Energia

Impianti termici

Impianti termici: le nuove disposizioni

A metà del 2013, per superare la procedura comunitaria di infrazione aperta nei confronti dell'Italia, è stato adottato il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (G.U. n. 130 del 5 giugno 2013), che modifica il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, in quanto parzialmente in contrasto con le disposizioni comunitarie. In particolare, il D.L. 63/2013, all'art. 18, abroga l'art. 12 del D.Lgs. 192/2005 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici), che rimandava alle disposizioni di cui all'Allegato L dello stesso decreto legislativo: "Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici".

Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). Il D.P.R. 74/2013, in coerenza con la citata Direttiva 2010/31/UE, riordina la normativa in materia di controlli e ispezioni sugli impianti termici e introduce numerose novità rispetto alla legislazione previgente.

Tali novità normative dovevano essere recepite dalle Regioni con l’adeguamento della propria legislazione in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

A tal fine, a partire dal luglio 2013 sono stati effettuati numerosi incontri di consultazione e confronto con UPI, ANCI e tutte le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti in quanto autorità competenti (enti preposti ai controlli e alle ispezioni sugli impianti termici), nonché con i rappresentanti delle associazioni di categoria (Confindustria, CNA, Confartigianato) e delle associazioni di tutela dei consumatori (Federconsumatori, Adiconsum, Adoc), così da raccogliere le istanze di tutti i soggetti coinvolti.

Alla fine del processo di consultazione Il Consiglio Regionale delle Marche ha definitivamente approvato la Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 – Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici (pubblicata sul BUR n. 37 del 30-4-2015). Il 4 giugno 2015 è stato, infine, approvato il Decreto Dirigenziale n. 61/EFR con l’edizione di tutti gli allegati previsti dalla Legge Regionale 19/2015.


Come previsto dal D.Lgs 192/05 e dal DPR 74/2013, le nuove disposizioni introducono l’omogeneità su tutto il territorio regionale dei costi, delle modalità degli accertamenti e ispezioni sull’efficienza energetica e la sicurezza degli impianti termici (impianti centralizzati per il riscaldamento ambientale, impianti autonomi, impianti per il raffrescamento di potenza superiore a 12 kW, impianti per il teleriscaldamento o impianti cogenerativi). Data la differente applicazione zonale della previgente normativa, la L.R. 19/2015 prevede anche una fase transitoria di riallineamento tra i vari territori, in modo che entro il 2017 si possa giungere all’uniformità di applicazione nell’intera regione. Un ulteriore strumento previsto dalla L.R. 19/2015 è il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT), che dovrà essere al più presto operativo per l’invio informatizzato dei rapporti di controllo e più in generale per la digitalizzazione di tutti i processi, con l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure e rendere più trasparente il sistema dei controlli.


La L.R. 19/2015 rappresenta, dunque, un ulteriore passo avanti nell'attuazione delle direttive europee in materia di politiche energetiche: essa sostituisce la previgente L.R. 9/2008 e i vecchi regolamenti comunali e provinciali relativi alle manutenzioni e ispezioni degli impianti, confermando però il ruolo di Autorità Competenti (AC) ai comuni sopra i 40 mila abitanti e alle province sulla restante parte del territorio. Le Autorità Competenti opereranno sulla base dei criteri fissati dalle disposizioni regionali.


Le leggi citate sono consultabili nell'apposita sezione "Normativa"

 

Presentazione Legge Regionale 19/2015 a cura dell'ufficio ENEA della Regione Marche (aggiornata al 20/10/2016)

 

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data ultima modifica della pagina 16/09/2019

Corsi 2020

Tra il 17 novembre e il 22 dicembre 2020 si è tenuto un corso online per installatori e manutentori sul CURMIT – Catasto Unico Regionale degli Impianti termici.

Il corso, replicato per più edizioni, era suddiviso in due moduli.

Qui di seguito trovate la videoregistrazione del corso e le relative slides.

 

1° modulo: IL PORTALE CURMIT

Il primo modulo, di 90 minuti circa, dedicato alla sezione di CURMIT definibile come “Portale”, è particolarmente utile a chi deve registrarsi al CURMIT e si approccia per la prima volta al catasto.

Programma

Tematica:

Argomenti trattati:

Registrazione ditta

Panoramica menù

Caricamento autocertificazione e documento d’identità

Gestione tecnici

Gestione strumenti

Acquisto segni identificativi

Il portafoglio

Gestione movimenti e MPay

 

Clicca qui per accedere al VIDEO del I MODULO:

Clicca qui per le slides del I modulo:

  • Slides I modulo – Relatore: Dorotea Giuliodori – Regione Marche, Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere
  • Slides I modulo – Relatore: Rossano Basili – ENEA, Dipartimento Unità Efficienza Energetica, Divisione Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio – Ufficio di Ancona

 

2° modulo: IL GESTIONALE CURMIT

Il secondo modulo, di circa 4 ore, tratta della sezione di CURMIT definibile come “Gestionale impianti” (catasto impianti suddiviso in 14 partizioni territoriali), ovvero della sezione in cui vanno censiti gli impianti e trasmessi a catasto i relativi documenti (Rapporto di controllo dell’efficienza energetica, ecc.).

Programma

Tematica:

Argomenti trattati:

Gestione impianti

Acquisizione impianti

Criteri generali di accatastamento

Guida alla compilazione delle schede del libretto

Dati generatore

Anagrafica soggetti

Comunicazione terzo responsabile

Ubicazione impianto e gestione viario

Inserimento allegati: RCEE, DAM, DFM, altre dichiarazioni

 

Clicca qui per accedere al VIDEO del II MODULO:

Clicca qui per le slides del II modulo:

  • Slides II modulo - Relatore: Dorotea Giuliodori – Regione Marche, Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere
  • Slides II modulo - Relatore: Rossano Basili – ENEA, Dipartimento Unità Efficienza Energetica, Divisione Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio – Ufficio di Ancona

 

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data ultima modifica della pagina 31/07/2023

Corsi 2023

Il 13 luglio 2023 si è tenuto un webinar sul CURMIT espressamente dedicato agli installatori di pompe di calore (clicca qui per il programma completo)

Qui di seguito trovate la videoregistrazione del corso (suddivisa in due parti: corso; domande e risposte finali) e le relative slides.

