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Attività Produttive

Somministrazione alimenti e bevande

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, attrezzati a questo scopo. 

Il rilascio dell'autorizzazione è di esclusiva competenza comunale. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia commerciale fatti salvi i limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.

 

Le attività di somministrazione può essere svolta:

 

  • all'interno di pubblici esercizi dove la vendita per il consumo di alimenti e bevande avviene sul posto, sia all'interno dell’esercizio che all'esterno, in un’area attrezzata a tal fine. Per pubblici esercizi siintendono i bar, le tavole fredde, i ristoranti, ecc.;
  • in via temporanea cioè svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone, nei locali e nei luoghi in cui si svolgono e per la durata delle stesse;
  • all'interno di circoli privati fatta a favore dei propri associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali;
  • nell'ambito di altre attività congiuntamente ad attività di intrattenimento, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari, nei quali si configura come attività non prevalente, in esercizi situati all'interno, teatri, sale da concerti e simili; mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni,enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata al pubblico;
  • al domicilio del consumatore (catering) rivolta esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate presso il suo domicilio (casa privata, residenza storica, azienda, sede congressuale,ecc.).con fornitura di pasti a sul posto per banchetti, matrimoni, fiere, ecc. 

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L’apertura dell'attività è soggetta ad autorizzazione che viene rilasciata dal Comune dove è ubicato l’esercizio. 

Il trasferimento di sede è soggetto a SCIA, mentre è soggetto ad autorizzazione nel caso in cui riguardi il passaggio da una zona non sottoposta a programmazione ai sensi dell’articolo 62 a una zona interessata dalla medesima programmazione.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali, al rispetto dei criteri stabiliti dai comuni sulla base degli indirizzi regionalie in base a :
  • disponibilità da parte dell’interessato dei locali nei quali intende esercitare l’attività;
  • indicazione, in caso di società, dell’eventuale preposto all’esercizio;
  • notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
  • accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

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La Regione

  • stabilisce le modalità di organizzazione, la durata, le materie del corso di formazione professionale per il commercio o per la preparazione o la somministrazione degli alimenti e dei relativi esami finali, nonché dei corsi di aggiornamento con frequenza obbligatoria per chi già esercita l’attività.
  • garantisce l’effettuazione dei corsi con soggetti accreditati per la formazione continua. 

L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali .

 

Non possono esercitare l’attività coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro lamoralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, perinfrazione alle norme sui giochi.

 

Il divieto di esercizio dell’attività, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.


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