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Attività Produttive

Attività estrattive

L'attività estrattiva, presente nella storia dell'uomo fin dall'antichità, si è oggi evoluta fino ad assumere la fisionomia di una moderna attività imprenditoriale al servizio dell'attività edilizia ed industriale, privata e pubblica. 
 Negli ultimi due decenni nelle Marche l’attività estrattiva ha progressivamente modificato la struttura aziendale delle imprese di settore passando da un modello prevalentemente artigianale-familiare ad uno proprio della piccola e media impresa di tipo industriale, uniformandosi così al tipico “modello marchigiano” oltre che alle mutate esigenze che la moderna economia impone anche in questo settore.

 L’attività estrattiva vive da sempre una caratteristica dualità dato che sottrae risorse non rinnovabili e modifica, alle volte radicalmente, la morfologia del territorio. 
 Per questo, pur trattandosi di attività produttiva industriale, è in realtà regolata da normative di carattere ambientale, nella classica progressione piramidale a discesa da quella Europea a quella nazionale e regionale. 
 Essendo materia delegata alle regioni è proprio la legislazione regionale il principale riferimento normativo. 
 La legge regionale di settore, L.R. 71/1997 con le sue successive modifiche (L.R. n. 33/1999, L.R. 14/2002, L.R. 19/2007, L.R. 30/2009, L.R. 31/2009, L.R. 20/2011, L.R. 25/2012, L.R. 49/2013, L.R. 33/2014, L.R. 16/2015), e il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) coniugano le esigenze imprenditoriali e produttive con la sostenibilità ambientale e paesaggistica. 

 Obiettivo primario dell’Amministrazione regionale è dunque quello di promuovere la cultura del progetto, creando le condizioni favorevoli affinché il comparto estrattivo possa svilupparsi in modo equilibrato, tutelare e promuovere occupazione, accrescere ulteriormente la propria importanza nell’ ambito dell’economia marchigiana conciliando queste esigenze con quelle della tutela e salvaguardia del territorio, degli ecosistemi e, in una parola dell’ambiente della nostra Regione.  
 

Consulta il documento "Le cave nelle Marche" (Aggiornamento scavato 2022):

Provincia di Pesaro-Urbino
Volumi utili scavati nel: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Provincia di Ancona
Volumi utili scavati nel: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Provincia di Macerata
Volumi utili scavati nel: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Provincia di Fermo
Volumi utili scavati nel: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Provincia di Ascoli Piceno
Volumi utili scavati nel: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


pagina aggiornata al 31/05/2024

data ultima modifica della pagina 14/09/2023

L'ATTIVITA' PROGRAMMATORIA

Approvazione del P.R.A.E. - La Regione, così come affermato nella legge regionale di settore n. 71/1997 all’art. 4, comma 1: “redige e approva….il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.)."

Verifica dei Programmi Provinciali della Attività Estrattive (P.P.A.E.) - Ai sensi della citata legge regionale n. 71/1997, le province redigono, adottano ed approvano i rispettivi Programmi Provinciali delle Attività Estrattive (P.P.A.E.).
La Regione, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 46/1992, verifica la conformità delle previsioni dei singoli Programmi Provinciali (P.P.A.E.) con le previsioni del Piano Regionale P.R.A.E.

L'ATTIVITA' AUTORIZZATORIA
La Regione, ad eccezione delle cave di prestito di interesse regionale e nazionale per le quali ha la competenza esclusiva, non rilascia le autorizzazioni alla coltivazione delle cave. Questo compito è affidato alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio.

Preliminarmente alla procedura amministrativa che conduce all’autorizzazione comunale, o al suo interno, secondo i casi sotto specificati, la Regione svolge un compito di valutazione tecnica e ambientale.

Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, su istanze pervenute alla Regione prima dell'entrata in vigore dei Programmi Provinciali

Procedura di verifica: è normata dall’art. 6 della legge regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. n. 7/2004) e dalle successive linee guida; si tratta di una valutazione sul progetto dell’attività estrattiva che serve a stabilire se il progetto stesso debba essere sottoposto o no a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

All'interno di questa procedura vengono rilasciate:

l'Autorizzazione Paesaggistica, di cui all'art. 159 del D.Lgs 42/2004, se necessaria, in quanto l'area d'intervento ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, e se non è stato deciso di assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A. vera e propria;

la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, se necessaria, in quanto l'area di intervento ricade all'interno di una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) o di un Sito di Interesse Comunitario proposto (p. S.I.C.), e se non è stato deciso di assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A. vera e propria;

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.): normata dagli artt. 7 e segg. della legge regionale n. 7/2004 (Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale) e dalle successive linee guida; è la procedura finalizzata alla pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale. All'interno di questa procedura vengono rilasciate, se necessarie, l'Autorizzazione Paesaggistica e la Valutazione di Incidenza, come sopra richiamate.