Poiché, per ragioni di tempo, nel webinar non era previsto di affrontare il tema dei sistemi ibridi e misti, comunque di sicuro interesse per gli installatori di pompe di calore, è stato predisposto ex post un video specifico su questo argomento, anch’esso pubblicato in calce a questa pagina. Per i sistemi ibridi vigono procedure di accatastamento e regole specifiche (in particolare, riguardo alla trasmissione del RCEE di prima accensione per la componente GF/Pompa di calore, anche se sotto i 12 kW): per questo, vi invitiamo a visionare anche questo video e le relative slide.

 

Clicca qui sotto per accedere al VIDEO DEL CORSO DEL 13 LUGLIO 2023

Clicca qui sotto per le SLIDE DEL CORSO DEL 13 LUGLIO 2023:

Clicca qui sotto per accedere al VIDEO SUI SISTEMI IBRIDI/MISTI

Clicca qui sotto per le SLIDE SUI SISTEMI IBRIDI/MISTI:

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 03/10/2023

Definizioni
 

- accertamento: è l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

- autorità competente: l’autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

- climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell’edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

- climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all’interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

- cogenerazione: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011 (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell’energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE);

- combustione: processo mediante il quale l’energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;

- conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

- conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili o di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto;

- contratto servizio energia: contratto che, nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell’Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia;

- controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato a operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

- dichiarazione di avvenuta manutenzione: il documento, redatto e inviato dal manutentore o dal terzo responsabile al soggetto esecutore, che attesta l’avvenuta manutenzione dell'impianto termico. Tale documento, che è privo del segno identificativo di cui all’articolo 11 e non prevede l’esecuzione di un controllo dell’efficienza energetica, non comporta costi aggiuntivi per l’utente.

- esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico come la conduzione, la manutenzione e il controllo e altre operazioni per specifici componenti d’impianto;

- fluido termovettore: fluido mediante il quale l’energia termica viene trasportata all’interno dell’edificio, fornita al confine energetico dell’edificio oppure esportata all’esterno;

- generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

- gradi giorno: parametro convenzionale di una località, rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti a una temperatura prefissata. Il grado giorno è l’unità di misura utilizzata allo scopo (GG);

- impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. L’impianto termico è costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate, compresi anche gli edifici residenziali monofamiliare e le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionale (ad esempio, studio medico o legale) o commerciale (ad esempio, agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio, sindacato o patronato), che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti a uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate;

- impianto termico di nuova installazione: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;

- ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni di legge;

- locale tecnico: ambiente utilizzato per l’allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell’impianto o al soggetto delegato;

- macchina frigorifera: qualsiasi tipo di dispositivo o insieme di dispositivi, nell’ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

- manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti;

- manutenzione ordinaria dell’impianto termico: operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;

- manutenzione straordinaria dell’impianto termico: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto o dalla normativa vigente mediante ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;

- occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità a qualsiasi titolo di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

- organismo esterno: soggetto individuato dall’autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti, che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all’Allegato C al DPR 74/2013;

- personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore): personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all’Allegato C al DPR 74/2013. L’ispettore può operare come parte dell’organismo esterno con cui l’autorità competente stipula apposita convenzione;

- pompa di calore: dispositivo o impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;

- potenza termica convenzionale: potenza termica del focolare di un generatore di calore diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L’unità di misura utilizzata è il kW;

- potenza termica del focolare: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato di un generatore di calore. L’unità di misura utilizzata è il kW;

- potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico, dichiarata dal fabbricante, che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

- potenza termica utile: quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore di un generatore di calore. L’unità di misura utilizzata è il kW;

- proprietario: soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;

- rapporto di controllo di efficienza energetica o rapporto di controllo tecnico: rapporto redatto dall’operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico, che ne riporta gli esiti come prescritto dall’articolo 8 del DPR 74/2013. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;

- rapporto di prova: documento che l’ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto, che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell’ispezione. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;

- rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;

- rendimento globale medio stagionale: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico;

- rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l’energia termica utile generata e immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

- rendimento termico utile: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;

- responsabile dell’impianto termico: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio (se l’amministratore manca, la responsabilità ricade su tutti i condomini, in parti uguali); il proprietario o l’amministratore delegato, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile, nei limiti previsti dall’articolo 6 del DPR 74/2013;

- ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;

- scheda identificativa dell’impianto: scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all’autorità competente o all’organismo esterno a cura del responsabile dell’impianto;

- servizi energetici degli edifici: servizi costituiti da:

1) climatizzazione invernale, quale fornitura di energia termica utile agli ambienti dell’edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

2) produzione di acqua calda sanitaria, quale fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

3) climatizzazione estiva, quale compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all’interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

4) illuminazione, quale fornitura di luce artificiale quando l’illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio;


- soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all’esecuzione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

- sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e installazione di un generatore nuovo destinato a erogare energia termica alle medesime utenze, con potenza termica non superiore alla potenza del generatore sostituito incrementata per un massimo del 10 per cento;

- sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato o all’acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

1) prodotto dalla combustione;

2) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali l’energia solare, etc.);

3) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;

4) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;


- teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

- terzo responsabile dell’impianto termico: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

- unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

- unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al d.m. 4 agosto 2011;

- valori nominali delle potenze e dei rendimenti: valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 12/05/2022

Compiti dei soggetti operanti sugli impianti termici

 

Compiti del Conduttore

Il conduttore è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici.
La figura del conduttore è obbligatoria per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW, secondo quanto previsto dall’articolo 287 del d.lgs. 152/2006.

In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:

a) eseguire le procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico;

b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione, intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

 

Compiti del Responsabile dell’Impianto

Il responsabile dell’impianto termico è garante dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:

Il responsabile dell’impianto termico è garante dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:

a) condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’articolo 3 del DPR 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’articolo 4 dello stesso DPR;

b) demandare la conduzione dell’impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);

c) demandare a operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, come previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra);

d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’articolo 7 del DPR 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008;

e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell’efficienza energetica dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’articolo 8 del DPR 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008;

f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica (REE - allegati 9, 10, 11 e 12 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015) che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera e);

g) acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 11 della LR 19/2015 se tale compito non è stato assolto dal manutentore;

h) conservare, compilare e sottoscrivere, quando previsto, la documentazione tecnica dell’impianto e in particolare:

1) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al DM 37/2008;

2) una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica (REE) e della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM – allegato 8 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015) che il manutentore o installatore ha l’obbligo di redigere al termine delle operazioni di controllo o manutenzione;

3) copia del rapporto di prova, che l’ispettore ha l’obbligo di redigere al termine di un’eventuale ispezione dell’impianto termico;

4) il libretto di impianto;

