PSR 2014-2022

Programma di sviluppo rurale Regione Marche 2014-2022

Glossario

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A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z


A

 

Accordo di partenariato: è il documento con cui ogni Stato membro dell’Unione europea (Ue) definisce l’uso che intende fare dei Fondi strutturali e di investimento europei (Sie) e le modalità di attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L’accordo è realizzato dai singoli Stati membri dell’Ue con il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali (amministrazione centrale, regioni, associazioni degli enti locali), della società civile e delle parti sociali interessate ai fondi Sie. La fase di elaborazione del testo prevede il coinvolgimento della Commissione europea che, prima dell’approvazione, può avviare un dialogo con lo Stato membro su determinati punti da rivedere.

Fonte: articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei). Consulta l'Accordo di partenariato per l’impiego dei fondi 2014-2020.

 

Accordi di programma quadro (Apq): sono accordi tra enti locali, regioni e amministrazione centrale che possono riguardare interventi finanziati con risorse nazionali ordinarie e aggiuntive per aree sottoutilizzate. Le aree interne della regione Marche rientrano tra le aree sottoutilizzate che beneficiano di risorse aggiuntive, destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base. Queste risorse sono stabilite ogni anno dalla legge finanziaria e destinate alle zone svantaggiate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe). In tal senso, l’Apq è lo strumento negoziale che permette a regioni, enti locali e altri soggetti di concordare con le amministrazioni centrali i settori e le aree in cui effettuare gli interventi di sviluppo del territorio. L’APQ è dotato di un Comitato di coordinamento (composto dai soggetti che lo sottoscrivono); una segreteria tecnica; un team di campo (specialisti del tema oggetto dell’intervento che lavorano anche sul campo).

Fonte: legge del 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità), vedi anche http://www.dps.mef.gov.it/intese_apq.asp

 

Aiuti di stato: Sono agevolazioni, sotto qualsiasi forma, concesse da uno Stato membro dell’Unione europea (Ue) a soggetti che svolgono un’attività economica. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) individua gli aiuti che sono incompatibili con il mercato interno dell’Ue e quelli che sono compatibili. Sono compatibili gli aiuti, in favore di singoli consumatori, con finalità di tipo sociale, così come gli aiuti destinati a riparare i danni derivanti da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Gli Stati membri possono anche erogare aiuti per favorire lo sviluppo economico delle regioni, per realizzare un interesse europeo, per arginare situazioni di grave crisi economica o per promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Al di là delle finalità indicate dal Tfue, sono compatibili con il mercato interno dell’Ue gli aiuti di modesta entità (aiuti de minimis). Invece, sono incompatibili gli aiuti che, favorendo alcune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Fonte: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; regolamenti (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei), n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

 

Ammissibilità delle spese: è definita dai singoli Stati, dalle Regioni o Province autonome nel quadro tracciato dai regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (Sie). In linea generale, i fondi strutturali possono essere spesi se i costi sostenuti dal beneficiario per una determinata operazione rientrano nel quadro della normativa europea e sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici del Programma di sviluppo rurale (PSR).

Fonte: regolamenti (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei) e n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale); linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

 

Area del programma: è una zona geografica coperta da un programma specifico. Ad esempio, il Programma di sviluppo rurale delle Marche copre l’intera area geografica regionale. Se un programma copre diverse Regioni, l’area del programma è quella che corrisponde a ciascuna categoria di regioni. Ad esempio, il Programma di sviluppo rurale nazionale (Psrn) copre 19 Regioni e 2 Province autonome, a loro volta classificate come segue: regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria), regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), regioni più sviluppate ( Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio). L’intero territorio nazionale è poi suddiviso in aree urbane e periurbane (A), aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzate (E), aree rurali intermedie (C), aree con problemi di sviluppo (D). Quest’ultima suddivisione in aree non corrisponde alla ripartizione del territorio nazionale in regioni.

Fonte: articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei). Consulta il Programma di sviluppo rurale nazionale (Psrn) e il Programma di sviluppo rurale (PSR) della regione Marche 2014-2020.

 

Area di cintura: vedi Centro di offerta di servizi essenziali.

 

Area intermedia: vedi Centro di offerta di servizi essenziali.

 

Area perifericavedi Centro di offerta di servizi essenziali.

 

Area ultraperifericavedi Centro di offerta di servizi essenziali.

 

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo: sono aree prevalentemente rurali di montagna, aree prevalentemente rurali di collina del sud Italia e aree significativamente rurali di montagna, sempre del sud Italia (vedi Aree rurali). Sono dette anche aree D.

Fonte: Accordo di partenariato e Piano strategico nazionale per l'utilizzo dei fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020.

 

Aree rurali fortemente urbanizzate: vedi Aree rurali.

 

Aree rurali intermedie: vedi Aree rurali.

 

 

Aree rurali: il Piano strategico nazionale (Psn) ha adottato una metodologia ben precisa per individuare le aree rurali italiane. La metodologia di classificazione delle zone deriva da quella dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), ma, nel caso italiano, è stata integrata con l'altimetria dei comuni e l'estensione della superficie agricola territoriale dei capoluoghi di provincia, pervenendo alla definizione di tre tipologie di aree rurali e dei poli urbani. La metodologia Ocse, infatti, basata sulla densità di popolazione e definita su base provinciale, era scarsamente rappresentativa della realtà italiana che si caratterizza per avere un territorio molto disomogeneo. La metodologia per individuare le aree rurali prevede le seguenti fasi:

