Il presidente della Regione ha firmato oggi l’ordinanza n. 35, che, riprendendo le linee guida nazionali contenute nel Dpcm del 7 settembre 2020, stabilisce che sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale automobilistico, filoviario, funicolare, costiero e ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'85% del totale delle postazioni sedute e in piedi. È fatta salva nell'ordinanza regionale la possibilità di raggiungere un coefficiente di riempimento pari al 100% dei posti consentiti per i mezzi per cui non sono ammessi posti in piedi.