Procedure autorizzatorie per domande pervenute ai Comuni prima dell'entrata in vigore dei Programmi Provinciali

Pronuncia sul DPR n. 128/1959 ed eventuale Autorizzazione paesaggistica:

gli interessati presentano, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 33/1999, la domanda di autorizzazione corredata dal progetto di coltivazione al Comune competente per territorio, che, previa una sua istruttoria, trasmette la documentazione alla Regione; la Regione esamina il progetto e si esprime sulla conformità con il D.P.R. 128/59 "Norme di polizia delle miniere e delle cave"; se necessaria, viene rilasciata l'autorizzazione paesaggistica; il Comune rilascia l'autorizzazione all'attività estrattiva.

Procedure autorizzatorie per domande pervenute ai Comuni dopo l'entrata in vigore dei Programmi Provinciali.

La Procedura di Verifica, la Valutazione di Impatto Ambientale, l'eventuale autorizzazione paesaggistica e l'eventuale valutazione di incidenza, sono di competenza delle Province ad eccezione degli interventi con più di 500.000 mc all'anno di materiale estratto o con un'are interessata superiore ai 20 ha. (L.R. n. 7/2004).

La Regione partecipa, con diritto di voto, alle conferenze dei servizi decisorie che ciascuna Provincia indice per l’esame delle domande e dei progetti, al fine di esprimere il parere circa la conformità alle disposizioni regionali e provinciali (art. 13 della L.R. n. 71/1997 e ss.mm.ii.).

I Comuni rilasciano le autorizzazioni.

ALTRE ATTIVITA' REGIONALI

L’Ufficio Attività Estrattive partecipa ai sopralluoghi accertativi (art. 18 L.R. 71/1997) con Comuni e Corpo Forestale dello Stato. Si tratta della verifica finale che deve accertare la rispondenza dello stato dei luoghi, a fine attività estrattiva, con quanto indicato dal progetto autorizzato.

La Regione ha inoltre predisposto, realizzato e cura l’aggiornamento del Catasto Regionale delle Attività Estrattive. Si tratta di un importante archivio informatizzato che consente la raccolta e la gestione di tutti i dati che riguardano le cave della regione in attività (Catasto cave).
Attualmente è in corso il progetto di revisione del Catasto Cave che permetterà l'inserimento online dei dati da parte delle ditte e il collegamento del database ad un sistema GIS.

Si rimanda ai link specifici per i dettagli e la consultazione (Catasto cave online e Catasto cave inattive).

Determina i valori commerciali dei materiali di cava per l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 71/1997.

Aggiorna le tariffe sui materiali di cava ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 71/1997.

Secondo le DGR n. 807/2004 e 1341/2005 collabora alle funzioni regionali in materie di miniere, di cui aggiorna i canoni minerari.

Rilascia pareri in merito a interpretazioni riguardanti le norme sulle attività estrattive.

E' regione capofila nel coordinamento tecnico della Commissione Attività Produttive presso la Conferenza delle Regione e Province autonome fino al 2018.


pagina aggiornata al 31/05/2024

data ultima modifica della pagina 08/06/2020

Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 66/2002

Relazione tecnico illustrativa generale:

- Allegato 1 - Elenchi e statistiche elaborati dal catasto cave attive ed inattive;

- Allegato 2 - Elenchi elaborati dal catasto cave dismesse;

- Relazione contenente l'individuazione dei livelli produttivi e stima dei trend evolutivi;

- Direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave:

- Allegato A - Linee guida per la classificazione delle cave;

- Allegato B - Criteri, interventi ed opere per il recupero e la ricomposizione finale delle cave;

- Direttiva per le cave di prestito;

- Direttiva per i casi in cui dalla realizzazione di opere pubbliche vengano ottenuti materiali di risulta;

-Direttiva per l'individuazione, il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate e dismesse;

- Direttiva per la realizzazione del sistema di riutilizzo degli inerti, con particolare riferimento a quelli derivanti dall'edilizia;

- Direttiva per l'adozione di tecniche di escavazione innovative;

- Normativa per le aree di divieto non cartografate.