  1. classificazione dei comuni rurali in base alla densità abitativa: sono rurali le aree che hanno una densità abitativa inferiore a 150 abitanti per km quadrato
  2. in base alle zone altimetriche (pianura, collina e montagna), le aree sono state ulteriormente suddivise in base all’incidenza della popolazione rurale: le aree sono significativamente rurali quando hanno una popolazione rurale tra il 15 e il 50% della popolazione totale; sono prevalentemente rurali quando la popolazione rurale supera il 50% di quella totale
  3. tra le aree prevalentemente urbane (ovvero con una popolazione rurale inferiore al 15% della popolazione totale) sono state individuati i comuni rurali urbanizzati che hanno una elevata densità abitativa e un rilevante peso dell’agricoltura, oltre i 2/3 della superficie territoriale e le aree rurali fortemente urbanizzate ovvero quelle nelle quali i comuni rurali hanno un peso significativo (oltre il 15%) e quelli rurali urbanizzati un peso prevalente (oltre il 50%)
  4. incrociando le aree Ocse con le tre zone altimetriche e le tre circoscrizioni italiane (nord, centro e sud) sono state individuate 4 aree omogenee: poli urbani (capoluoghi di provincia e aree fortemente urbanizzate), aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, aree rurali intermedie (aree prevalentemente rurali di collina del nord e centro Italia, dette anche aree C) e aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Fonte: Accordo di partenariato e Piano strategico nazionale per l'utilizzo dei fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020.

 

Aree prevalentemente rurali: vedi Aree rurali.

 

Aree prevalentemente urbane: vedi Aree rurali.

 

Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata: sono aree rurali urbanizzate di pianura, aree rurali urbanizzate di collina, aree prevalentemente rurali di pianura e aree significativamente rurali di collina, del nord e centro Italia (vedi Aree rurali). Sono anche dette aree B.

Fonte: Accordo di partenariato e Piano strategico nazionale per l'utilizzo dei fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020.

 

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo: sono aree prevalentemente rurali di montagna, aree prevalentemente rurali di collina del sud Italia e aree significativamente rurali di montagna, sempre del sud Italia (vedi Aree rurali). Sono dette anche aree D.

Fonte: Accordo di partenariato e Piano strategico nazionale per l'utilizzo dei fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020.

 

Aree significativamente rurali: vedi Aree rurali.

 

Aree urbane in senso stretto: sono le aree del territorio italiano con una densità abitativa di oltre 150 abitanti per km quadrato.

Fonte: Accordo di partenariato e Piano strategico nazionale per l'utilizzo dei fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020.

 

Atti delegati: sono atti non legislativi che, per la loro portata marginale o per il loro contenuto dettagliato, sono delegati dai titolari del potere legislativo (Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea) alla Commissione europea, che è l’organo esecutivo dell’Unione.

Fonte: articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Per maggiori informazioni vedi anche http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=uriserv:ai0032.

 

Autorità di audit: è l’autorità responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. Possono svolgere quest’attività autorità pubbliche o organismi pubblici, nazionali, regionali o locali, che siano funzionalmente indipendenti dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione. È designata dallo Stato membro dell’Unione europea o dalla Regione per ciascun programma operativo (nazionale o regionale).

Fonte: articolo 59 del regolamento (UE) n. 1083/2006 (disposizioni generali sul  Fondo europeo di sviluppo regionale. Sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione); regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comini sui fondi Strutturali e di investimento europei).

 

Autorità di certificazione: è un organismo di revisione pubblico o privato, che si mantiene funzionalmente indipendente sia dall’Organismo pagatore sia dall’Autorità di gestione. Tra le più importanti funzioni, l’Autorità di certificazione controlla e certifica l’affidabilità delle domande di pagamento, accerta la veridicità delle spese sostenute per l’attuazione delle singole misure e garantisce l’esistenza e la conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione prevista dal programma. È nominata dallo Stato o dalla Regione, una per ogni programma operativo.

Fonte: articolo 126 del regolamento (UE) n.1303/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei) e regolamento (UE) n. 1306/2013 (su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune).

 

Avversità atmosferica: è un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale.

Fonte: articolo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

 

 

B

 

Beneficiario: è l’organismo pubblico o privato (es. comuni, associazioni, società, ecc…) o la persona fisica (es. agricoltore) che è responsabile dell’avvio e dell’attuazione di uno o più obiettivi del Programma di sviluppo rurale (PSR). È beneficiario anche chi riceve gli aiuti di Stato ammessi dalle norme comunitarie (es. la Regione) o chi attua gli strumenti finanziari (es. intermediari finanziari o, nel caso dell’attuazione di prestiti e garanzie, l’Autorità di gestione), compreso il fondo di fondi. In particolare, i beneficiari variano in base alle singole misure o sottomisure. Ad esempio, per le azioni di sostegno per attività di informazione e produzione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno (sottomisura 3.2), i beneficiari sono le associazioni di produttori; per le azioni formative e di acquisizione delle competenze per gli addetti del settore agricolo (sottomisura 1.1) i beneficiari sono la regione Marche e altri organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di formazione; per il sostegno agli investimenti infrastrutturali per lo sviluppo e l’ammodernamento dell’agricoltura (sottomisura 4.3) i beneficiari, tra gli altri, sono Comuni, unioni di Comuni, comunanze agrarie, università agrarie, consorzi di bonifica.

Fonte: articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei).

 

Biodiversità: indica la variabilità degli organismi viventi di ogni origine che popolano il pianeta. L’espressione è stata definita con la Convenzione sulla diversità biologica del 1992, un trattato internazionale che si occupa di: conservazione della biodiversità, uso sostenibile della biodiversità, giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse energetiche. In base alla Convenzione, la biodiversità o diversità biologica comprende gli ecosistemi terrestri, marini e altri ecosistemi acquatici, così come i complessi ecologici di cui fanno parte. Sono comprese in questa definizione le diversità all’interno di una specie definita (es. tra gli animali), tra le diverse specie (es. animali, vegetali e microbiche) e tra gli ecosistemi.

Fonte: Convenzione sulla diversità biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. Vedi anche http://www.treccani.it/enciclopedia/biodiversita/.

