UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
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Cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo anche gli strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari per i centri storici (art. 3, comma 3 e art. 11 D.L. 189/2016).
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Cura l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata (art. 3, comm3 D.L. 189/2016).
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Provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, esercitando il ruolo di soggetti attuatori, assegnato alle Regioni, per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, ricompresi nel territorio di competenza degli enti locali (art. 3 e art. 15 D.L. 189/2016)
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Provvede alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui ali 'art. 42, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore, assegnato alla Regione, per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali (art. 3, comma 3 D.L. 189/2016).
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Opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Il rilascio dei titoli abilitativi resta di competenza dei singoli Comuni (art. 3, comma 4 D.L. 189/2016).
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Provvede all'attuazione di ogni altro intervento di competenza degli enti locali necessari ai fini della ricostruzione.).
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Opera come sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti (art. 3, comma 5 D.L. 189/2016).
relativamente agli interventi sui centri storici:
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Cura, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, la pianificazione urbanistica dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti, predisponendo strumenti urbanistici attuativi completi dei relativi piani finanziari al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:
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ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
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ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;
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ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati (art. I I, comma 1 D.L. 189/2016).
relativamente alla ricostruzione privata:
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Riceve le istanze di concessione dei contributi da parte dei soggetti legittimati unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario per la tipologia di intervento (art. 12, comma l D.L. 189/2016). »> Verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES, la presenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo (art. IO, comma 2 D.L. 189/2016).
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Effettua l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione (art. 12, comma 2 D.L. 189/2016).
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Verifica la spettanza del contributo e il relativo importo e trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche (art. 12, comma 3 D.L. 189/2016).
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Richiede il DURC per le imprese affidatarie o esecutrici dei laVOI; sugli edifici privati, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi (art. 35, comma 2 D.L. 189/2016).
relativamente alla ricostruzione pubblica:
Predispone e invia, in qualità di soggetto attuatore degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, i progetti degli interventi al Commissario straordinario (art. 14, c. I e 4 e art. 15, com~a I D.L. 18912016).
In particolare tali interventi consistono nella riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione:
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degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici ci vilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;
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delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
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degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei , biblioteche e chiese;
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degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
relativamente agli interventi di immediata ricostruzione:
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ricevono notizia dai soggetti interessati dell'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggist'ca, e ne danno comunicazione agli uffici comunali competenti; ricevono altresì la documentazione da presentare entro 30 giorni dall'inizio dei lavori (art. 8, comma3 D.L. 189/2016);
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ricevono dai soggetti che hanno avviato i lavori, entro sessanta giorni dalla data di adozione dell'ordinanza del Commissario straordinario che disciplina la concessione dei contrlbuti, la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati (art. 8, comma 4 D.L. 189/~016).
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ricevono periodicamente dai Comuni gli elenchi delle certificazioni di agibilità sismica depOSitate dai titolari di attività produttive, in qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro, svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici. (Le asseverazioni di cui al presente cOia sono considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell'accertamento dei danni (art. 3, comma 5, D.L. 205/2016)