TAVOLE

Tav. 1: quadro di unione delle cave attive classificate per categoria e sottocategoria di materiale estratto - scala 1:200.000:

Tav. 1A: Provincia di Pesaro Urbino - scala 1:100.000;

Tav. 1B: Provincia di Ancona - scala 1:100.000;

Tav. 1C: Provincia di Macerata - scala 1:100.000;

Tav. 1D: Provincia di Ascoli Piceno - scala 1:100.000;

Tav. 2: carta delle cave inattive classificate per categoria e sottocategoria di materiale estratto - scala 1:200.000 (N.B. - il file di questa tavola non è stato inserito):

Tav. 3 (A1, A2, A3): cave dismesse classificate per categoria e sottocategoria di materiale della Provincia di Pesaro Urbino - scala 1:50.000;

Tav. 3 (B1, B2): cave dismesse classificate per categoria e sottocategoria di materiale della Provincia di Ancona - scala 1:50.000;

Tav. 3 (C1, C2, C3): cave dismesse classificate per categoria e sottocategoria di materiale della Provincia di Macerata - scala 1:50.000;

Tav. 3 (D1, D2): cave dismesse classificate per categoria e sottocategoria di materiale della Provincia di Ascoli Piceno - scala 1:50.000;

Tav. 4 (A1, A2, A3): cave dismesse con indicazione sullo stato del soprassuolo della Provincia di Pesaro Urbino - scala 1:50.000 (N.B. - il file di questa tavola non è stato inserito);

Tav. 4 (B1, B2): cave dismesse con indicazione sullo stato del soprassuolo della Provincia di Ancona - scala 1:50.000 (N.B. - il file di questa tavola non è stato inserito);

Tav. 4 (C1, C2, C3): cave dismesse con indicazione sullo stato del soprassuolo della Provincia di Macerata - scala 1:50.000 (N.B. - il file di questa tavola non è stato inserito);

Tav. 4 (D1, D2): cave dismesse con indicazione sullo stato del soprassuolo della Provincia di Ascoli Piceno- scala 1:50.000 (N.B. - il file di questa tavola non è stato inserito);

Tav. 5 (A1, A2, A3): cave dismesse con indicazione sulla necessità di intervento di tipo agronomico-forestale e sull'esistenza di problemi di tipo geomorfologico della Provincia di Pesaro Urbino - scala 1:50.000 (N.B. - il file di questa tavola non è stato inserito);

Tav. 5 (B1, B2): cave dismesse con indicazione sulla necessità di intervento di tipo agronomico-forestale e sull'esistenza di problemi di tipo geomorfologico della Provincia di Ancona - scala 1:50.000 (N.B. - il file di questa tavola non è stato inserito);

Tav. 5 (C1, C2, C3): cave dismesse con indicazione sulla necessità di intervento di tipo agronomico-forestale e sull'esistenza di problemi di tipo geomorfologico della Provincia di Macerata - scala 1:50.000 (N.B. - il file di questa tavola non è stato inserito);

Tav. 5 (D1, D2): cave dismesse con indicazione sulla necessità di intervento di tipo agronomico-forestale e sull'esistenza di problemi di tipo geomorfologico della Provincia di Ascoli Piceno- scala 1:50.000 (N.B. - il file di questa tavola non è stato inserito);

Tav. 6 quadro di unione - Divieti per l'attività estrattiva - scala 1:200.000;

Tav. 6A: Provincia di Pesaro Urbino - scala 1:100.000;

Tav. 6B: Provincia di Ancona - scala 1:100.000;

Tav. 6C: Provincia di Macerata - scala 1:100.000;

Tav. 6D: Provincia di Ascoli Piceno - scala 1:100.000;

Tav. 7 carta delle aree di possibile esenzione ai sensi del punto 11, art. 60 delle NTA del PPAR per alcune tipologie di materiale per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altro materiale (Travertino, Formazione del Calcare Massiccio, Calcari delle Formazione di San Marino e affioramenti di gesso macrocristallino) - scala 1:200.00 e dettagli alla scala 1:100.000.