5) i libretti d’uso e manutenzione dei vari componenti dell’impianto;

i) redigere e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:

1) la scheda identificativa dell’impianto (scheda 1 del libretto di impianto – allegato I al DM 10/02/2014);

2) la comunicazione del cambio del responsabile dell’impianto termico (allegato 1 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);

3) nel caso il responsabile dell’impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest’ultimo (allegato 2 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);

l) compilare, firmare e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:

1) la dichiarazione di disattivazione dell’impianto termico di cui all’articolo 9, comma 2 della LR 19/2015 (allegato 17 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);

2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’articolo 8, commi 18 e 21 della LR 19/2015 (allegato 13 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);

3) la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all’articolo 8, commi 19 e 20 della LR 19/2015 (allegato 16 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);

m) consentire l’ispezione dell’impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli articoli 7 e 8 della LR 19/2015, firmando per presa visione il rapporto che l’ispettore compila al termine del controllo. In caso di delega di responsabilità a un terzo con la disciplina e nei limiti previsti dall’articolo 6 del DPR 74/2013, il responsabile dell’impianto termico è tenuto a compilare e controfirmare la parte all’uopo dedicata della comunicazione di nomina o revoca del terzo responsabile di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) della LR 19/2015 (allegato 3 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015).

 

Compiti del Terzo Responsabile

Per i compiti del Terzo Responsabile, si veda qui


Compiti del Manutentore

Il manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato dal responsabile dell’impianto a eseguire i controlli come definiti alla lettera l) dell’allegato 1 (definizioni) della LR 19/2015 e le manutenzioni come definite alle lettere z), aa) e bb) dello stesso allegato.Il manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato dal responsabile dell’impianto a eseguire i controlli come definiti alla lettera l) dell’allegato 1 (definizioni) della LR 19/2015 e le manutenzioni come definite alle lettere z), aa) e bb) dello stesso allegato.

In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:

a)    compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;

b)   effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, del DPR 74/2013;

c)    effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, del DPR 74/2013;

d)   redigere in più copie e firmare il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica (REE - allegati 9, 10, 11 e 12 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015) e la dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM – allegato 8 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015), al termine delle operazioni di controllo o manutenzione: una copia va consegnata al responsabile dell’impianto, una inviata al soggetto esecutore, quando richiesto, e una trattenuta. Nei modelli di rapporto di controllo il manutentore deve tra l’altro annotare nel campo osservazioni le manutenzioni effettuate e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l’utilizzo sicuro dell’impianto. Nello stesso modello il manutentore deve riportare anche la data prevista per il successivo intervento;

e)   dichiarare in forma scritta all’utente o committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi e utilizzando i modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente (allegati 4, 5, 6 e 7 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015):

1.       quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

2.       con quale frequenza tali operazioni vanno effettuate.

Le dichiarazioni, sottoscritte dal responsabile d’impianto, devono essere inviate anche al soggetto esecutore.

 

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data ultima modifica della pagina 27/03/2020

Periodo di accensione impianti e temperature massime e minime

 

Per sapere in quale periodo è possibile accendere gli impianti termici per il riscaldamento ambientale bisogna conoscere la propria zona climatica di appartenenza.

Il territorio regionale è, infatti, stato suddiviso in due zone climatiche in base ai Gradi-Giorno (GG)  della località (vedere tabella sottostante) e per ognuna di essa è previsto un periodo di accensione e per quante ore al giorno è possibile accendere il riscaldamento negli edifici.

In caso di condizioni atmosferiche avverse i Sindaci possono ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

E', inoltre, consentito il frazionamento dell'orario giornaliero in due o più sezioni, con attivazione dell'impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23.

Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale devono essere condotti in modo tale da non superare i seguenti valori massimi della temperatura:

·        18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriale, artigianale e assimilabili;

·        20°C + 2°C di tolleranza per gli altri edifici (fatte salve le eccezioni previste dalla legge).

Gli impianti termici destinati alla climatizzazione estiva devono essere condotti in modo tale da che la temperatura dell’aria negli ambienti non sia inferiore a 26°C – 2°C di tolleranza.

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunto la responsabilità, che non "mantiene in esercizio gli impianti" e non  "provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni delle normative vigenti" è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000.

Presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di più unità immobiliari residenziali o assimilate, il proprietario o l'amministratore di condominio devono esporre una tabella contenente:

a)      l'indicazione del periodo annuale di  esercizio  dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
b)     le generalità e il recapito  del  responsabile  dell'impianto termico;
c)      il codice dell'impianto  assegnato  dal  Catasto  Unico Regionale degli Impianti Termici (se attivo).

La suddetta tabella deve essere esposta al di fuori del locale adibito alla centrale termica e in un luogo di facile visibilità e consulto.

 

Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località

 

 

Gradi Giorno

Zona climatica

Periodo di accensione

Ore al giorno
di accensione

Da 1401 a 2100

D

Dal 1 novembre al 15 aprile

12 ore giornaliere

Da 2101 a 3000

E

Dal 15 ottobre al 15 aprile

14 ore giornaliere

 

Le disposizioni relative ai periodi annuali di attivazione, alla durata giornaliera, all'orario giornaliero di attivazione degli impianti non si applicano:

a)      agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b)       alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c)       agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d)      agli edifici adibiti a piscine, saune  assimilabili;
e)      agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assibilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
 

Le disposizioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

a)        edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

b)        impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

c)         impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

d)        impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5 dell'art. 4, D.P.R. n. 74/2013, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e)        impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali o assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore (questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 dell'art. 4, D.P.R. n. 74/2013);

f)         impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali o assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g)        impianti termici per singole unità immobiliari residenziali o assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore, nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h)        impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal D.P.R. n. 74/2013, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, art. 4, dello stesso D.P.R. ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

 

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Le operazioni di manutenzione sugli impianti termici

Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto.

Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative Uni e Cei per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi (occorre utilizzare il format di cui agli allegati 4, 5, 6 e 7 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015):

 

  1. quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
  2. con quale frequenza le operazioni anzidette vadano effettuate.

Gli installatori o i manutentori devono inviare tale dichiarazione anche all’Autorità Competente per le verifiche o all’Organismo Esterno eventualmente delegato da quest’ultime.

Negli impianti termici per la climatizzazione invernale, alimentati a gas (metano o GPL), aventi una potenza termica nominale utile compresa tra 10 e 100 kW e in cui è programmata una manutenzione biennale o annuale, è previsto l’invio alle Autorità Competenti, o all’Organismo Esterno da queste eventualmente delegato, della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM – allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015) a metà del periodo di cui alla tabella di cui all’allegato 3 alla LR 19/2015 (4 anni).

