Note: | Con la DGR n. 269 del 06 marzo 2023 la Giunta regionale ha programmato le risorse finanziarie PR FSE + 21/27 e approvato l’intervento con le relative le linee guida, che prevede l’assegnazione di borse ricerca a favore di giovani laureati residenti nella Regione Marche.
L’ Avviso pubblico dà esecuzione alla sopracitata delibera ed è finalizzato a fornire l’opportunità a giovani disoccupati laureati di svolgere una misura di politica attiva a carattere formativo che si concretizza con la realizzazione di una “formazione on the job”, presso un datore di lavoro privato impresa/studio/associazione.
Contenuto tecnico della Borsa ricerca
L’intervento consiste nella concessione e realizzazione di “Borse ricerca”, istituite dall’art. 19 della L.R. 2/2005 e smi, ad alto contenuto innovativo, all’interno di imprese locali, grazie alle quali i giovani disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 s.m.i. laureati, che non abbiano compiuto il 36° anno di età e che al momento della presentazione della domanda risultino privi di ammortizzatori sociali, realizzano progetti in grado di valorizzare i risultati della ricerca e/o lo sviluppo di prodotti e servizi basati sulle nuove tecnologie, nei settori ad alto potenziale di crescita e innovazione riconducibili agli ambiti individuati dalla Strategia di Specializzazione intelligente 2021-2027 (S3) Marche di cui alla DGR n.42/2022.
Durata della Borsa ricerca
La Borsa ricerca oggetto di finanziamento avrà una durata dodici (12) mesi, con un orario settimanale di presenza del Borsista presso il Soggetto Ospitante che non potrà essere inferiore a n. 28 ore, né superiore a n.32 ore settimanali.
Indennità di partecipazione riconosciuta al Borsista
Ad ogni Borsista è riconosciuta l’erogazione di una indennità mensile di partecipazione a valere sul PR FSE + 21/27 pari a € 1.000,00 lordi al raggiungimento della soglia di presenza effettiva del 75% del monte ore mensile o di frazione di mese indicato nella convenzione sottoscritta, nei limiti di un importo complessivo erogabile non superiore a € 12.000,00.
A conclusione della Borsa, anche in caso di interruzione anticipata, si procede alla verifica del raggiungimento della soglia effettiva del 75% sull’intero periodo svolto e se raggiunta, si provvederà ad erogare eventuali mensilità non liquidate.
Ai fini fiscali, l’indennità di partecipazione è assimilata a reddito da lavoro dipendente (art. 50, DPR n. 917/1986 TUIR).
L’importo mensile di € 1.000,00 dovute al destinatario è al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute se dovute (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF); il pagamento dell’aliquota IRAP (= 8,5%), afferente l’indennità erogata al destinatario è a carico della Regione Marche.
L’indennità di Borsa, come meglio specificato all’art.14, è erogata al destinatario con cadenza bimestrale (a bimestre fisso calcolato sull’anno solare), da parte di Soggetto pagatore con il quale la Regione Marche sottoscriverà apposita Convenzione.
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