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FAQ - Tirocini

 

"Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva che favorisce l’orientamento al lavoro e permette di realizzare un percorso di approfondimento professionale e pratico per lo sviluppo di nuove competenze e conoscenze.
Il tirocinio, pur non configurandosi come rapporto di lavoro, è un’importante esperienza di contatto con le imprese e con i datori di lavoropoiché favoriscel’inserimento (o il reinserimento) nel mondo del lavoro."
I tirocinanti sono i soggetti di qualsiasi età, che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:
  • Disoccupati (e inoccupati) oppure occupati a rischio di disoccupazione;
  • beneficiari di misure di sostegno anche in presenza di un reddito di un rapporto di lavoro (es. Naspi, CIG);
  • occupati in cerca di altra occupazione;
  • iscritti alla legge n. 68 /1999 (disabili, invalidi e categorie protette);
  • soggetti svantaggiati secondo la legge n. 381/1991 (persone che si trovano in condizione di disagio dovuta a trattamento psichiatrico, tossicodipendenza, alcolismo, condanne per reati che ammettono misure di detenzione alternativa);
  • vittime di violenza o grave sfruttamento da parte della criminalità organizzata, richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo e titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, titolari del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari o perché vittima di tratta degli esseri umani."
"Il tirocinante ha diritto alle assenze per le quali deve fornire una comunicazione preventiva sia all’azienda ospitante che al soggetto promotore.
Non ha diritto, invece, alle ferie poiché il tirocinio non è un rapporto di lavoro.
Il tirocinante ha anche diritto alla sospensione nei casi di maternità, infortunio, malattia di lunga durata o per chiusure aziendali della durata pari o superiore ai 15 giorni."
"Il tirocinante non può realizzare il tirocinio senza la presenza del tutor soggetto ospitante.
Il tutor del soggetto ospitante svolge un ruolo molto importante garantendo la qualità dell’esperienza formativa (art. 16 DGR 1474/2017).
Infatti il tutor, oltre a dover possedere le conoscenze e competenze necessarie affinché il tirocinante sia in grado di raggiungere gli obiettivi formativi, promuove le attività e supporta il confronto continuo il tirocinante favorendone l’inserimento in azienda.
Pertanto, è ritenuto necessario che il tutor affianchi il tirocinante nello svolgimento delle proprie mansioni.
Le circostanze legate al contenimento della pandemia hanno reso possibili esperienze in modalità smart working autorizzate dalla Regione Marche nel rispetto delle seguenti condizioni, come da Circolari dirigenziali ID: 19575383|29/04/2020 e ID 22266652/08/2021:
  • che il progetto formativo preveda attività che possono aver luogo al di fuori della sede aziendale e nel domicilio del tirocinante;
  • che al tirocinante sia garantita un’adeguata assistenza da parte del tutor aziendale;
  • che al tirocinante siano garantite attrezzature tecniche e informatiche nonché gli accessi a reti aziendali o gestionali;
  • che la nuova modalità di prosecuzione del tirocinio (ed il conseguente rapporto formativo tra tutor e tirocinante) sia definita e sottoscritta tra le parti;
  • che siano previste modalità di affiancamento e monitoraggio sui lavori assegnati al tirocinante.
In caso di svolgimento del tirocinio in modalità di smart working, è compito del soggetto ospitante assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza tramite adeguata tecnologia.
Anche in modalità di smart working si ritiene necessario che i momenti di confronto tra tutor aziendale e tirocinante, per l’analisi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi, debbano comunque essere svolti in presenza per un numero di ore pari ad almeno 1/3 dell’impegno settimanale previsto nel progetto formativo."
Sì. L'esperienza di tirocinio può essere intrapresa anche da persone occupate in cerca di altra occupazione compatibilmente con l’orario di lavoro svolto e tenuto conto che, tra orario di lavoro e orario di tirocinio, debbono essere rispettati i limiti massimi previsti.
No. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, per cui non si ha diritto al sussidio di disoccupazione.
"Il tirocinio extracurriculare è un’esperienza formativa e di inserimento on the job finalizzata all’assunzione e che comunque facilita l’inserimento lavorativo.
L’azienda ospitante non ha l’obbligo giuridico di assumere il tirocinante al termine del periodo di tirocinio."
"SI
Non costituendo rapporto di lavoro, è prevista la possibilità che una delle due parti (tirocinante o azienda ospitante) decida unilateralmente di interrompere il tirocinio prima del previsto, anche senza dover fornire preavviso, in caso di gravi inadempienze o per l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi previsti nel progetto.
Il tirocinante che desideri interrompere il suo percorso formativo prima del previsto è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e a quello del soggetto promotore."
No. Per il tirocinante non ci sono conseguenze.
Sì.
Purchè il tirocinante sia in possesso i requisiti per l’iscrizione al Centro Impiego competente, come disoccupato.
"La CU (Certificazione Unica) deve essere rilasciata dai soggetti che erogano l’indennità di partecipazione al tirocinio.
In caso di tirocini finanziati con contributi pubblici, bisogna attenersi alle disposizioni degli Avvisi pubblici di riferimento. "
La CU INPS va richiesta attraverso canali telematici del sito www.inps.it oppure recandosi presso gli sportelli INPS.