 

 

C

 

Calamità naturale: è un evento naturale che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.  Ad esempio, sono calamità naturali: alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, esondazioni.  Tutti eventi che possono derivare direttamente da fattori di ordine naturale, ma anche dall’operato dell’uomo. Il disboscamento, l’occupazione di aree in prossimità dei fiumi, infatti, possono causare alluvioni e frane non attribuibili spontaneamente a fattori di ordine naturale.

Fonte: articolo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Vedi anche http://www.treccani.it/enciclopedia/calamita-naturali_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/.

 

Cambiamento climatico: è un cambiamento del clima che deriva direttamente o indirettamente da un’attività umana che altera la composizione dell’atmosfera globale e che si aggiunge alla variabilità naturale del clima, osservata in periodi di tempo comparabili.

Fonte: Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, ratificata con legge del 15 gennaio 1994 n. 65.

 

 

Centro di offerta di servizi essenziali: è il Comune o aggregato di Comuni confinanti in grado di offrire alla cittadinanza un minimo di servizi essenziali che riguardano istruzione, salute e trasporti. È centro di offerta di servizi il Comune che può offrire: tutta l’offerta scolastica secondaria, almeno un ospedale sede di DEA di I livello (pronto soccorso, prestazioni di laboratorio, degenza, interventi diagnostico-terapeutici, ecc.) e almeno una stazione ferroviaria di categoria Silver (secondo la classificazione delle stazioni della Rete ferroviaria italiana – Rfi – una stazione medio-piccola con frequentazione media). Intorno ai centri gravitano aree che hanno diversi livelli di perificità calcolati in minuti di percorrenza dal centro più vicino: aree di cintura; aree intermedie; aree periferiche; aree ultraperiferiche.

Fonte: Accordo di partenariato 2014-2020.

 

 

Comuni rurali urbanizzati: vedi Aree rurali.

 

Condizionalità ex ante: è un fattore critico, concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un prerequisito per l’efficace raggiungimento di un obiettivo specifico di una delle priorità dell’Unione europea. [CF1] Si tratta di uno strumento di valutazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) che permette alla Commissione europea di verificare se ci siano le condizioni di partenza per assicurare che i Fondi strutturali e d’investimento europei siano spesi in maniera efficace. I programmi di sviluppo rurale contengono l’elenco delle condizionalità rispettate e quelle da realizzare. La valutazione delle condizionalità spetta allo Stato o alla Regione in sede di elaborazione del programma o dell’Accordo di partenariato. La Commissione europea ne può verificarne l’adeguatezza e la coerenza.

Fonte: articolo 19 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei).

 

Conti annuali: sono le spese sostenute durante il periodo contabile (dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno) che vengono presentate alla Commissione europea (Ce) per il rimborso a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). I conti annuali includono i prefinanziamenti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate le procedure di recupero. Entro il 15 febbraio del successivo esercizio finanziario, vengono presentati alla Ce insieme alla dichiarazione di gestione, al riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati e a un parere di un organismo di audit indipendente.

Fonte: regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei; regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 (regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione europea); regolamento (UE) n. 1306/2013 (finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune).

 

 

Costo di transazione: un costo aggiuntivo connesso all’adempimento di un impegno, ma non direttamente attribuibile all’esecuzione dello stesso. Con particolare riferimento al Programma di sviluppo rurale (PSR) della regione Marche, il costo di transazione è richiamato nel calcolo dei pagamenti per il sostegno a determinate attività (es. sostegno per il passaggio all’agricoltura biologica). Nella valutazione degli importi da erogare, il PSR tiene in considerazione non solo i costi derivanti dalle perdite di reddito o dai costi aggiuntivi di un’attività, ma anche quelli di transazione. I costi di transazione sono valutati in base a una vasta gamma di attività come, ad esempio, l’impegno orario annuale che l’imprenditore dedica nei rapporti con l’Organismo di certificazione, i costi per il rilascio delle domande per i pagamenti del primo anno o degli anni successivi o anche  l’impegno per la definizione di un progetto.

Fonte: articolo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

 

 

D

 

Dichiarazioni di gestione: sono dichiarazioni realizzate dall’Organismo pagatore che riguardano la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, come anche la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

Fonte: regolamento (UE) n. 1306/2013 (finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune). 

Dichiarazioni di spesa: sono atti che rendono conto dell’utilizzo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e, in particolare, dei pagamenti, anche in forma di anticipi, erogati nell’ambito di ogni misura del Programma di sviluppo rurale (PSR). Sono realizzate dall’organismo pagatore (OP), che si occupa della gestione e del controllo delle spese, e inviate alla Commissione europea secondo le cadenze prestabilite dalla normativa europea. La Commissione europea può richiedere allo Stato membro ulteriori informazioni o chiarimenti, interrompendo, nel caso, i pagamenti intermedi. 

Fonte: regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 (modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi).  

 

Domanda di aiuto: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto che un beneficiario presenta all’Autorità di gestione (Adg). Le modalità di presentazione della domanda, le procedure di selezione, i requisiti richiesti e le modalità di pagamento  sono specificati nei singoli bandi.

Fonte: articolo 3 del regolamento (UE) n.  1975/2003 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale) e regolamento n. 1306/2013 (su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune).

 

Domanda di pagamento: domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali o regionali per ricevere il pagamento dell’aiuto o del premio. La domanda di pagamento presuppone la presentazione della domanda di aiuto e la concessione dello stesso da parte dell’Autorità di gestione.

Fonte: articolo 3 del regolamento (UE) n. 1975/2006 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale) e regolamento n. 1306/2013 (su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune).

 

 

E

 

Ecosistema: secondo la definizione data dalla Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 1992, è un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali, di microrganismi e dal loro ambiente non vivente. È costituito dall’interazione tra gli organismi viventi e le sostanze non viventi in un’area delimitata.