L’invio della DAM deve essere effettuato dal manutentore senza costi aggiuntivi per l’utente.
 

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SONO OBBLIGATORIE.

 

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Il controllo dell’efficienza energetica sugli impianti termici

Il controllo dell'efficienza energetica

 

Sono soggetti a controllo efficienza energetica le seguenti tipologie di impianti:

•    impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW;

•    impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW.

I controlli di efficienza energetica si eseguono in occasione delle operazioni di controllo e manutenzione con la cadenza indicata nella tabella sotto riportata (allegato 3 alla LR 19/2015).

Per quanto riguarda la potenza dell’impianto essa si riferisce alla somma delle potenze utili dei generatori e delle macchine frigorifere che si esegue soltanto quando essi agiscono sullo stesso sistema di distribuzione. In altre parole, le potenze non si sommano quando i generatori di calore o i gruppi frigo (condizionamento e pompe) sono indipendenti (per esempio, una caldaia alimentata a metano e una pompa di calore per il riscaldamento ambientale, del tutto indipendenti, o due  o più macchine frigorifere,  anche con funzionamento a pompa di calore, indipendenti.
 

Oltre alla tempistica indicata nella tabella, il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato:

•      all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura della ditta installatrice;

•      nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore;

•      nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Il controllo di efficienza energetica riguarda in particolare:

•      il sistema di generazione dell’energia, ossia generatori di calore, macchine frigorifere, pompe di calore, scambiatori di calore del teleriscaldamento o teleraffrescamento, sistemi di cogenerazione (nel caso di generatori di calore a fiamma, per esempio caldaie a gas o a gasolio, questo controllo coincide con la misurazione del rendimento della combustione - analisi dei fumi);

•      la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

•      la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti. 
 

Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo dell’Efficienza Energetica (REE) in due copie di cui:

•    una copia è trattenuta dal manutentore stesso;

•    una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto.

Quando il controllo dell’efficienza energetica viene effettuato perché in scadenza secondo la tabella sotto riportata (all’allegato 3 alla LR 19/2015) il manutentore deve redigere e sottoscrivere anche una terza copia del Rapporto di Controllo dell’Efficienza Energetica (REE) che dovrà inviare all’Autorità Competente o all’Organismo Esterno da queste delegato.

A quest’ultima copia deve essere allegato il “segno identificativo” (Bollino) istituito dalla Regione per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.

Il costo del “segno identificativo”, diversificato secondo la tipologia dell’impianto come indicato nelle tabelle sottostanti (allegato 7 alla LR 19/2015), è a carico del Responsabile dell’Impianto Termico ma può essere acquisito dal manutentore per conto di quest’ultimo.

 

Tabella di cui all’allegato 3 alla LR 19/2015

Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica
muniti del segno identificativo (bollino)

 

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica utile(1)
[kW]

Cadenza in anni della trasmissione all’autorità competente

Rapporto di controllo di efficienza energetica

Impianti con generatore di
calore a fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

10 ≤ P ≤ 100

2

Rapporto tipo 1

P > 100

1

Generatori alimentati a gas, metano o Gpl(2)

10 ≤ P ≤ 100

4

Rapporto tipo 1

P > 100

2

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

Macchine frigorifere
e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere
e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

12 ≤ P ≤100

4

Rapporto tipo 2

P ≥ 100

2

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

P ≥ 12

4

Rapporto tipo 2

Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica

P ≥ 12

2

Rapporto tipo 2

Impianti
alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza

P > 10

4

Rapporto tipo 3

Impianti cogenerativi

Microgenerazione

Pel< 50

4

Rapporto tipo 4

Unità cogenerative

Pel≥ 50

2

Rapporto tipo 4

P - Potenza termica utile
Pel- Potenza elettrica nominale.

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) Per gli impianti alimentati a gas metano o GPL aventi potenza utile nominale compresa tra 10 e 100 kW, per i quali la frequenza con cui sono eseguite le operazioni di controllo e manutenzione di cui all’art. 5, comma 3, è uguale o inferiore a 2 anni, è previsto l’invio del rapporto di efficienza energetica, privo del segno identificativo e della misurazione in opera del rendimento di combustione se non effettuata, anche a metà della cadenza sopra indicata.

 

Tabelle di cui all’allegato 7 alla LR 19/2015

Costo del Segno Identificativo (bollino)

 

 

Generatori di calore a fiamma

Potenza utile nominale complessiva dell’impianto

Contributo(1)

(kW)

(€)

Fino a 100

14,00

Da 101 a 200

56,00

Da 201 a 300

98,00

Superiori a 300

140,00

 

 

Altre tipologie d’impianto

Tipologia impianto

Contributo(1)(€)

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW

14,00

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW

56,00

Impianti alimentati da teleriscaldamento

14,00

Impianti cogenerativi

56,00

 

(1)  Il Contributo è escluso dall’IVA in base all’art. 15, primo comma, n. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

 

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data ultima modifica della pagina 16/09/2019

Ispezioni sugli Impianti termici

Sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

a)      impianti con sottosistemi di generazione a fiamma (caldaie) o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;

b)     impianti a ciclo frigorifero (pompe di calore) con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.

 

Accertamento documentale

Per i soli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria e per i soli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, nella prima fase del controllo è previsto l’accertamento documentale del rapporto di controllo di efficienza energetica (REE – allegati 9, 10, 11 e 12 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015) al posto dell’ispezione in campo.

Qualora in questa fase si rivelino carenze che possono determinare condizioni di pericolo, senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest’ultima delegata) segnala tempestivamente l’anomalia al Comune competente per territorio, il quale, anche mediante l’ausilio di un ispettore, provvede a effettuare un controllo in campo ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell’impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell’impianto. La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Al termine dei lavori il responsabile di impianto è tenuto a inviare all’Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico, secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente (allegato 13 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015).

qualora si rilevino altre anomalie o difformità, il Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest’ultima delegata)  ne richiede l’eliminazione tramite comunicazione scritta al responsabile dell’impianto. Il responsabile è tenuto a intervenire entro sessanta giorni dall’invio della comunicazione e al termine dei lavori invia al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico (allegato 13 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015). Il mancato invio di tale dichiarazione o il mancato rispetto del termine di sessanta giorni comporta una ispezione in campo con addebito.

qualora si rilevino difformità tra i dati in possesso del Soggetto Esecutore e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell’impianto dovrà comunicare entro trenta giorni le informazioni che gli siano richieste dal soggetto esecutore stesso. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta una ispezione in campo con addebito.

