PREZZARIO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
La Regione Marche, con deliberazione della Giunta regionale n. 1023 del 30 giugno 2025, ha adottato il Prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici – edizione 2025.
Il Prezzario ha validità dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 e può essere utilizzato transitoriamente fino al 30 giugno 2026 per i progetti posti a base di gara approvati entro tale data, secondo le seguenti modalità:
- a) Nel caso di un progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara, qualora il progetto sia approvato entro il 30 giugno 2026, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell’anno 2025 per la quantificazione del limite di spesa. Dopo il 30 giugno 2026, occorre procedere alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario 2026.
- b) Nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora lo stesso sia approvato entro il 30 giugno 2026, si utilizza l’elenco prezzi approvato con il livello progettuale precedente. Nel caso siano necessari ulteriori prezzi, questi potranno essere desunti dal prezzario vigente nell’anno 2025.
COSTI DELLA SICUREZZA E ONERI DELLA SICUREZZA
Riferimenti normativi
- Art. 100 e Allegato XV, punto 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Legge regionale 18 novembre 2008, n. 33 (Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili), per la parte non in contrasto con la legislazione nazionale
- Artt. 41, 91, 95, 108 e 110, Allegato I.14, art. 5, commi 7 e 8, e Allegato I.7, art. 5, comma 1, e art. 28, comma 1, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)
Costi e oneri della sicurezza
Le spese per la sicurezza nei cantieri si distinguono in:
- Costi della sicurezza (in passato detti anche “costi esclusi” o “costi aggiuntivi”): sono le spese necessarie per attuare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), individuate nei documenti di gara e non soggette a ribasso d’asta.
- Oneri aziendali della sicurezza (detti anche “oneri della sicurezza” o in passato “costi inclusi della sicurezza”): sono le spese che l’impresa deve sostenere per l’adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall’articolo 110 del codice” (art. 31, comma 4 lett. o), Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023).
I costi della sicurezza sono i costi per dare attuazione alle misure specifiche e particolari indicate nel PSC, sono distinti dagli oneri della sicurezza indicati in precedenza, sono individuati nei documenti di gara e non sono soggetti a ribasso (Allegato I.7, art. 5, c. 1 e art. 28, c. 1, D.Lgs. 36/2023).
Il nodo cruciale è la corretta distinzione tra costi della sicurezza e oneri aziendali della sicurezza, da effettuarsi sulla base del suddetto art. 31, comma 4, lett. o), Allegato I.7, del D.lgs. 36/2023. Resta utile il riferimento agli artt. 5 e 6 della L.R. Marche n. 33/2008.
Costi della sicurezza
Secondo l’art. 6, L.R. Marche n. 33/2008, sono da considerarsi costi della sicurezza (elenco non esaustivo), quindi non soggetti a ribasso e non inclusi nelle spese generali:
- costi per la risoluzione di situazioni connesse a rischi interferenti
- maggiorazioni per recinzioni o delimitazioni di cantiere integrative rispetto a quelle ordinarie (es. uso di barriere New Jersey al posto dei coni segnalatori)
- servizi igienico-assistenziali speciali o supplementari (es. unità di decontaminazione per bonifica amianto)
- viabilità di cantiere per grandi cantieri o accessi mediante vie esterne
- impianti contro le scariche atmosferiche, ove prescritti
- apprestamenti e impianti specifici per cantieri stradali (es. impianti semaforici temporanei)
- impianti antincendio provvisori
- camera di medicazione
- sistemi di rilevazione fumi e impianti antincendio previsti nel PSC
- impianto elettrico speciale, se richiesto
- impianto idrico e fognario in aree non servite da reti cittadine
- impianti di ventilazione forzata in ambienti confinati
- illuminazione di sicurezza, ove necessaria
- procedure e apprestamenti per eliminare pericoli di interferenze (es. costi dei movieri per disciplina traffico)
- apprestamenti o attrezzature per lavorazioni non ordinarie non inclusi nel prezzario (es. blindaggio scavi a sezione ristretta)
- DPI specifici per rischi interferenti o particolari (es. imbracature complete, sistemi di respirazione assistita)