Fonte: Convenzione sulla diversità biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. Vedi http://www.treccani.it/enciclopedia/ecosistema/

 

Europa 2020: vedi Strategia Europa 2020.

 

 

Evento catastrofico: un evento imprevisto, provocato dall’azione umana, di tipo biotico (relativo ad animali o piante) o abiotico (che riguarda il  sottosuolo, l’aria, l’acqua, la luce, la temperatura, il clima, le piogge) che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

Fonte: articolo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

 

 

F

 

Fabbisogni regionali: sono i bisogni che emergono, nella fase di programmazione, attraverso l’analisi del contesto territoriale di riferimento e dei punti di forza, debolezza, opportunità e minacce (analisi Swot). Si tratta di componenti essenziali del Programma di sviluppo rurale (PSR) in quanto la loro individuazione ha permesso di definire gli obiettivi specifici che verranno realizzati nell’arco del settennio di programmazione. I fabbisogni sono descritti nel PSR in relazione a ciascuna priorità e focus area e con riferimento ai tre obiettivi strategici della politica agricola comune (Pac) (rinvio alla voce di glossario).  Nella descrizione di ogni misura e sottomisura del PSR è quindi possibile individuare i fabbisogni che ne motivano l’attuazione.

Fonte: articolo 8, comma 1 b, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

 

Filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori. Questa particolare organizzazione della filiera consente l’incontro diretto tra la domanda e l’offerta di un prodotto. Si tratta di un sistema virtuoso che valorizza le imprese locali e agevola l’abbattimento delle emissioni inquinanti, e dei sovrapprezzi derivanti dai numerosi passaggi della catena di distribuzione.

Fonte: articolo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Vedi http://www.treccani.it/vocabolario/filiera-corta_%28Neologismi%29/.

 

Fascicolo aziendale: è un documento che raccoglie i dati relativi ai soggetti pubblici o privati che esercitano attività agricole, agroalimentari, forestali e della pesca e che intrattengano rapporti di qualsiasi tipo con la pubblica amministrazione regionale o nazionale. Tali dati vengono registrati nell’anagrafe delle aziende agricole, all’interno del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) che è integrato con i sistemi informativi regionali (Siar).

Fonte: decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 – norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole.

 

Focus area (FA): sono le aree tematiche, che operano all’interno degli obiettivi tematici individuati dal regolamento (UE) n. 1303/2013. Per quanto riguarda il Programma di sviluppo rurale (PSR), che è finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), le diverse focus area sono articolate in base a 6 priorità. Ad esempio, la priorità n. 1 (innovazione e conoscenze) prevede tre focus area: stimolare l’innovazione, rinsaldare i rapporti tra agricoltura e ricerca e innovazione, incoraggiare l’apprendimento e la formazione. Nel PSR, infatti, le misure e le sottomisure specificano quali sono le aree d’intervento (o focus area) a cui contribuiscono le diverse operazioni.

Fonte: articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr): sostiene la politica europea in materia di sviluppo rurale e finanzia i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri dell’Unione europea (Ue). Ogni Stato membro, in collaborazione con la Commissione europea, elabora il proprio Piano strategico nazionale in materia.
Nel ciclo di programmazione 2014-2020 il Feasr, per la prima volta, è stato inserito tra i fondi strutturali e di investimento europei (fondi Sie) e ha come obiettivi principali: migliorare la competitività del settore agricolo; garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e promuovere azioni per il clima; raggiungere uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali, compresa la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Fonte: regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei. Vedi anche http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it

 

Fondi strutturali e di investimento europei (Sie): per fondi strutturali e di investimento europei (Sie) si intendono tutti i fondi europei che sostengono finanziariamente le politiche di coesione. Si tratta del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), del Fondo sociale europeo (Fse) e del Fondo di coesione. Oltre a questi i fondi Sie comprendono anche i fondi per lo sviluppo rurale e per il settore marittimo e della pesca ovvero: il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp). Il Fesr e il Fse sono i cosiddetti fondi strutturali.

Fonte: regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei. Vedi anche https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_it

 

Foresta: terreno che ha un’estensione superiore a 0,5 ettari, caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10%. All’interno di questa fattispecie non sono ricompresi i terreni a uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

Fonte: articolo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

 

Forma di aggregazione: per forma di aggregazione si intende l'integrazione costituita da almeno due soggetti, mediante modalità amministrativo-gestionali semplici e leggere (ad esempio, ATS, contratti di rete, consorzi). L’aggregazione può essere composta anche da un soggetto operante nel campo del trasferimento di conoscenze e informazioni (di cui alla misura 1 e/o di consulenza di cui alla misura 2).

 

 

G

 

Giovane agricoltore: una persona di età non superiore a quarant’anni al momento della presentazione della domanda di aiuto che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda. Le competenze professionali ed i titoli richiesti al giovane agricoltore per l’ammissione all’aiuto variano in base ai criteri stabiliti nelle diverse misure e sottomisure (vedi il paragrafo dedicato alle condizioni di ammissibilità del Programma di sviluppo rurale Marche 2014-2020).

Fonte: art. 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

 

 

 

 

H

 

Habitat: è il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale e che, per le sue caratteristiche fisiche o abiotiche (es. luce, clima, temperatura, pressione) permette a una specie di vivere, svilupparsi o riprodursi.

Fonte: Convenzione sulla diversità biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

 

 

I

 

Indicatori: sono dati a carattere qualitativo o quantitativo, specifico o comune. Gli indicatori comuni sono definiti dalla normativa europea. In base al regolamento (UE) n. 1303/2013 per ciascuna priorità devono essere definiti gli indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata, gli indicatori di risultato concernenti le operazioni finanziarie e quelli di risultato delle priorità. Gli indicatori comuni sono applicabili a tutti i programmi operativi e consentono l'aggregazione dei dati a livello di Unione europea; a questi sono affiancati gli indicatori specifici che attengono a ogni singolo programma e, in particolare, al contesto in cui si esso si attua.

