Beni librari e documentali

La Regione,  nello svolgimento delle sue funzioni  di concorso alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali, ha sostenuto progetti volti alla conoscenza e conservazione di patrimoni librari e documentari di biblioteche ed archivi storici di particolare interesse regionale. 



Gli interventi fanno principalmente riferimento ad attività di restauro e di messa in sicurezza del patrimonio, di catalogazione ed inventariazione, di censimento e di digitalizzazione, e sono promossi allo scopo di incentivare l’accessibilità ai fini della fruizione delle raccolte e dei fondi storici attraverso sistemi di ricerca on–line (OPAC-SBN o Inventari degli archivi storici in SIUSA-Sistema Informativo Unificato Soprintendenza Archivistica).

 



Riguardo ai beni librari e documentali presenti nelle biblioteche di competenza non statale, la Regione ha avuto un'attribuzione di funzioni di tutela diretta su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe, incisioni non appartenenti allo Stato (comma 2 dell’art. 5 del Codice vigente, D.lgs. 42/2004) fino al 2015. In seguito, con la legge 6 agosto 2015 n. 125, di conversione del D.L. 19 gennaio  2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, tale funzione  è stata trasferita in capo allo Stato.  Pertanto, si rinvia al sito della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali per le autorizzazione e la modulistica relative alle seguenti attività:

  • prestito di beni librari in occasione di mostre  e manifestazioni culturali all’interno del territorio nazionale (Codice dei beni culturali,  art. 48 );
  • uscita temporanea dal territorio nazionale di libri, stampe, incisioni, manoscritti, autografi, carteggi la cui uscita definitiva è di norma vietata e deve essere autorizzata preventivamente (Codice dei beni culturali, art. 66, c. 1 e 2,  art.67);
  • esportazione temporanea e libera circolazione definitiva dei beni bibliografici non statali (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.68);
  • spostamento, anche temporaneo, dei beni bibliografici e scarto (Codice dei beni culturali,art. 21).

Per questi ed altri aspetti inerenti la tutela dei beni librari - vendita e altre forme di alienazione, prelazione, commercio, verifica dell’interesse culturale, digitalizzazione - a seguito dell’Accordo tra Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali e la Direzione Generale Archivi, si rinvia alla Soprintendenza Archivistica  dell’Umbria e delle Marche, competente per materia sul territorio regionale.

Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale  italiana, si è proceduto alla costituzione degli archivi nazionale e regionale della produzione editoriale, mediante il deposito obbligatorio di varie categorie di documenti, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione (L.106/2004 sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico e D.P.R.  252/2006, regolamento attuativo ).

L’archivio regionale, costituito presso la Biblioteca del Consiglio Regionale delle Marche, rappresenta un’importante scelta culturale per dare adeguata evidenza alle produzioni editoriali marchigiane, privilegiando un principio di maggiore selettività rispetto al modello nazionale  ed adottando un approccio di tipo funzionalistico tra il deposito legale e il ruolo delle principali biblioteche depositarie. Accanto alla Biblioteca del Consiglio, sono state indicate anche sedi provinciali per il deposito in biblioteche storiche del territorio, al fine di garantire la continuità storica di tale funzione nello sviluppo e composizione delle raccolte. L’elenco degli istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate nel territorio regionale è stato individuato dalla Regione con DGR 526/2007, approvato con DM del 28 dicembre 2007 e pubblicato nella G.U. n. 38/2008. Ciò impegna la Regione nel monitoraggio dell’applicazione della legge e nella elaborazione di direttive comuni, in sintonia con la Direzione Generale per le Biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore del MIBACT, nell’offerta di servizi bibliografici specifici a livello regionale per la promozione dell’editoria regionale, nella condivisione di una base dati certa sull’anagrafe degli editori che hanno depositato le opere pubblicate presso gli archivi Regionali e Nazionali. 

L’istituzione di una Commissione permanente per il deposito legale, indicata nell’art. 42 del Regolamento, composta dallo Stato e dai rappresentanti delle Regioni sotto forma di organo consultivo, ha il compito di esaminare i problemi derivanti dall’applicazione del Regolamento. Molti sono i temi affrontati, tra cui la distribuzione delle responsabilità tra istituti depositari, nazionali e regionali, per garantire la conservazione, la catalogazione e la disponibilità dei documenti al pubblico, la definizione di procedure di gestione dei documenti del deposito legale dal momento di verifica iniziale all’arrivo dei pacchi, ai reclami, alle sanzioni. 
Con il D.L. n. 66 di aprile 2014, si sono modificate le condizioni per il deposito legale delle pubblicazioni destinate all’Archivio regionale: si richiede la consegna da parte dell’editore di un solo esemplare per istituto depositario. Ogni Regione, o almeno quelle il cui elenco degli istituti muta a seguito dell’applicazione della norma (in questo caso, anche la Regione Marche), dovrà inviare la sua proposta alla Conferenza Unificata.