardi strumentazione già fornita di serie e concernente esclusivamente:
    1. cambio o frizione automatica
    2. freno di emergenza a sinistra
    3. dispositivi retrovisori

Procedura per il riconoscimento dell’esenzione

  1. Le istanze debbono pervenire al "Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie" tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata all’indirizzo regione.marche.finanze@emarche.it secondo il modello predisposto dall’Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione specificata nel punto A), oppure circostanziata autocertificazione, resa ai sensi di legge, riportante tutti gli estremi degli accertamenti effettuati, attestante i requisiti richiesti di carattere soggettivo. Dette istanze debbono essere presentate ai sensi dell’art. 9 comma 5) della legge regionale 20/2010 entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della tassa automobilistica. Oltre tale termine l’istanza può essere presa in considerazione per il periodo di imposta riferito all’anno successivo.
  2. Le variazioni dei requisiti soggettivi o oggettivi devono essere comunicate con le modalità di cui al punto precedente entro 30 giorni dal loro verificarsi, ovvero, in caso di decesso, entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della legge regionale 20/2010.
  3. In caso di richiesta di variazione di targa, in presenza di una esenzione concessa da un ente diverso dalla Regione Marche (Agenzia delle Entrate, altra regione, ecc.), la richiesta di esenzione si configura come nuova, dovendosi rivalutare sia i requisiti soggettivi come sopra specificati, sia quelli relativi al veicolo.

Ai sensi dell'art. 63 della legge 342 del 21/11/2000, così come modificato dalla legge 23/12/2014 n. 190, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

Qualora i veicoli suddetti vengano posti in circolazione sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua di € 27,88 per gli autoveicoli e € 11,15 per i motoveicoli.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato prima della messa in circolazione su strada e, in qualsiasi momento effettuato, ha validità per l'anno solare in corso (1 gennaio - 31 dicembre).
Il pagamento deve essere eseguito, come previsto per le tasse automobilistiche, o mediante versamento in conto corrente postale ovvero presso le tabaccherie abilitate o agenzie pratiche auto e agenzie ACI abilitate.

I veicoli che beneficiano di tale esenzione, ai sensi dell'art. 5 comma 35 della Legge 28/02/1953 n° 53, sono gli Autocarri, i Trattori stradali e relativi Rimorchi, esportati per più di dodici mesi.

L'esportatore per ottenere l'esonero deve comunicare entro trenta giorni dalla data di rilascio delle autorizzazioni doganali, la richesta alle competenti Direzioni Regionali delle Entrate o agli Uffici delle Entrate, ove istituiti.
  • Autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
  • Veicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle normali targhe di riconoscimento e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di distintivo facilmente riconoscibile;
  • Autobus che in base a concessioni del Ministero Poste e delle Telecomunicazioni, effettuano il servizio pubblico regolarmente concesso e autorizzato dal Ministero dei Trasporti o dal Ministero della Marina Mercantile;
  • Gli Autocarri esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie;
  • Gli Autoveicoli esclusivamente assegnati al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie (quando siano muniti di apposita licenza);
  • Gli Autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari (se a parità di trattamento), regolarmente accreditati in Italia;
  • I velocipedi con motore ausiliario,i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa;
  • I motori fuori bordo di potenza non superiore ai 6 CV applicati a natanti.

 

CRITERI E MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE
DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA A CAUSA DISABILITA'

La Regione Marche è divenuta titolare delle funzioni amministrative per il riconoscimento della esenzione dalla Tassa Automobilistica Regionale per i soggetti disabili.

Dal 1° gennaio 2019 la materia è regolata dalla legge regionale n. 20/2010, come modificata dalla legge regionale 51/2018, e dalla D.G.R: 428/2019.

La legge regionale 20/2010, all’art. 9, prevede:

Comma 4. “A decorrere dal 1° gennaio 2011, la Regione effettua l'istruttoria e il riconoscimento dell'esenzione per i soggetti disabili di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). A decorrere dalla medesima data sono comunicate alla struttura organizzativa regionale competente le variazioni di natura soggettiva od oggettiva intervenute rispetto alle esenzioni già riconosciute entro trenta giorni dal loro verificarsi ovvero, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione dalla legislazione vigente”

Comma 5. (Abrogato)

Comma 5-bis La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità ed i termini, nonché la documentazione necessaria per il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabilità di cui al comma 4.”.

 

In adempimento della disposizione del comma 5-bis, la Giunta regionale, con al D.G.R. 428/2019, ha previsto quanto segue:

1. Termini e modalità di presentazione delle domande.

Il beneficio della esenzione per disabilità dal pagamento della tassa automobilistica regionale è assoggettato a specifica e documentata istanza di parte, da presentare, utilizzando l’apposito modello di cui all’allegato B.1 della presente deliberazione, ordinariamente entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento del periodo tributario di cui si chiede l’esenzione. Se prodotta oltre il predetto termine può comunque avere valore per i periodi di imposta successivi a quelli della data della visita medica, qualora sia dimostrato il possesso delle condizioni soggettive e oggettive stabilita dalla normativa vigente al momento, ma sempre entro il limite del termine di prescrizione triennale previsto in materia di tassa automobilistica.

Le domande debbono pervenire alla Regione Marche - Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio – Via G. Da Fabriano n. 9 - Ancona, tramite posta ordinaria, posta elettronica certificata all’indirizzo: regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it, posta elettronica ordinaria all’indirizzo: settore.tributiriscossioni@regione.marche.it; o consegnate a mano presso lo sportello al pubblico Ufficio tassa auto della Regione, ubicato in via Tiziano 8, Ancona (aperto al pubblico il martedì e il giovedì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00, e il giovedì, dalle 9:00 alle 12:00).

 

2. Aventi diritto.

Hanno diritto alla esenzione dalla tassa automobilistica regionale i seguenti soggetti:

 

A) Disabili con ridotte o impedite capacità motorie. (Art. 8 della L. 449/1997)

L’esenzione è riconosciuta solo se i veicoli sono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile stesso. In questo caso inoltre la legge prescrive che il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile e che tali adattamenti debbano sempre risultare dal libretto di circolazione. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’art. 119 del Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.), per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale (ove pure sono riportate, per altro, le prescrizioni di detta Commissione).

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.  Tuttavia, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa di cui trattasi, le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", possono desumersi qualora l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitino l’uso degli arti inferiori, esplicitamente indicate nella certificazione delle Commissioni mediche pubbliche competenti. In tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità da allegare all’istanza, fatto salvo il previsto adattamento del veicolo in funzione della minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto. Non è necessario che il disabile con ridotte o impedite capacità motorie permanenti fruisca dell’indennità di accompagnamento.

A titolo esemplificativo, si elencano gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica

- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica

- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica

- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico

- sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile

- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)

- sportello scorrevole

- altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

 Qualora per l’accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, sia necessario un adattamento diverso da quelli sopra indicati, l’esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida, che alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Per quanto concerne gli adattamenti del sistema di guida, prescritti dalla competente Commissione Medica Locale, gli stessi dovranno necessariamente risultare dalla patente speciale, patente destinata a quei soggetti che necessitano di specifici adattamenti al veicolo e/o l’uso di particolari supporti tecnologici a causa di minorazioni, patologie o handicap fisici.

Sono proprio gli adattamenti al veicolo e/o i supporti tecnologici prescritti dalla Commissione Medica Locale, che consentono la guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri. Alla scadenza della patente speciale, per la conferma di validità, è necessario che il disabile si sottoponga a visita presso la Commissione Medica Locale, o presso il medico monocratico, nel caso di minorazioni o mutilazioni stabilizzate.

Di conseguenza, non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente, senza che gli stessi siano prescritti dalla Commissione Medica Locale di cui all’art. 119 del Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.).

Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata:

1. Copia del certificato con il quale il disabile è stato riconosciuto portatore di handicap o di invalidità, che attesti esplicitamente la ridotta o impedita capacità motoria, rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/92, o da altre Commissioni mediche pubbliche (non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento).

2. Copia della carta di circolazione, dalla quale risultino: a) gli adattamenti necessari a permettere al disabile di accedervi se trasportato (in questo caso non occorre la patente speciale); b) se il disabile è titolare di patente speciale, i dispositivi di guida applicati al veicolo (gli adattamenti del veicolo devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all’art. 119 del Codice della Strada e riportati sulla patente speciale). Nel caso il veicolo, come unico adattamento, sia munito di cambio automatico, occorre inviare anche la prescrizione della commissione medica di cui all'articolo 119 del codice della strada, che ne specifichi la necessità.

3. Copia della patente speciale eventualmente rilasciata al disabile, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo (in caso di necessità istruttorie potrà essere richiesta copia della certificazione della commissione medica locale di cui all’art. 119 del Codice della Strada).

4. Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Ai fini di tale limite, non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando tale limite di reddito, l’esenzione spetta unicamente al disabile. Sono esclusi dall’esenzione, gli autoveicoli intestati a soggetti diversi da quelli indicati, sia pubblici che privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).

 

B) Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione

 o affetti da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)

L’esenzione è riconosciuta solo se i veicoli sono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile stesso. Il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 30 co. 7 L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), è la situazione di handicap grave, definita dall’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente alla deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 (Circolare del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 46 del 11/05/2001).

Tuttavia, relativamente alla categoria dei pluriamputati, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale normativa e Contenzioso del 25/01/2007 n. 8, ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all’assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/92, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell’handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche.

Pertanto, gli amputati bilaterali degli arti superiori, possono presentare, indifferentemente, le seguenti certificazioni:

- Certificato di handicap grave, di cui all’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti.

- Certificato rilasciato da altre commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, lavoro, di guerra, ecc.) in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti.

Analogamente, la circolare dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, possono documentare il loro stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all’art. 4 dalla legge n. 104/92, con una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992.

Nel caso, però, che l’interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all’istanza.

Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata:

1. Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL (o da quella integrata ASL-INPS) di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della medesima legge derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione (lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia) ovvero certificato redatto dal medico legale dell’ASUR che, sulla base della certificazione della commissione medica ex legge 104/92, attesti la grave limitazione della capacità di deambulazione. Per i pluriamputati la certificazione dovrà attestarne lo stato; in mancanza il riconoscimento può risultare anche da apposita documentazione rilasciata dall’INPS.

In continuità con la consolidata prassi dell’ufficio e visto che il riconoscimento della Indennità di Accompagnamento di cui alle leggi n. 18/1980 e 508/1988 presuppone una inabilità totale o una impossibilità permanente a deambulare senza aiuto di un accompagnatore, si ritiene di poter riconoscere, ai titolari di detta indennità, le condizioni di cui al presente punto, quand’anche non risultanti espressamente dalle certificazioni mediche. Analogamente si ritiene di confermare la prassi secondo la quale le gravi limitazioni della capacità di deambulazione si riconoscono anche ai minori ai quali sia stato accertato lo stato di handicap grave e permanente di cui all’art.3, comma 3 della legge 104/1999 per i quali risultino altresì certificate le ridotte o impedite capacità motorie.

2. Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

3. Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Ai fini di tale limite, non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando tale limite di reddito, l’esenzione spetta unicamente al disabile. Sono esclusi dall’esenzione, gli autoveicoli intestati a soggetti diversi da quelli indicati, sia pubblici che privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).

 

C) Disabili con handicap psichico o mentale (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)

L’esenzione è riconosciuta solo se i veicoli sono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile stesso. La patologia deve essere di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (non può essere ritenuta equivalente l’indennità di frequenza).