Fonti: articoli 8 e 69 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale); articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui Fonti strutturali e di investimento europei).

 

Irregolarità: qualsiasi violazione del diritto interno o dell’Unione europea (Ue) da parte di un operatore economico coinvolto nell’attuazione dei Fondi strutturali e d’investimento europei (Sie).

Fonte: articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei).

 

 

L

Leader: vedi Strategia Leader.

 

 

 

M

Mosaico: è la piattaforma di collaborazione online dell'Agenzia per la coesione territoriale. Al suo interno sono presenti due aree tematiche dedicate allo scambio di documenti, informazioni, esperienze e prassi tra le Autorità di gestione in materia di appalti pubblici e aiuti di stato. All'indirizzo http://mosaico.agenziacoesione.gov.it/ possono accedere esclusivamente gli utenti designati dall’Autorità di gestione e ai quali sono state rilasciate dall’Agenzia per la coesione territoriale le relative credenziali, comprensive, tra l’altro, delle modalità di accesso e del file su FAQ e sull'utilizzo di Mosaico.

 

Multifunzionalità delle aziende agricole: è un importante elemento di innovazione organizzativa e gestionale delle imprese agricole che consente l’ incremento della loro capacità di produrre reddito, attraverso attività collegate all'agricoltura, ma che riguardano altri ambiti. A titolo di esempio: fattorie didattiche, agriturismo, ecc. Grazie ai finanziamenti previsti dal  Programma di sviluppo rurale (PSR), gli agricoltori possono, quindi, avviare attività nel campo del turismo sostenibile (ad esempio, agriturismo e fattorie didattiche). dell'agricoltura sociale, della produzione di energia in azienda e della prevenzione dei rischi idrogeologici. Nuove opportunità di sviluppo aziendale, sia nelle aree marginali sia nelle aree di cintura, provengono anche dai servizi alla persona (ad esempio, agrinido, scuola materna e ospitalità per anziani).

Fonte: Rete rurale nazionale; Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della regione Marche.

 

 

N

 

Natura 2000: è uno strumento europeo di conservazione della biodiversità, istituito con la direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari, a livello comunitari. È una rete di aree in cui le attività umane non sono escluse, ma sono in equilibrio con la natura. Queste aree possono appartenere anche ai privati, purché essi ne assicurino la gestione sostenibile sia a livello ambientale sia a livello economico.  In base alla direttiva Habitat, ogni Stato ha individuato i Siti di interesse comunitario (Sic), che vengono poi designati come Zone speciali di conservazione (Zsc). La rete comprende anche le Zone di protezione speciale (Zps) che sono state istituite con la direttiva della Comunità europea n.147/2009, riguardante la protezione degli uccelli selvaggi.

Fonte: rete Natura 2000.

 

 

O

 

Obiettivi tematici: si tratta di 11 obiettivi individuati dal regolamento (UE) n. 1303/2013, nell’ambito della realizzazione della strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Europa 2020). A questi obiettivi concorrono tutti i fondi strutturali e d’investimento europei (Sie). I regolamenti di ogni fondo traducono gli obiettivi tematici, comuni a tutti fondi, in priorità specifiche del fondo. Ad esempio, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) è funzionale alla realizzazione di sei priorità, che sono state individuate dal regolamento (UE) n. 1305/2013.

Fonte: articolo 9 del regolamento (UE) n. 1303/ 2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei).

 

Obiettivi trasversali: si tratta di obiettivi quali l’innovazione, la tutela dell’ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento a essi. Sono trasversali nell’ambito della politica di sviluppo rurale dell’Unione europea. Tutte le sei priorità individuate dal regolamento (UE) n. 1305/2013, infatti, concorrono alla loro realizzazione.

Fonte: articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

 

 

Obiettivi specifici: in uno specifico contesto nazionale o regionale, sono i risultati, perseguiti tramite azioni o misure, a cui contribuiscono le priorità dell’Unione europea (Ue). Gli obiettivi specifici sono strettamente connessi con il contesto territoriale in cui opera il Programma di sviluppo rurale (PSR) perché la loro individuazione avviene sulla base dei fabbisogni regionali. Il PSR Marche ha individuato 22 obiettivi specifici che si riferiscono a 16 aree tematiche (focus area) che compongono le 6 priorità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

Fonte: regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

 

Operatore economico: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all’esecuzione dell’intervento dei Fondi strutturali e d’investimento europei (Sie). Questa definizione generale che attiene alla più ampia area dei fondi Sie, nell’ambito specifico del Programma di sviluppo rurale (PSR), corrisponde a quella di: imprenditori, fornitori, e prestatori di servizi, persone fisiche o giuridiche o enti pubblici che offrono sul mercato la realizzazione di opere lavori, prodotti o servizi.

Fonte: articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei).

 

 

P

 

Piano di sviluppo locale (Psl): è realizzato dai Gruppi di azione locale (Gal), sulla base della strategia di sviluppo locale partecipativo, sostenuta con la misura 19 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della regione Marche. Partendo dall’analisi dei fabbisogni territoriali, la strategia definisce obiettivi, modalità di intervento e modalità di gestione, sorveglianza e valutazione. Il Psl ha una struttura definita nel PSR e deve indicare: le modalità scelte e il grado di coinvolgimento attivo del partenariato locale per la predisposizione della strategia; gli elementi emersi durante le analisi di contesto e SWOT dell’area in cui la strategia interviene; come viene implementata l’innovazione delle strategie di sviluppo locale; la presenza di risultati misurabili; la capacità di favorire l’aggregazione e la progettazione integrata sul territorio; la presenza di competenza ed esperienza specifiche per  orientare le capacità maturate locale su obiettivi realistici e di reale impatto locale.  
Fonte: articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013; Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della regione Marche.