Tav. 7A: Provincia di Pesaro Urbino - carta delle aree di possibile esenzione ai sensi del punto 11, art. 60 delle NTA del PPAR per alcune tipologie di materiale per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altro materiale (Formazione della Maiolica, Formazione della Corniola e Conglomerato messiniano di Pietrarubbia) - scala 1:100.000;

Tav. 7B: Provincia di Ancona carta delle aree di possibile esenzione ai sensi del punto 11, art. 60 delle NTA del PPAR per alcune tipologie di materiale per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altro materiale (Formazione della Maiolica, Formazione della Corniola e Conglomerato messiniano di Pietrarubbia)- scala 1:100.000;

Tav. 7C: Provincia di Macerata - carta delle aree di possibile esenzione ai sensi del punto 11, art. 60 delle NTA del PPAR per alcune tipologie di materiale per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altro materiale (Formazione della Maiolica, Formazione della Corniola e Conglomerato messiniano di Pietrarubbia) - scala 1:100.000;

Tav. 7D: Provincia di Ascoli Piceno - carta delle aree di possibile esenzione ai sensi del punto 11, art. 60 delle NTA del PPAR per alcune tipologie di materiale per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altro materiale (Formazione della Maiolica, Formazione della Corniola e Conglomerato messiniano di Pietrarubbia) - scala 1:100.000.


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data ultima modifica della pagina 08/06/2020

L’Amministrazione Regionale ha approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) con Deliberazione del Consiglio n. 66 del 09/04/2002.

Province che hanno provveduto all’approvazione definitiva dei Programmi Provinciali delle Attività Estrattive:
 

  • Macerata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del 05/08/2003 e con DCP n. 40 del 17/05/2004; l’Amministrazione Provinciale di Macerata ha anche provveduto a redigere le graduatorie dei progetti ai quali assegnare i quantitativi previsti dal programma; 
  • Pesaro con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 20/10/2003. Inoltre l’Amministrazione provinciale di PU con Deliberazione del Consiglio n. 20 del 22/03/2004 ha approvato il Programma Esecutivo con indicati tutti i bacini estrattivi per tutte le varie tipologie di materiali, anche con la previsione di realizzazione delle Cave di Prestito. 
  • Ascoli Piceno con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 07/04/2005 e n. 108 del 28/07/2005. 
  • Fermo  In seguito all’ istituzione della Provincia di Fermo (L. 11/06/2004 n. 147) la Regione Marche ha disposto, con la L.R. 31 ottobre 2011 n. 20, all’art. 19, il “Riparto tra le Province di Ascoli Piceno e Fermo dei quantitativi di materiale di cava autorizzabili”. La Provincia di Fermo non ha ancora un PPAE.

 

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data ultima modifica della pagina 08/06/2020

 

 

Statale

Regionale

  • Art. 4 della legge 43 del 2019 (Disposizioni in materia di attività estrattive)
  • Legge Regionale 07 dicembre 2009, n. 30 "Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive"
  • DGR 1439 del 29 Ottobre 2018 "L.R. 1 dicembre 1997 n. 71 - Norme per la disciplina delle attività estrattive. Criteri per la ripartizione dei fondi..."
  • DGR 1199 del 17 settembre 2018  “L.R. 1 dicembre 1997 n. 71 - Norme per la disciplina delle attività estrattive. Indirizzi per la revisione (art. 7, comma 7 della L.R. 71/97) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 66 del 09/04/2002
  • DGR 28 dicembre 2017 n. 1601 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"
  • L.R. 1° dicembre 1997 n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive" (così come modificata dalle LL.RR. nn. 33/1999, 15/2003, 7/2004, 7/2007, 9/2007 e 19/2007, L.R. 30/2009, L.R. 31/2009; L.R. 20/2011, L.R. 25/2012, L.R. 49/2013, L.R. 33/2014, L.R. 16/2015) 
  • DGR 22 dicembre 2014 n. 1404 "Indirizzi generali rivolti alle Amministrazioni provinciali e comunali concernenti specifiche tecniche in ordine al cronoprogramma nei progetti di attività estrattive"
  • DGR 19 settembre 2000 n. 1899 "Determinazione tariffe per materiali di cava (art. 17 L.R. 71/97)" 
  • DGR 28 dicembre 2004 n. 1657 "Aggiornamento delle tariffe per i materiali di cava (art. 17 L.R. 71/97)" 
  • DGR 9 novembre 2004 n. 1300 "Determinazione del valore commerciale del materiale di cava ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative"
  • DGR 16 febbraio 2009 n. 200 "LR 71/97 art.20 - Rettifica del punto 1, lettera a) 7) gesso, della DGR 1300/2004 avente per oggetto: "Norme per la disciplina delle attività estrattive - Determinazione del valore commerciale del materiale di cava ai fini dell´applicazione delle sanzioni amministrative". 