Il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’ art. 30 comma 7 L. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Ai fini di cui trattasi, i disabili portatori di handicap psichico o mentale possono attestare lo stato di handicap grave, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all’art. 4 dalla legge n. 104/92, con un certificato rilasciato da una commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. È possibile, quindi, in presenza di tale documentazione, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l’interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all’istanza.

In questi casi non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valida, ai fini dell’esenzione, la certificazione che riporta la seguente dicitura: con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

A partire dal 01/01/2003, in base all’art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell’apposito esame clinico detto del “cariotipo”.

Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata:

1. Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL (o da quella integrata ASL-INPS), di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della disabilità psichica o mentale (I portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.).

2. Copia del certificato dal quale risulta il riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/1980 e 508/1988, emesso dalla Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990, o della sentenza del Tribunale che ha riconosciuto tale indennità.

3. Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

4. Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Ai fini di tale limite, non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando tale limite di reddito, l’esenzione spetta unicamente al disabile. Sono esclusi dall’esenzione, gli autoveicoli intestati a soggetti diversi da quelli indicati, sia pubblici che privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).

 

D) Disabili non vedenti o sordi (art. 50, commi 1 e 3, della legge 342/2000)

I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (art. 1 L. n. 68/1999). La legge n. 138 del 03/04/2001 agli articoli 2, 3 e 4, individua le varie categorie di non vedenti, distinguendo tra ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

Si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (art. 1 L. n. 381/1970). La condizione deve risultare da apposita certificazione medica ex legge 104/1992 dal quale risulti la qualità di “sordomuto”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 68/1999, o di “sordo” ai sensi della legge 95/2006, oppure il corrispondente riconoscimento da parte dell’INPS.

Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata:

1. Copia del certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica che attesti esplicitamente la condizione di non vedente o sordo. Per i non vedenti, il certificato deve attestare il residuo visivo per entrambi gli occhi espresso in decimi.

2. Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

3. Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Ai fini di tale limite, non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando tale limite di reddito, l’esenzione spetta unicamente al disabile. Sono esclusi dall’esenzione, gli autoveicoli intestati a soggetti diversi da quelli indicati, sia pubblici che privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).

 

3. Tipologia veicoli ammessi.

L'esenzione riguarda i seguenti veicoli:

- Per i disabili non vedenti e sordi (art. 50, commi 1 e 3, della legge 342/2000): autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli per trasporti specifici);

- Per le tipologie di disabilità di seguito indicate: ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997); handicap psichico o mentale e grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30 comma 7 della legge 388/2000): i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli per trasporti specifici).

Sono ammessi all’esenzione i veicoli indicati ai punti precedenti, con una cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina, metano o GPL e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Per i veicoli ibridi (spinti da motore elettrico e a scoppio) si fa riferimento alla cilindrata, quale risultante dalla carta di circolazione, ed al tipo di carburante, benzina o diesel, utilizzato. Sono altresì ammessi al beneficio i veicoli elettrici esclusivi, di qualsiasi potenza.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili, che a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al disabile intestatario del veicolo, oppure al familiare intestatario del veicolo, se il disabile è fiscalmente a suo carico.

L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. Se il disabile all’atto della presentazione della domanda di esenzione è titolare di più veicoli, indicherà nella domanda la targa del veicolo prescelto per l’esenzione. Se in regime di carico fiscale sono presenti più aventi diritto, l’esenzione viene estesa ad un pari numero di veicoli, nello stesso periodo di imposta.

Non possono beneficiare dell’esenzione i veicoli che risultino intestati a più di un contribuente, ad eccezione dei seguenti casi:

a) i cointestatari siano entrambi in condizioni di disabilità per le quali è prevista l’esenzione;

b) i cointestatari siano genitori di un minore in condizioni di disabilità ed entrambi abbiano a loro carico fiscale il disabile stesso.

c) il cointestatario in condizioni di disabilità sia a carico fiscale dell’altro cointestatario.