 

Piano di valutazione: è realizzato dall’Autorità di gestione (Adg) o da uno Stato membro per ognuno dei Fondi strutturali e di investimento europei. Sulla base del piano, l’Adg controlla il buon andamento del programma e verifica le modalità attraverso cui sono perseguiti gli obiettivi dello specifico fondo. Il piano è inserito nel programma operativo, in cui oltre alla descrizione delle modalità di valutazione, vi è l’indicazione degli organi che se ne occupano e delle loro specifiche funzioni.

Fonte: regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui fondi Strutturali e di investimento europei); regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

 

Piano strategico nazionale (Psn): è realizzato dagli Stati membri dell’Unione europea per garantire la coerenza tra il sostegno comunitario allo sviluppo rurale e gli orientamenti strategici comunitari, come anche il coordinamento tra priorità comunitarie, nazionali e regionali. I piani strategici nazionali rappresentano uno strumento di riferimento per la programmazione relativa al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) in quanto, sulla base del loro contenuto, lo Stato e le Regioni elaborano i Programmi di sviluppo rurale (PSR) nazionali e regionali.

Fonte: http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/national-strategies_it. Vedi anche http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2692

 

Piccole medie imprese (Pmi): rientrano in questa categoria le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese. La raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione europea specifica in maniera dettagliata gli elementi che concorrono a definire le Pmi. Si tratta, infatti, di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, nell’ambito delle Pmi, la piccola impresa occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o di bilancio inferiore a 10 milioni di euro; la microimpresa occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato oppure un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.

Fonte: articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui fondi Strutturali e di investimento europei); raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione europea del 6 maggio 2003.

 

 

Poli urbani: vedi Aree rurali.

 

Politica agricola comune (Pac): è una delle politiche che l’Unione europea ha messo in atto sin dalla sua costituzione, con il Trattato di Roma del 1957. È finalizzata a incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Partendo da questi obiettivi iniziali, la Pac nel corso degli anni si è evoluta in base al mutare delle aspettative dei cittadini. Oggi, gli obiettivi che l’Unione europea intende raggiungere fino al 2020 sono focalizzati su: realizzazione di una produzione alimentare efficiente, gestione sostenibile delle risorse e implementazione dello sviluppo territoriale equilibrato. Il finanziamento di questi obiettivi è affidato al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Fonte: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; Comunicazione della Commissione del 18 novembre 2010 – La Pac verso il 2020. Vedi anche http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l11096&from=IT.

 

Politica di coesione: è finalizzata alla promozione dello sviluppo economico, sociale e territoriale più equilibrato e più sostenibile all’interno degli Stati membri dell’Unione europea (Ue). In particolare, l’Ue si impegna a ridurre il divario tra le regioni, dedicando particolare attenzione alle zone rurali, in transizione industriale e alle regioni con gravi svantaggi naturali o demografici. Questa politica si coordina con le altre politiche messe in campo dall’Ue attraverso le disposizioni comuni che regolano l’uso dei Fondi strutturali e d’investimento europei.

Fonte: http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/investment-policy/.

 

Programmazione: l’iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie dei Fondi strutturali e d’investimento europei in più fasi. È finalizzata all’attuazione, su base pluriennale, dell’azione congiunta dell’Unione europea e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Europa 2020).

Fonte: articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013  (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei).

 

Programma operativo: è uno strumento che contribuisce all’attuazione della strategia dell’Unione europea (Ue) per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione territoriale e sociale. In particolare, è un documento che interessa l’intero territorio nazionale o le singole regioni e che attua l’accordo di partenariato. Tra i programmi operativi in materia di sviluppo rurale in Italia, l’accordo di partenariato prevede 2 programmi nazionali (Programma rete rurale nazionale 2014-2020 e Programma nazionale di sviluppo rurale) e 21 programmi regionali (PSR). Un programma operativo stabilisce, tra i principali contenuti, le priorità d’investimento e le dotazioni finanziarie, gli obiettivi specifici da perseguire in relazione alle priorità d’investimento, una descrizione delle azioni da sostenere, gli indicatori per la misurazione dei risultati.

Fonte: articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei).

 

 

Q

 

Quadro strategico comune (Qsc): stabilisce le linee strategiche per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento (settoriale e territoriale) degli interventi dell’Unione europea nel settore dei Fondi strutturali e d’investimento europei (Sie). In particolare, il Qsc stabilisce i meccanismi per fare in modo che il contributo dei fondi Sie sia funzionale all’attuazione della strategia Europa 2020; garantisce che la programmazione sulla spesa dei fondi sia coerente rispetto alle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea in tema di politiche economiche e di politiche per l’occupazione degli Stati membri; detta le disposizioni per promuovere l’uso integrato dei fondi Sie e il coordinamento tra questi ultimi, le altre politiche europee e gli altri strumenti dell’Ue (compresi gli strumenti per la cooperazione esterna); specifica gli obiettivi strategici (trasversali) che devono essere perseguiti per i fondi Sie e i principi da seguire in tema di partenariato, divieto di discriminazione e sviluppo sostenibile; specifica le modalità per affrontare le principali sfide territoriali che interessano le aree urbane, rurali, costiere e di pesca; individua i settori in cui si ritiene prioritaria la cooperazione territoriale.

Fonte: articolo 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei); articoli 121 e 148 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue).

