Domanda
Quali sono i criteri per l’iscrizione dei professionisti nell'elenco speciale di cui al DL 189/2016, art. 34 comma 1?
Risposta
I criteri ed i requisiti per l’iscrizione dei professionisti nell'elenco speciale di cui al DL 189/2016, art. 34, comma 1, sono disciplinati dall'ordinanza del Commissario n.12 del 9 gennaio 2017, in particolare all'art. 5 dell'Allegato A alla suddetta Ordinanza.
Articolo 5 Criteri e requisiti minimi per l’iscrizione dei professionisti abilitati all’Elenco speciale §1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritto all'albo professionale;
b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco; c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie; d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento; f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali; g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero. Con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al DM 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie; h) requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell’attività; i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all’articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137; j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137. §2. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) del precedente paragrafo §1 il professionista è automaticamente cancellato dall’elenco speciale.