Ai fini della redazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche anno 2025, è stata inviata a tutti i Comuni delle Marche nota pec (11/11/2024 prot.1430452) richiedente la trasmissione dei dati delle manifestazioni fieristiche annualità 2025. Con l’occasione si ricorda quanto stabilito dalla normativa di riferimento in merito alla definizione di manifestazioni fieristiche:
L.R. n.22 del 5/08/2021 (titolo VI)
Art. 126 (Manifestazioni fieristiche)
1. Tra le manifestazioni fieristiche di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 125, sono individuate in particolare le seguenti tipologie:
a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
c) mostre mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
d) esposizioni aperte al pubblico, dirette alla promozione sociale, tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.
2. L'attività di vendita all'interno delle fiere generali e delle mostre mercato e l'accesso del pubblico indifferenziato alle fiere specializzate sono disciplinati dal regolamento della manifestazione.
3. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la parità di condizioni per l'accesso alle strutture e l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti, assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione di questo titolo:
a) le esposizioni universali, disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928;
b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
d) l'attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i mille metri quadrati di superficie netta;
g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali, quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento: Antonello Barchiesi – tel. 071 806 3415 mail: antonello.barchiesi@regione.marche.it