 

4. Accoglimento dell’istanza di esenzione e validità della stessa.

L’esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica per disabilità, se riconosciuta, decorrerà dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell’istanza o, se espressamente richiesto, per i periodi di imposta successivi a quelli della data del verbale della Commissione Medica, più precisamente con riferimento alla data di presentazione della domanda indicata nel predetto verbale, ma sempre entro il limite del termine di prescrizione triennale previsto in materia di tassa automobilistica.

L’esenzione conserverà validità fino a che sussisteranno i requisiti soggettivi ed oggettivi che l’hanno determinata, senza che sia necessario presentare nuovamente l’istanza.

Nel caso vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi legittimanti il diritto al beneficio (ad esempio disabile non più fiscalmente a carico; decesso del disabile al quale è stata riconosciuta l’esenzione; ecc.), l’interessato o i suoi eredi, dovranno tempestivamente comunicare l’intervenuta cessazione del diritto all’esenzione, al fine di evitare il successivo recupero della tassa automobilistica, degli interessi maturati, l’irrogazione delle previste sanzioni ed eventuali risvolti di carattere penale.

 

5. Rivedibilità.

Nel caso che la Commissione Medica preposta all’accertamento dell’handicap/invalidità (Commissione Medica presso la ASL o quella integrata ASL-INPS, Commissione Medica Locale, ecc.) indichi sul certificato una data di rivedibilità per il paziente, l’eventuale esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa, sarà valida fino alla citata data di rivedibilità. Dopo tale data, il veicolo uscirà dall’esenzione. In tal caso, se ne ricorrono i presupposti, per continuare ad usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorrerà che l’interessato presenti una nuova domanda, con allegata la copia del nuovo verbale redatto dalla Commissione Medica che ha effettuato il controllo e copia della relativa prevista documentazione, compresa la patente speciale rinnovata per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

 

6. Variazioni.

Qualora venga sostituito il veicolo ammesso all’agevolazione, l’interessato deve rinnovare la domanda di esenzione, indicando la targa del nuovo veicolo, allegando la prevista documentazione come da modello B3 allegato alla presente deliberazione.

Analogamente dovrà essere presentata domanda di esenzione, nei termini di cui al punto 1 e nei modi di cui ai punti 2 e 3 del presente allegato, nel caso il beneficiario provenga da altra Regione o abbia comunque una precedente esenzione riconosciuta da ente diverso dalla Regione Marche.

 

7. Diniego dell’istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica.

In caso di diniego all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, l’interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di diniego, al pagamento della tassa automobilistica dovuta. A tal proposito sarà possibile provvedere a pagamento dell’annualità d’imposta corrente senza applicazione di sanzioni ed interessi, mentre eventuali annualità precedenti, dovute ma non corrisposte, dovranno essere pagate senza possibilità di riduzioni, comprese quindi sanzioni ed interessi nel frattempo maturati.

Anche il mancato rispetto del termine dei trenta giorni di cui sopra comporterà l’obbligo di versare, unitamente al tributo ed agli interessi, anche la sanzione prevista dalla normativa vigente per i tardivi versamenti.

 

8. Vigenza.

Le disposizioni di cui al presente atto trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2019, per le annualità di imposta precedenti continuano ad applicarsi le norme vigenti al medesimo periodo. Si dà atto però che nei casi di variazione del veicolo (es: cambio targa), per soggetti la cui esenzione era già stata riconosciuta successivamente al 2011 dalla Regione Marche previa completa istruttoria finalizzata a verificare il concreto possesso dei necessari presupposti, il termine di 30 giorni di cui al punto C2 dell’allegato “A” alla propria precedente deliberazione 1322/2013 è da ritenersi non perentorio, con possibilità di riconoscere quindi la continuità della esenzione, in costanza dei prescritti requisiti, anche se la domanda è presentata oltre il suddetto termine.