 

Ispezioni in campo

Le ispezioni in campo sono programmate dal Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest’ultima delegata) in base ai seguenti criteri e priorità:

a)      rilievo di criticità emerso nel corso della fase di accertamento documentale;

b)     mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica (REE – allegati 9, 10, 11 e 12 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015);

c)      rapporto di controllo di efficienza energetica (REE) privo del segno identificativo di cui all’articolo 11 della LR 19/2015;

d)     mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al comma 4 dell’articolo 4 della LR 19/2015 (allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015);

e)     ordine e cadenze previsti nell’Allegato 4 alla LR 19/2015, in funzione della potenza e della tipologia degli impianti.

Nel cronoprogramma delle ispezioni si deve partire dagli impianti con età superiore a quindici anni.

Per gli impianti con generatori a fiamma aventi potenza termica al focolare nominale superiore a 100 kW, le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica (vedere Allegato 5 alla LR 19/2015), tranne che nei casi previsti alle lettere a), b) e c) sopra citate, per i quali le ispezioni potranno essere effettuate anche in periodi diversi.

L’ispezione è annunciata al responsabile dell’impianto a cura del soggetto esecutore, con almeno quindici giorni d’anticipo, mediante:

a)      apposita cartolina di avviso o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata, in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria, non maggiore di due ore, della visita;

b)     accordi diretti o telefonici tra l’utente e il personale incaricato delle ispezioni, successivi all’invio della cartolina di cui alla lettera a);

c)      altre forme di preavviso che comunque garantiscano l’utente e non rechino eccessivi disagi.

La data programmata per l’ispezione può essere modificata se l’utente ne fa richiesta per iscritto o ne dà comunicazione, anche telefonica, con almeno tre giorni di anticipo.

Se l’ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell’impianto, allo stesso è addebitato l’importo riportato nell’Allegato 6 alla LR 19/2015 a titolo di rimborso spese per il mancato appuntamento. L’ispezione è effettuata in altra data concordata con il responsabile dell’impianto.

Se anche la seconda visita non è effettuata per causa imputabile al responsabile dell’impianto, fermo restando l’addebito riportato nell’Allegato 6 alla LR 19/2015, il Soggetto Esecutore, su segnalazione dell’ispettore, informa il Comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.

Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, è informata l’impresa di distribuzione per i provvedimenti previsti dall’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Sono onerose le ispezioni effettuate su impianti per i quali il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto a inviare o ha inviato in ritardo il rapporto di controllo di efficienza energetica (REE – allegati 9, 10, 11 e 12 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015) o lo ha prodotto privo del segno identificativo (bollino) di cui all’art. 11 della LR 19/2015. Il costo di tali ispezioni, come da Allegato 6 della LR 19/2015, è a carico del responsabile dell’impianto, ferma restando la possibilità del medesimo di rivalsa sul manutentore nel caso in cui l’omessa o ritardata trasmissione del rapporto sia imputabile a quest’ultimo.

 

Il responsabile dell’impianto:

a)      può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia in caso di impedimento a essere presente durante l’ispezione;

b)     ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore durante l’ispezione;

c)      mette a disposizione dell’ispettore la documentazione relativa all’impianto e precisamente:

1) il libretto di impianto regolarmente compilato, comprensivo degli allegati e almeno dell’ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica (REE – allegati 9, 10, 11 e 12 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015);

2) le istruzioni riguardanti la manutenzione (allegati 4, 5, 6 e 7 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015);

3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del DM 37/2008;

4) ove necessario, la pratica per le attività soggette alla prevenzione incendi di cui al DPR 1° agosto 2011, n. 151, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant’altro necessario, secondo la tipologia dell’impianto;

d)     firma per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall’ispettore (allegati 14 e 15 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015).

L’ispettore:

a) deve:

1) presentarsi all’appuntamento nella fascia oraria indicata nell’avviso della visita ispettiva;

2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell’utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova (allegati 14 e 15 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una da consegnare al responsabile dell’impianto, una da conservare a cura del soggetto esecutore e una da detenere nel proprio archivio;

b) non deve:

1) eseguire interventi sull’impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori o fornire informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti riguardanti l’impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

1) le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione dell’impianto;

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione e la gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano eseguite secondo le norme vigenti.

Nessuna somma di denaro deve essere corrisposta all’ispettore a qualsiasi titolo.

La mancanza del libretto di impianto o l’accertamento della mancata effettuazione dell’ultimo controllo o dell’ultima manutenzione comporta l’applicazione al responsabile dell’impianto della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005

In presenza di situazioni di pericolo immediato, l’ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell’impianto e informa, anche attraverso l’organismo esterno incaricato delle ispezioni, l’autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008. Una copia della dichiarazione di conformità deve essere inviata al soggetto esecutore.

Nel caso in cui durante l’ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall’Allegato B del DPR 74/2013, questo, entro quindici giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’articolo 4, comma 6, lettera e), del DPR 74/2013. Il responsabile dell’impianto, entro cinque giorni dall’effettuazione dell’intervento di manutenzione, invia al soggetto esecutore la dichiarazione redatta in base al modello di cui all’allegato 13 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015.

Se durante l’intervento manutentivo si rileva l’impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati, il generatore deve essere sostituito entro centottanta giorni dalla data del controllo effettuato dall’ispettore. Entro trenta giorni dalla data di ispezione il responsabile avvisa il soggetto esecutore che la sostituzione del generatore di calore è eseguita entro il suddetto termine, utilizzando il modello di cui all’allegato 16 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015.

Trascorsi i termini senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto la dichiarazione di cui all’allegato 13 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015 o l’avviso attestante la sostituzione del generatore di cui all’allegato 16 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015, è applicata al responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005.

 Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino difformità dell’impianto termico rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente, l’ispettore dispone l’adeguamento. Il responsabile dell’impianto può eseguire gli interventi entro sessanta giorni, prorogabili per altri sessanta, su richiesta del responsabile dell’impianto termico al soggetto esecutore per dimostrati motivi tecnici o procedurali o autorizzativi. Entro venti giorni dall’effettuazione dell’intervento, il responsabile dell’impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione redatta in base al modello di cui all’allegato 13 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015 e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del DM 37/2008.

Se in base alla documentazione prodotta non si constata l’avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore effettua un’ispezione con addebito.