 

 

R

 

Relazione sullo stato di attuazione del programma (Raa): è una relazione redatta dall’Autorità di gestione (Adg) ed esaminata dal Comitato di sorveglianza (Cds), che contiene informazioni sull’attuazione di un programma operativo e delle sue priorità. Il Raa include una varietà di contenuti come, ad esempio, la valutazione sull’adattamento del programma agli obiettivi prefissati, l’analisi sull’esecuzione finanziaria del programma, il riepilogo delle attività di valutazione in corso, una descrizione dell’attuazione degli eventuali sottoprogrammi, una valutazione dei progressi compiuti riguardo all’uso integrato delle risorse Feasr e degli altri strumenti finanziari dell’Unione europea a sostegno dello sviluppo rurale. La relazione riguarda un periodo di tempo che è riconducibile all’esercizio finanziario dell’anno precedente. È trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno.

Fonte: articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei); articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

 

Responsabili di procedimento di misura: è il dirigente responsabile della realizzazione della misura o sottomisura prevista nel Programma di sviluppo rurale (PSR) e di ogni altro adempimento connesso. In base alla normativa nazionale, può essere responsabile di procedimento il dirigente di ciascuna unità organizzativa, come il dirigente del Servizio politiche agroalimentari, o un funzionario da lui nominato. Con particolare riferimento alle misure e sottomisure del Programma di sviluppo rurale (PSR) della regione Marche, la responsabilità di procedimento è stata attribuita dal dirigente del Servizio agricoltura ai dipendenti del Servizio politiche agroalimentari. Per il settennio 2014-2020 essi sono stati nominati con decreto del dirigente, come previsto dalla legge nazionale e regionale.

Fonte: legge n. 241/1990 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 (norme in materia di organizzazione e di personale della regione); legge regionale 31 ottobre 1994 n. 44 (norme sulla democratizzazione e semplificazione dell’attività amministrativa). Per conoscere i nomi dei dirigenti individuati consulta il decreto del dirigente del servizio ambiente e agricoltura n. 422 del 4 luglio 2016 (modifica e integrazione del decreto del dirigente del servizio ambiente e agricoltura del 15 febbraio 2016 n. 84).

 

Rete rurale nazionale (Rrn): è il programma realizzato dall’Italia nell’ambito della Rete europea per lo sviluppo rurale (Resr). Gli obiettivi perseguiti in questo ambito dall’Unione europea e dai suoi Stati membri sono: il miglioramento dell’attuazione dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) e la realizzazione di migliori risultati; la comunicazione al pubblico dei vantaggi della politica di sviluppo rurale e l’agevolazione dello scambio di esperienze e conoscenze tra gli operatori del settore, le istituzioni e tutti coloro che siano interessati alla tematica dello sviluppo rurale. La rete svolge molte attività come, tra le altre, la raccolta, l’analisi e la diffusione di informazioni sulle azioni intraprese in materia di sviluppo, l’assistenza su raccolta e gestione dei dati, l’accoglimento, la convalida e la diffusione delle buone pratiche in materia di sviluppo rurale, la costituzione e gestione di gruppi tematici o laboratori per lo scambio delle diverse esperienze, l'organizzazione di convegni e seminari.

Fonte: regolamento (UE) n. 1305/2013 (disposizioni sui Fondi strutturali e di investimento europei). Per approfondimenti visita il sito https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/382.

 

 

S

 

Servizi ecosistemici: sono i benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano. Il Millennium ecosistem assessment distingue quattro tipi di servizi ecosistemici: servizi di fornitura o approvvigionamento (forniscono cibo, acqua, legname, fibre, combustibile e altre materie prime), servizi di regolazione (ad esempio, i servizi che regolano il clima e la qualità delle acque, l’assimilazione dei rifiuti), servizi culturali (includono benefici come eredità e identità culturale, l’arricchimento culturale e intellettuale) e servizi di supporto (creazione di habitat e conservazione della biodiversità). Si tratta di benefici che sono essenziali per il benessere e la sopravvivenza dell’uomo. In questa prospettiva, tenuto conto del progressivo degradamento degli ecosistemi per causa dell’azione umana, l’Unione europea si impegna in favore della biodiversità (strettamente connessa con il mantenimento degli ecosistemi) e per la tutela degli ecosistemi. Questi, infatti, sono tra gli obiettivi europei per la strategia Europa 2020.

Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/argomenti/benefici/servizi-ecosistemici.

 

Sistema nazionale di monitoraggio: è un sistema di raccolta dei dati, istituito, in accordo tra la Commissione europea e gli Stati membri, per realizzare i seguenti obiettivi: dimostrare i progressi compiuti e le azioni realizzate nell’ambito della politica di sviluppo rurale; valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza degli interventi realizzati nell’ambito del programma; contribuire a un sostegno più mirato dello sviluppo rurale e favorire un processo di apprendimento comune basato sull’attività di monitoraggio e valutazione.

Fonte: regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

 

Sistema di gestione e controllo: sistema attraverso cui gli Stati membri assicurano l’efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale. In particolare, gli Stati devono individuare sistemi di gestione e di controllo descrivendo le funzioni degli organismi coinvolti e la suddivisione delle funzioni all’interno di ciascuno di essi. Nell’ambito di tale sistema, è previsto che gli Stati (o le Regioni) predispongano procedure per garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate, si dotino di sistemi informatizzati per la contabilità, la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e assicurino l’esecuzione delle relazioni previste dalla normativa europea, come il parere dell’Autorità di audit in merito alla designazione dell’Autorità di gestione (Adg). Essi sono anche tenuti a dettare disposizioni per la revisione (audit) dei sistemi di gestione e controllo, ad adottare sistemi e procedure per garantire l’adeguatezza del controllo, della prevenzione, del rilevamento e della correzione di irregolarità, così come il recupero degli eventuali importi indebitamente versati.

Fonte: regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei.

 

Sostegno in conto capitale: somme destinate a incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa per il potenziamento della sua struttura patrimoniale o per la copertura di perdite subite.  