Per quanto non espressamente previsto con le presenti disposizioni, si farà riferimento alle norme vigenti in materia ed alle indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze citate in premessa.

 

La cessazione del diritto all'esenzione va comunicata utilizzando preferibilmente  l'apposito modulo, da inviare o    tramite PEC all'indirizzo regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it, o tramite mail all'indirizzo    settore.tributiriscossioni@regione.marche.it , o tramite posta all'indirizzo “Regione Marche – Settore Entrate      tributarie e riscossioni coattive, Via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona”.

Ai sensi dell'art. 63 della legge 342 del 21/11/2000, così come modificato dalla legge 23/12/2014 n. 190, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

Qualora i veicoli suddetti vengano posti in circolazione sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua di € 27,88 per gli autoveicoli e € 11,15 per i motoveicoli.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato prima della messa in circolazione su strada e, in qualsiasi momento effettuato, ha validità per l'anno solare in corso (1 gennaio - 31 dicembre).
Il pagamento deve essere eseguito, come previsto per le tasse automobilistiche, o mediante versamento in conto corrente postale ovvero presso le tabaccherie abilitate o agenzie pratiche auto e agenzie ACI abilitate.

 

I veicoli che beneficiano di tale esenzione, ai sensi dell'art. 5 comma 35 della Legge 28/02/1953 n° 53, sono gli Autocarri, i Trattori stradali e relativi Rimorchi, esportati per più di dodici mesi.

L'esportatore per ottenere l'esonero deve comunicare entro trenta giorni dalla data di rilascio delle autorizzazioni doganali, la richiesta alle competenti Direzioni Regionali delle Entrate o agli Uffici delle Entrate, ove istituiti.

 

 

ESENZIONE VALIDA DAL 1 GENNAIO 2023

A decorrere dal 1° gennaio 2023, i nuovi autoveico­li con potenza complessiva non superiore a 66 ki­lowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso degli anni 2023 e 2024, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive (art.5, co 1 della L.R. n. 31/2022 e art. 6, co 1 L.R. n. 25/2023).

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ESENZIONE VALIDA DAL 2017 AL 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel corso degli anni 2017, 2018, 2019, 2020,  2021 e 2022 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive (art. 6 l.r. n. 35/2016,  art. 4 l.r. n. 39/2017, art. 8 l.r. 51/2018, art. 9 l.r. n.41/2019, art. 3 l.r. n. 53/2020 e art.4 della L.R. n.38/2021).

L’intenzione del legislatore regionale nel concedere la misura agevolativa fiscale nel proprio territorio è quella di esentare dal bollo auto i proprietari residenti o con sede legale o amministrativa nella Regione Marche che acquistano il nuovo autoveicolo “ibrido” immatricolato per la prima volta nel 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Ne deriva che se un autoveicolo risulta già immatricolato in altra Regione (es. chilometro zero, cioè un’auto che è già stata immatricolata e targata dal concessionario) e poi acquistato da un residente nelle Marche, è escluso dal beneficio fiscale. Pertanto, anche in caso di vendita dell’autoveicolo soggetto a beneficio fiscale nel territorio regionale, la stessa esenzione non può essere estesa al nuovo acquirente non essendo di fatto un nuovo autoveicolo per il proprietario, bensì usato.

Invece, qualora l’autoveicolo sia stato immatricolato per la prima volta in altra Regione e lo stesso proprietario cambia la propria residenza nelle Marche, l’esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di entrata in Regione ed il termine dell’ultima annualità esente.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 39/2017 tale agevolazione riguarda anche agli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Prima che venga notificato l'avviso d'accertamento il contribuente non in regola con i pagamenti può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, a norma dell’art.13 d.lgs. 18/12/1997 nr. 472.

Il contribuente può sanare spontaneamente la propria posizione tributaria, con una riduzione della sanzione ordinaria, effettuando il pagamento contestuale della tassa, della sanzione e degli interessi.