Nel caso in cui l’ispezione dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005. Se l’impianto è alimentato a gas di rete, è informata l’impresa di distribuzione per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 16, comma 6, del d.lgs. 164/2000.

Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti termici mai denunciati, l’ispettore ne prende nota. Il responsabile dell’impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procede alla regolarizzazione entro trenta giorni, provvedendo ad aggiornare il Catasto unico regionale (CURIT). Nel caso in cui il Catasto non sia operante e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile dell’impianto trasmette al soggetto esecutore la scheda identificativa dell’impianto aggiornata (scheda 1 del libretto di impianto).

Se l’ispezione non può avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell’impianto termico, l’ispettore lo annota nel rapporto di prova, in modo da poter successivamente aggiornare il Catasto unico regionale.

Se durante l’ispezione si rileva che un impianto è stato disattivato senza che l’utente abbia provveduto a inviare la prevista dichiarazione di cui all’allegato 17 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015 ovvero l’abbia inviata oltre i termini previsti, quest’ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese nella misura di cui all’Allegato 6 della LR 19/2015.

Nel caso di rifiuto del responsabile dell’impianto o suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l’ispettore annota la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all’interessato.

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 16/09/2019

Impianti termici disattivati

 

Sono considerati impianti termici disattivati o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico o il generatore non può funzionare e quelli non collegati a una fonte di energia.

Il responsabile degli impianti termici nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori deve trasmettere al soggetto esecutore, entro sessanta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio in base al modello di cui all’allegato 17 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015.

Una copia della dichiarazione deve essere sempre allegata al libretto di impianto.

La riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica, a seguito del quale il manutentore deve trasmettere al CURMIT il rapporto di controllo di efficienza energetica, ai fini della compilazione in automatico delle schede 11 e 12 del libretto d’impianto e quindi senza pagamento del segno identificativo.

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 25/08/2021

Sanzioni impianti termici

A carico del responsabile dell’impianto (occupante, proprietario, amministratore o terzo responsabile):

  • Per omessa manutenzione o mancanza del libretto di impianto L.R. 19/2015, art. 8, c 16: La mancanza del libretto di impianto o l’accertamento della mancata effettuazione dell’ultimo controllo o dell’ultima manutenzione comporta l’applicazione al responsabile dell’impianto della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005(1)”.
  • Per omessa sostituzione del generatore di calore con rendimento di combustione non conforme L.R. 19/2015, art. 8, c. 20: “Trascorsi i termini di cui al comma 19 senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 18 o l’avviso attestante la sostituzione del generatore di cui al comma 19, è applicata al responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005(1)”.
  • Per omesso adeguamento dell’impianto termico in seguito a visita ispettiva con esito negativo L.R. 19/2015, art. 8, c. 23: “Nel caso in cui l’ispezione di cui al comma 22 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005(1). Se l’impianto è alimentato a gas di rete, è informata l’impresa di distribuzione per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 164/2000

 

A carico del Manutentore:

  • Per omessa redazione del rapporto di controllo dell’efficienza energetica (allegati 9, 10, 11 e 12 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015) D. Lgs. 192/2005, art. 15, c. 6: "L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 


A carico del Manutentore o dell’installatore (in caso di prima istallazione):

  • Per omessa trasmissione della Dichiarazione nella frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose (allegati 4, 5, 6 e 7 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015) L.R. 19/2015, art. 4, c. 1: “….Gli installatori o i manutentori che al momento di presa in carico della manutenzione non trasmettono tale documento sono passibili delle sanzioni di cui all’articolo 15, comma 6, del D.Lgs 192/2005(2), richiamato dall’articolo 11 del DPR 74/2013”.

 

 

 

NOTE:

(1)    D. Lgs. 192/2005, art. 15, c. 5: “Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.”

(2)    D.Lgs 192/2005, art. 15, c. 6: “L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.”

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 16/09/2019

Quesiti e FAQ dei cittadini sul CURMIT

Quando e perché fornire POD e PDR al manutentore

Quesiti e FAQ dei manutentori e installatori sul CURMIT

Per quesiti sul Catasto contattate l’autorità competente di riferimento per il territorio (Pagina indirizzi Autorità competenti)

 1. Registrazione Ditta: come caricare l'autodichiarazione

 2. Come effettuare il caricamento del portafoglio

 3. Come pagare con bonifico su Mpay

 4. Modalità di inserimento su Curmit di più impianti su uno stesso libretto e di ulteriori generatori su un impianto già  esistente

Problemi con la ricerca impianti e il caricamento portafogli  
Se non si trovano gli impianti mediante il menù Ricerca o si hanno problemi con il caricamento del portafogli mediante compensazione bollini, occorre rivolgersi esclusivamente ai soggetti esecutori (recapiti nel menù "Assistenza" in fondo a sinistra nel portale CURMIT). Per problemi con il caricamento del portafogli tramite MPay, rivolgersi a pagamenti.mpay@regione.marche.it o al numero 0731 241750.

VIDEO GUIDE

Registrazione Ditta (Manutentore/Installatore/Terzo Responsabile)

Inserimento operatori e analizzatori

Inserimento RCEE

Inserimento DAM e DFM

Caricamento massivo RCEE

Gestione dei generatori (sostituzione e disattivazione)

Gestione Impianto

Nuovo Impianto

_______________________________________________________________________________________________________________________

E' possibile rivolgere quesiti in merito alla corretta applicazione della normativa regionale in materia di impianti termici scrivendo a: energia@regione.marche.it (referenti: Rossano Basili - Ufficio ENEA presso la Regione Marche; Dorotea Giuliodori - Regione Marche).