- oneri per indagini specialistiche in cantiere (es. rilievo impianti interrati, analisi aria in ambienti confinati)
- oneri per la progettazione della sicurezza a carico delle imprese (es. calcoli ponteggi fuori schema ministeriale)
- maggiori costi dovuti a sfasamento temporale o spaziale di lavorazioni incompatibili
- oneri per le riunioni di coordinamento previste dal PSC
Oneri aziendali della sicurezza
Secondo l’art. 6, L.R. Marche n. 33/2008, sono da considerarsi oneri della sicurezza (elenco non esaustivo), quindi inclusi nelle spese generali e come tali soggetti a ribasso:
- recinzioni e delimitazioni ordinarie complete di accessi
- segnaletica di sicurezza
- predisposizione della viabilità interna ordinaria e dei percorsi pedonali
- servizi igienici ordinari di cantiere
- impianti di terra contro contatti indiretti
- DPI comunemente utilizzati (caschi, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori ordinari, facciali filtranti)
- presidi sanitari di base (es. cassetta di medicazione), esclusa la camera di medicazione
- mezzi estinguenti per la prevenzione incendi
- apprestamenti espressamente inclusi nelle voci del prezzario
- oneri per la redazione del POS, del PiMUS, del piano lavori per bonifica amianto, del piano demolizioni estese e altri adempimenti previsti dalle norme
- altri oneri generali derivanti da obblighi normativi o contrattuali (es. sorveglianza sanitaria, formazione lavoratori)
- oneri della sicurezza derivanti da accordi collettivi nazionali e territoriali (es. contributi per organismi paritetici o rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
È pertanto fondamentale che RUP, progettisti e coordinatori per la sicurezza considerino, nell’importo complessivo dei lavori, soltanto i costi della sicurezza, da non confondere mai con gli oneri aziendali della sicurezza, per evitare danni economici alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti.
Estratti normativi dal D.lgs. 36/2023
Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione)
Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo soggetto a ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Art. 91 (Domande, documento di gara unico europeo, offerte)
Le offerte tecniche ed economiche devono essere corredate dai documenti prescritti. Nelle offerte, l’operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza.
Art. 108 (Criteri di aggiudicazione)
Nell’offerta economica, l’operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza.
Art. 110 (Offerte anormalmente basse)
La stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni non giustificano in modo adeguato il livello dei prezzi o dei costi proposti, tenuto conto anche degli oneri aziendali della sicurezza.
Art. 5, Allegato I.14 (Determinazione del prezzo a base di gara)
Il progettista dell’opera e il coordinatore per la sicurezza individuano nel PSC i costi della sicurezza non inclusi nel prezzo unitario della singola lavorazione, da non assoggettare a ribasso.
Per “costi della sicurezza” si intendono quelli indicati nel PSC, nel DUVRI o nella stima della stazione appaltante, qualora il PSC non sia previsto.
Art. 28, Allegato I.7 (Piano di Sicurezza e Coordinamento)
La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’art. 5, comma 1, lett. b).
Art. 5, Allegato I.7 (Quadro economico)
Il quadro economico dell’opera o del lavoro presenta le necessarie specificazioni e comprende, tra le voci, anche i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Avviso
L’incidenza della manodopera riportata nel Prezzario in vigore per l’annualità 2023 è valida anche per l’edizione infrannuale 2022, che ne era priva.
Download prezzario 2025:
Si comunica che i file denominati File_1, File_3 e File_5, attualmente pubblicati, sono stati aggiornati rispetto alla versione diffusa in data 01/07/2025, poiché integrati con le voci 19.13.007, 19.13.008, 19.13.009.001, 19.13.009.002, 19.13.009.003, 19.13.010, 19.13.011.001 e 19.13.011.002, precedentemente non incluse per un errore di caricamento in fase di upload del file.
Le analisi dei costi delle lavorazioni per questa edizione sono riportate nel seguente file:
Manodopera
I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.lgs. 36/2023, sono stati individuati sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: