Finanze

Riduzioni

 

TIPI DI RIDUZIONI MISURA
Autovetture servizio pubblico da piazza 75%
Autovetture GPL esclusivo (solo GPL) 75%
Autovetture metano esclusivo (solo metano) 75%
Autovetture e autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore elettrico* 75%
Autoveicoli di peso complessivo inf. a 12 t. per trasporto latte, carni macellate, immondizie, generi monopolio, carri botte vuotatura pozzi neri la portata è ridotta al 50%
Autovetture noleggio da rimessa 50%
Autovetture scuola guida 40%
Autobus adibiti a scuola guida ** 40%
Autobus noleggio da rimessa 33,33%
Autobus servizio pubblico di linea 33,33%
Autoveicoli trasporto cose peso complessivo non inf. a 12 t. con sospensione pneumatica o equivalente 20%
Autoveicoli per uso promiscuo di portata netta non inf. a 6 quintali con motore diesel non ecologico di proprietà di imprese 50% della sopratassa diesel (tassa intera)

La riduzione per i veicoli azionati con motore elettrico, di cui sopra, si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria che continua ad applicarsi anche dopo il 1° Gennaio 1998 (vedi esenzione temporanea veicoli elettrici).

** Riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2021, per gli autobus adibiti a scuola guida a condizione che sulla carta di circolazione sia stata apposta dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile apposita annotazione attestante che il veicolo è munito del doppio comando ed è esclusivamente adibito a scuola guida (art. 4 l.r. 53/2020)

Nessuna riduzione di tariffa si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto benzina e GPL o benzina e metano, per i quali resta valida sempre la normale tariffa benzina.

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ha previsto al comma 1048 che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. 

Risoluzione n. 1/DF del 14 giugno 2019