Quesiti dei manutentori e installatori

Quesiti riguardanti:

1. Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) ivi compresa la tempistica di invio al Soggetto Esecutore 
2. Rapporto di controllo dell’Efficienza Energetica (REE) ivi compresa la tempistica di invio al Soggetto Esecutore 
3. Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione (DFM) ivi compresa la tempistica di invio 
4. Modalità di invio, compilazione e modifiche della modulistica 
5. Obbligo di sommare le potenze nominali utili dei singoli apparecchi 
6. Procedure di prima installazione/collaudo/accensione 
7. Compilazione del libretto di impianto 
8. Apparecchiature di tipo diverso installate nello stesso edificio 
9. Applicazione del sistema identificativo (bollino) e il codice dell’impianto 
10. Manutenzione degli impianti di climatizzazione 

 

Quesiti delle autorità competenti

1. Quesiti provenienti dalle autorità competenti 

2. Quesito sulle procedure relative all’attività di ispezione – art. 8  l.r. 19/2015

 

FAQ del Ministero dello sviluppo economico

 

1. Efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva

 

 

Aggiornamento della normativa regionale (maggio 2016) e chiarimenti su modulistica e calcolo delle potenze

1. Aggiornamento della normativa regionale e chiarimenti su modulistica e calcolo delle potenze

 

Tabelle esemplificative delle modalità di invio dei documenti all'autorità competente

 

Tabelle esemplificative relative ai territori che non hanno usufruito di proroghe
(Provincia di Pesaro, Comuni di Pesaro e Fano, Provincia di Ancona, Comuni di Ancona, Senigallia e Jesi, Provincia di Macerata, Comuni di Macerata e Civitanova Marche)

 Impianti:

 1. con generatore di calore a fiamma alimentato a gas (metano GPL) 
  
 2. con generatore di calore alimentato a combustibile liquido o solido
 
 3. alimentati da cogeneratori - trigeneratori
 
 4. alimentati da teleriscaldamento dotati di sottostazione di scambio termico da rete ad utenza
 
 5. costituiti da pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica
 
 6. costituiti da macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico o ad assorbimento a fiamma diretta
 
 7. costituiti da pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

  
 Tabelle esemplificative relative ai territori che hanno usufruito di proroghe (NOTA BENE: alcune tabelle sono state sostituite in data 30/05/2016, per rettificare errori materiali in esse contenuti)
(Provincia di Fermo, Provincia di Ascoli Piceno, Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)

Impianti:
  
1. con potenza Termica compresa tra 10 e 100 kW alimentati a combustibile gassoso (metano o GPL)

2. con potenza Termica compresa tra 10 e 100 kW alimentati a combustibile liquido (NOTA BENE: Tabella sostituita in data 30/05/2016)
  
3. con potenza Termica superiore a 100 kW alimentati a combustibile gassoso (metano o GPL) (NOTA BENE: Tabella sostituita in data 30/05/2016)
  
4. con potenza Termica superiore a 100 kW alimentati a combustibile liquido (NOTA BENE: Tabella sostituita in data 30/05/2016)

 

CURMIT: esempi applicativi per la definizione di "Codice catasto" e "Codice impianto" e calcolo delle pertinenti potenze nominali per la definizione del costo del bollino e la periodicità di inserimento degli RCEE


1. Esempi relativi ad edifici non residenziali


2. Esempi relativi ad edifici residenziali condominiali

 

3. Esempi relativi a singole unità immobiliari residenziali

 

CURMIT: procedura da seguire per rettificare i caricamenti di portafoglio nel caso di scelta errata dell’ente

Procedura da seguire da parte dei soggetti esecutori

Manuale per la rettifica del portafoglio CURMIT da parte dei soggetti esecutori

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 17/06/2022

Impianti di teleriscaldamento

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 17/02/2022

Impianti con generatori con diverso combustibile

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 14/06/2022

Distacco del gas per ragioni di sicurezza

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 26/09/2022

Terzo Responsabile nomina compiti divieti

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 27/03/2020

Modulistica impianti termici

Da qui è possibile scaricare i moduli previsti dalla L.R. 19/2015 per i seguenti utenti:

- Responsabili d'impianto (cittadini, amministratori di condominio, terzi responsabili)

- Manutentori e Installatori

- Ispettori

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 16/09/2019

Modulistica per i responsabili d'impianto (cittadini, amministratori di condominio, terzi responsabili)

Comunicazione di cambio nominativo responsabile dell'impianto  (.zip)   (.pdf) 
Comunicazione di nomina/cessazione Amministratore Condominio  (.zip)   (.pdf) 
Comunicazione di nomina/cessazione del Terzo Responsabile  (.zip)   (.pdf) 
Comunicazione di Sostituzione del Generatore di Calore  (.zip)   (.pdf) 
Dichiarazione di Avvenuto Adeguamento dell'impianto termico  (.zip)   (.pdf) 
Dichiarazione di Disattivazione dell'impianto termico  (.zip)   (.pdf) 

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 16/09/2019

       
Modulistica per i manutentori/installatori      
Modello per la Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di manutenzione degli impianticostituiti da Cogeneratori/Trigeneratori (.zip) (.pdf)  
Modello per la Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di manutenzione degli impianticon Generatore di Calore a Fiamma (.zip) (.pdf)  
Modello per la Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di manutenzione degli impianticon Macchine Frigorifere/Pompe di Calore (.zip) (.pdf)  
Modello per la Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di manutenzione degli Scambiatori di calore Teleriscaldamento/Teleraffrescamento (.zip) (.pdf)  
Modello di Dichiarazione per Avvenuta Manutenzione (aggiornato con le integrazioni di cui al DDPF 99/CRB del 31/07/2017) (.zip) (.pdf)  
Modello per Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica di Tipo 1- Gruppi Termici   (.pdf)  
Modello per Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica di Tipo 2- Gruppi Frigo   (.pdf)  
Modello per Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica di Tipo 3- Scambiatori   (.pdf)  
Modello per Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica di Tipo 4- Cogeneratori   (.pdf)  
     

 

Modelli (ad utilizzo facoltativo) per la rilevazione dati sull’impianto e Tracciati di caricamento massivo
Informazioni aggiuntive scheda 1.bis, scheda 4.1bis e RCEE tipo 1   (.pdf)
Informazioni aggiuntive scheda 1.bis, scheda 4.4bis e RCEE tipo 2   (.pdf)
Informazioni aggiuntive scheda 1.bis, scheda 4.5bis e RCEE tipo 3   (.pdf)
Informazioni aggiuntive scheda 1.bis, scheda 4.6bis e RCEE tipo 4   (.pdf)
Tracciati per il caricamento massivo RCEE tipo 1 e tipo 2 (.zip)

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 12/10/2023

 


Modulistica per gli ispettori

Formato

Istruzioni
Modello di ispezione degli impianti Termici con Generatori di Calore a Fiamma (.zip) (.pdf) (.pdf)
Modello di Ispezione degli impianti Termici con Macchine Frigorifere (.zip) (.pdf) (.pdf)
 

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 16/09/2019

Normativa sugli impianti termici

EUROPEA

  • DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia 
  • DIRETTIVA 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 , sulla prestazione energetica nell’edilizia
  • DIRETTIVA 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)​

 

NAZIONALE

 

  • DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) (GU n.165 del 18-7-2014).
  • LEGGE 3 agosto 2013 , n. 90 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
  • DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

 

