Finanze e Tributi

Tassa per l'abilitazione della professione

CHI PAGA
La tassa prevista dal 1° comma dell’art. 190 del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 è a carico di coloro che conseguono l’abilitazione dell’esercizio professionale ed è dovuta al conseguimento dell’abilitazione. L'effettuato pagamento va dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

QUANTO SI PAGA
Ai sensi del comma 1 della L.R. 4/2017 la tassa prevista dal primo comma dell’articolo 190 del T.U. approvato con R.D. n. 1592/1933 è a carico di coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale ed è fissata in euro 103,00.

 

COME SI PAGA
Il versamento della somma dovuta deve essere eseguito obbligatoriamente con il sistema Mpay - Marche payment - il nuovo sistema di gestione dei pagamenti elettronici pagoPA, così come previsto dall’articolo 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, nonché dall’articolo 38-ter del decreto legge n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019, avendo cura di indicare nella causale "TAEP Regione Marche".
 

 

Per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "Tassa abilitazione esercizio professione"

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 190 del T.U. approvato con Regio Decreto n. 1592 del 31/08/1933 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”

Art. 18 della Legge Regionale n. 4 del 20/02/2017 “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”

Nel caso in cui il debito tributario sia scaduto e prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, è possibile regolarizzare la propria posizione procedendo con il pagamento spontaneo di quanto dovuto mediante l’istituto del ravvedimento, previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. N. 472 del 18/12/1997 (modificato dal D. Lgs. N. 87 del 14/06/2024), beneficiando pertanto di una riduzione della sanzione.  

Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, per un importo pari alla somma del tributo, delle sanzioni ridotte e degli interessi legali giornalieri, come meglio specificato nella seguente sezione  RITARDATI PAGAMENTI - RAVVEDIMENTO.

Si precisa che il pagamento dell’importo oggetto di ravvedimento dovrà avvenire con le stesse modalità previste per il versamento del tributo, mediante generazione del bollettino PagoPA tramite la piattaforma regionale MPAY, secondo quanto indicato nella sezione “Pagamento”.

 

Istanza di rimborso:  Modulo rimborso TAEP