La riduzione della sanzione viene calcolata come segue:

 

SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO

pagamento non effettuato

sanzione

entro i primi 14 giorni dalla scadenza

0,1% per ciascun giorno di ritardo

dal 15° al 30° giorno dalla scadenza

1,50%
(della tassa versata in ritardo)

dal 31° al 90° giorno dalla scadenza

 1,67 %
(della tassa versata in ritardo)

dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza

3,75%
(della tassa versata in ritardo)

oltre un anno ma entro due anni dalla scadenza

 4,29 %
(della tassa versata in ritardo)

oltre due anni dalla scadenza del termine

 5 %
(della tassa versata in ritardo)



Nel caso in cui è l'Amministrazione a constatare la violazione verrà applicata la sanzione intera pari al 30% sull’importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta al 15%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione al 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia l’1% il primo giorno, il 2% il secondo giorno, il 3% il terzo giorno … fino ad arrivare a pagare il 15% il quindicesimo giorno).

In ogni caso sono dovuti gli interessi, conteggiati automaticamente al momento del versamento, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (0,1% annuo dal 01/01/2017;  0,30% annuo dal 01/01/2018; 0,80% dal 01/01/2019; 0,05% dal 01/01/2020; 0,01% dal 01/01/2021; 1,25% dal 01/01/2022; 5% dal 01/01/2023; 2,5% dal 01/01/2024).

 

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo. (art. 20 d.p.r. 39/1953 come integrato dall’Art. 145 della L. 388/2000)

CASI AMMESSIBILI A RIMBORSO
DOPPIO PAGAMENTO
Si ha un doppio pagamento a fronte di un versamento della tassa automobilistica eseguito due volte per lo stesso veicolo e per la stessa periodicità/scadenza.
PAGAMENTO ECCESSIVO
Si ha un pagamento eccessivo a fronte di un versamento della tassa automobilistica effettuato in misura superiore al dovuto in base ai dati fiscali del veicolo ed al periodo tributario/scadenza per il quale è stata corrisposta la tassa.
PAGAMENTO NON DOVUTO
Si ha un pagamento non dovuto a fronte di un versamento della tassa automobilistica effettuato nonostante non ricorressero gli obblighi di legge previsti per il pagamento. A tal proposito si elencano, a titolo esemplificativo, le possibili fattispecie: esenzione disabile, esenzione per veicolo storico, cessione al concessionario, perdita di possesso a seguito di furto annotata al PRA, cancellazione del veicolo per demolizione annotata al PRA, ecc.. Si precisa che le esenzioni, le sospensioni dei concessionari, le perdite di possesso e le cessazioni dalla circolazione dei veicoli annotate al PRA, hanno validità dal periodo fisso tributario successivo.


MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza di rimborso può essere presentata:

- tramite portale https://marche.bolloauto.org/Cittadino

- compilando l'apposito modulo "istanza di rimborso".  In tal caso la consegna può avvenire presso:

  • gli sportelli delle agenzie convenzionate con la Regione Marche per la riscossione e l'assistenza sulla tassa auto (rete ACI, ISACO, SERMETRA): elenco completo delle agenzie convenzionate;
  • lo sportello dell'Ufficio Tributi della Regione, ubicato in via Tiziano 8, Ancona. Orario di apertura al pubblico: martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 – giovedì dalle 9.00 alle 12.00 (prenota appuntamento);
  • tramite pec regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Regione Marche –Settore Entrate Tributarie e Riscossioni Coattive, Via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (art. 5, comma 51, della L. 28/02/1983 n. 53).

ULTERIORI PRECISAZIONI
Sulle somme oggetto di rimborso sono riconosciuti, dalla data dell’istanza, gli interessi di mora di cui alla Legge 29/61 e successive modifiche.
Il rimborso non è concesso per importi inferiori a € 20,00, ai sensi della L.R. 44 del 26/11/2013.