 
REGIONALE
 
  • DELIBERA DI GIUNTA n. 1305 del  03/11/2021 – Oggetto: Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” - Approvazione criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in merito alle scadenze per l’esecuzione della manutenzione e del controllo dell’efficienza energetica sugli impianti termici nel periodo transitorio legato all’ emergenza epidemiologica da Covid-19

 

  • DDPF n. 84 del 22/05/2020 - Decreto del Dirigente della P.F. Qualità dell'aria, Bonifiche, Fonti energetiche e Rifiuti - Oggetto: n. 84 del 22 maggio 2020 "Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 “ Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” – Modifica Allegato 1 al DDPF n. 125 del 01/10/2019 - sostituzione modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica. Clicca sull'Allegato per visualizzarlo:

      - Allegato A – Modelli di Rapporto di efficienza energetica di tipo 1 (gruppi termici), tipo 2 (gruppi frigo), tipo 3 (scambiatori), tipo 4 (cogeneratori)

 
  • DELIBERA DI GIUNTA n. 312 del  09/03/2020 – Oggetto: Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici" - Approvazione criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in merito all'attività di informazione alla cittadinanza e di ispezioni sugli impianti termici, alla gestione di dati e documentazione e ad aspetti tecnico-operativi e procedurali.
  • DDPF n. 150 del 8/11/2019 - Decreto del Dirigente della P.F. Qualità dell'aria, Bonifiche, Fonti energetiche e Rifiuti - Oggetto: Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 - Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici – Entrata in vigore del Catasto unico regionale degli impianti termici.

 

  • DDPF n. 125 del 1/10/2019 - Decreto del Dirigente della P.F. Qualità dell'aria, Bonifiche, Fonti energetiche e Rifiuti - Oggetto: Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 - Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici-DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015 ? Approvazione dei modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica, di Dichiarazione di avvenuta manutenzione, di schede aggiuntive libretto d?impianto e delle istruzioni operative per la compilazione telematica. Clicca sugli allegati per visualizzarli:
 
  • DELIBERA DI GIUNTA n. 1566 del 19/12/2016 - Oggetto: Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici" - Approvazione criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in caso di impianti termici disattivati o inattivi per crollo, inagibilità o sgombero degli edifici.
  • DELIBERA DI GIUNTA n. 1214 del  30/12/2015 – Oggetto: Disposizioni per l’introduzione e regolamentazione della procedura telematica di cui all’art. 11, comma 4, della L.R. 20 aprile 2015, n.19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”, e conseguente istituzione del relativo sistema informativo “MarBol”.
  • DDPF n. 148/EFR del 29/12/2015 - Decreto del Dirigente della P.F. Rete elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche, Gas ed Idrocarburi - Oggetto: L.R. 20/04/2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”. Proroga al 30/06/2016 termine invio Dichiarazioni Avvenuta Manutenzione relative alle manutenzioni del periodo 01/01/2015 – 31/05/2016.
  • DDPF n. 108/EFR DEL 01/10/2015 - Decreto del Dirigente della P.F. Rete elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche, Gas ed Idrocarburi - Oggetto: L.R. 20/04/2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”. Proroga al 31/12/2015 termine invio Dichiarazioni Avvenuta Manutenzione relative alle manutenzioni del periodo 01/01/2015 - 30/11/2015
  • DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015 - Decreto del Dirigente della P.F. Rete elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche, Gas ed Idrocarburi  – Oggetto: Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 - Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici – Approvazione modelli

 

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 11/11/2021

 

CATASTO UNICO REGIONALE - CURMIT

Dal mese di settembre 2019, con un calendario scaglionato per territorio, è entrato in vigore il CURMIT – Catasto unico regionale telematico degli impianti termici, previsto dall’art. 12 della L.R. 19/2015.

CALENDARIO DI AVVIO CURMIT E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEL MANUTENTORE SUL NUOVO CATASTO

CURMIT sostituisce ogni forma di “catasto” territoriale e ogni previgente modalità di invio della documentazione ai soggetti esecutori da parte di manutentori e installatori.

Questo è l'indirizzo del nuovo portale CURMIT:

https://portale-curmit.regione.marche.it/

Per accedere a CURMIT, le ditte di installazione e manutenzione attive sul territorio regionale devono registrarsi seguendo le indicazioni presenti sul portale stesso (vedi: “Non sei registrato? Registrati come:”).

Nella sezione “Quesiti-FAQ-Esempi” è possibile trovare risposta a una serie di quesiti ricorrenti sul CURMIT posti da installatori e manutentori. I Manuali e le videoguide relativi alle varie procedure si possono scaricare o visualizzare in fondo a tale sezione.

Nella sezione “Da sapere” sono contenuti ulteriori approfondimenti sul corretto accatastamento di alcune tipologie di impianto, e su altri temi inerenti il CURMIT (ad es., come gestire a catasto la nomina del Terzo responsabile).

Per ulteriori quesiti o chiarimenti, vi invitiamo a contattare l’autorità competente di riferimento. In caso di difficoltà o necessità di ulteriori chiarimenti, contattare:

Nota bene: per problemi inerenti il caricamento del portafogli, vi invitiamo innanzitutto a consultare le relative FAQ. Se il problema riguarda il funzionamento del sistema Mpay ed occorre assistenza sull’utilizzo della piattaforma di pagamento, occorre scrivere a pagamenti.mpay@regione.marche.it o telefonare al n. 0731 241750.


---- AVVISO CORSI DI FORMAZIONE ----

Dal 17 novembre 2020 parte un nuovo corso sul CURMIT per installatori e manutentori. Il corso sarà diviso in due moduli, uno dedicato al portale e l’altro al gestionale impianti; sarà possibile iscriversi anche ad uno solo dei due moduli. Il corso si terrà online, è obbligatoria l’iscrizione e saranno ammessi i primi cinquanta iscritti per ogni modulo. Per agevolare la partecipazione, sono state previste tre edizioni. Chi vuole partecipare alla prima edizione (17 e 18 novembre) dovrà iscriversi entro giovedì 12 novembre.

Tutti i dettagli e la scheda di iscrizione (da inviare entro le scadenze indicate all’indirizzo helpdeskregione@anconaparcheggi.it ) sono disponibili qui di seguito:

Invito e Programma

Scheda di iscrizione compilabile

 

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 12/05/2022

 

 

 

CONTROLLI DPR 445/2000

Modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’ atto di notorietà rese ai sensi del dpr 445/2000

Decreto 23/2020

Regolamento

 

pagina aggiornata al 05/12/2023

data ultima modifica della pagina 11/11/2021