Fonte: articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986; decreto legislativo n.123 del 31 marzo 1998.  


Sostegno in conto interessi: è un’agevolazione che viene concessa sul tasso d’interesse previsto per un determinato finanziamento accordato da soggetti che sono autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria. Questo tipo di sostegno rientra nell’ambito degli aiuti di importanza minore (de minimis), previsti dalla normativa europea.

Fonte: decreto legislativo n.123 del 31 marzo 1998; regolamento (UE) n.140/2013 (applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis).

 

Spese ammissibili: vedi Ammissibilità delle spese.

 

 

Strategia Europa 2020: è una strategia elaborata dalla Commissione europea, discussa dal Parlamento europeo e adottata dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010. Mira a superare la crisi economica, creando le condizioni per un’economia più competitiva e con un più alto tasso di occupazione. In particolare, si vuole realizzare una crescita che sia intelligente - attraverso investimenti nell’istruzione, nell’innovazione e nella ricerca – sostenibile - tramite l’implementazione di un’economia a basse emissioni di CO2 - e solidale, focalizzata sull’aumento dell’occupazione e la riduzione della povertà. Queste priorità vanno perseguite attraverso la realizzazione di cinque obiettivi: innalzamento del tasso di occupazione al 75%; riduzione delle emissioni di gas serra del 20%; il ricorso a fonti di energia rinnovabile per soddisfare il 20% del fabbisogno energetico; aumento del 20% dell’efficienza energetica; riduzione del tasso di abbandono scolastico sotto la percentuale del 10%; aumento al 40% dei 30-34enni con un’istruzione universitaria; lotta alla povertà e all’emarginazione. Ognuno di questi obiettivi è declinato in base alle specificità di ogni Stato.

Fonte: Consiglio europeo del 17 giugno 2010 (approvazione finale della strategia Europa 2020). Vedi http://ec.europa.eu/europe2020/services/europe-2020-step-by-step/index_it.htm.

 

Strategia di comunicazione: è definita dall’Autorità di gestione (Adg) per uno o più programmi operativi (rinvio alla voce di glossario) ed è approvata dal Comitato di sorveglianza. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 indica gli elementi che costituiscono la strategia: la descrizione dell’approccio adottato, l’indicazione delle modalità attraverso cui i beneficiari possono ricevere sostegno nelle loro attività comunicative, la descrizione degli organi amministrativi che sono responsabili della comunicazione e dell’informazione, l’indicazione delle modalità attraverso cui i beneficiari devono informare del sostegno ricevuto dai fondi Sie. La strategia può essere ulteriormente modificata dall’Adg durante il periodo di programmazione, previa approvazione del Comitato di sorveglianza (Cds).

Fonte: regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui fondi Strutturali e di investimento europei).

 

Strategia Leader: l’acronimo Leader, che dà il nome al rispettivo programma europeo, deriva dal francese Liaison entre actions de développement del l’économie rurale (collegamento tra le azioni di sviluppo e l’economia rurale). Il programma di sviluppo partecipativo rientra nelle 19 misure dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) e finanzia i progetti di sviluppo delle zone rurali finalizzati non solo allo sviluppo dell’agricoltura, ma anche dell’economia e dell’incremento di posti di lavoro. La strategia prevede un forte coinvolgimento degli attori locali, che partecipano sia all’elaborazione e all’attuazione della strategia sia ai processi decisionali in merito all’erogazione delle risorse per lo sviluppo delle zone rurali. Lo sviluppo locale partecipativo è gestito dai Gruppi di azione locale (Gal), composti da rappresentanti pubblici e privati degli interessi socio-economici locali.

Fonte: regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni sui fondi strutturali e di investimento europei), regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Per approfondire consulta il materiale informativo della Rete europea per lo sviluppo rurale https://enrd.ec.europa.eu/about/brief_it e visita il sito http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_it.

 

Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da terreni che sono utilizzati per le coltivazioni agricole, compresi quelli tenuti a riposo (seminativi). La superficie agricola comprende anche i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio che non sono comprese nell’avvicendamento delle colture (prati e pascoli permanenti), così come le colture che sono tenute fuori dalla rotazione (colture permanenti).

Fonte: articolo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e regolamento (UE) n. 1307/2013 (norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune).

 

 

Superficie agricola utilizzata (Sau): è l’insieme dei terreni agricoli effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi e i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali. Sono escluse le coltivazioni per arboricoltura da legno (pioppeti, noceti, specie forestali, ecc.) e le superfici a bosco naturale (latifoglie, conifere, macchia mediterranea). Dal computo della Sau sono escluse le superfici delle colture intercalari e quelle delle colture in atto (non ancora realizzate). La Sau comprende invece la superficie delle piantagioni agricole in fase di impianto.

Fonte: CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (http://www.crea.gov.it).

 

 

 

T

 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: è il trattato che ha istituito la Comunità economica europea nel 1957. È stato modificato a più riprese da diversi trattati, sino al 2007, quando, con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre, ha assunto la denominazione di Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Oggi, il Tfue raccoglie tutte le disposizioni che regolano le competenze e il campo d’azione dell’Unione europea.

Fonte: articoli 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

 

U

 

 

 

V

 

Verifica dell’efficacia dell’attuazione: è realizzata dalla Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri, in base al quadro di efficace attuazione che viene definito all’interno dei singoli Programmi operativi. La Commissione esamina le informazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione (Raa) del programma (del 2019) e valuta il conseguimento degli obiettivi intermedi (target) che, per il Programma di sviluppo rurale (PSR), operano nell’ambito delle 6 priorità del regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel 2019, sulla base della verifica dell’efficacia dell’attuazione, la Commissione adotterà una decisione che stabilirà quali sono gli Stati e quali i programmi che hanno raggiunto i target intermedi.

Fonte: regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei).

 

 

Z