 

pagina aggiornata al 31/05/2024

data ultima modifica della pagina 15/05/2024

DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEI MATERIALI DI CAVA PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
 
La L.R. n. 71/1997 introduce una rilevante novità che riguarda il criterio di determinazione dei valori dei materiali di cava per l’applicazione delle sanzioni amministrative a coloro che esercitano l’attività estrattiva in maniera totalmente abusiva o in difformità dai progetti approvati. All’art. 20 della legge citata si stabilisce che sia la Regione a dover determinare i valori dei materiali di cava per la quantificazione delle sanzioni amministrative. Fino ad allora questo compito era affidato alle Camere di Commercio provinciali.
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 1300 del 9/11/2004 viene assegnato un valore commerciale a ciascun materiale, di quelli indicati dalla stessa L.R. 71/97 come materiali di cava, sulla base del quale valore, una volta stimata l’entità del materiale abusivamente estratto, si applica la sanzione amministrativa.
Si riportano le tabelle dei valori dei materiali di cava secondo la DGRM n. 1300/2004:
 
 
 

 

a) Materiali di prevalente uso industriale (in €/ mc franco piazzale di cava):

 

1) sabbia e ghiaia

 

€ 7,10

 

2) marne

 

non determinato

 

3) argille, aggregati argillosi e sabbiosi

 

€ 8,10

 

4) arenarie

 

non determinato

 

5)conglomerati

 

€ 7,30

 

6) calcari massicci

 

€ 16,45

 

calcari stratificati

 

€ 10,60

 

materiale
detritico

 

€ 8,70

 

7) gesso

 

€ 19,50 (*)

* Modificato con DGRM N°200 del 16/02/2009

 

 

b) Materiali di prevalente uso ornamentale o edile (in €/mc. franco piazzale di cava):

 

1) calcari

 

€ 54,85

 

2) travertino

 

 

da € 38,75 a € 108,45

 

(secondo la qualità; la determinazione spetta all’organo che irroga la sanzione)

 

3) gesso

 

non determinato

 

4) arenaria

 

€ 100,00

N.B.: Il testo integrale della D.G.R.M. n. 1300/2004 è consultabile nel settore "normativa".


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data ultima modifica della pagina 08/06/2020

 

L’entità del canone annuo per le concessioni minerarie è stabilito sulla base della Legge n. 537 del 24/12/1993, art. 10, comma 2. In particolare la norma prevede che i canoni di concessione di beni pubblici e i beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell’adeguamento alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo, rilevato nell’anno precedente; dell’adeguamento proporzionale ai canoni pagati di altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.


Con Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”, sono state conferite alle regioni le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi.

All’articolo 34, comma 5 del Decreto Legislativo si stabilisce che sono state conferite alle Regioni le funzioni relative alla determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni devoluti alle regioni territorialmente interessate; le somme sono stabilite entro i limiti fissati ai sensi dell’art. 33, lettera c) dallo Stato.

 

La Regione Marche con la L.R. n. 10/1999 art. 25, ha riservato a sé le funzioni amministrative concernenti la determinazione dei canoni minerari relativi alle concessioni di coltivazione.


Sulla base dei valori calcolati dal Ministero - Distretto Minerario di Bologna sino all’anno 2000 e in relazione agli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI 3.3) (Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente) reperibile sul sito dell’ISTAT, la Posizione di Funzione Rischio Idraulico ed Attività Estrattive ha operato la progressione del calcolo per gli anni mancanti. Sulla base di questo criterio,
Con DGR n. 1015 del 05/09/2005 la Regione ha determinato, per la prima volta, i canoni minerari, relativamente al periodo 2000-2005.

Con DGR n. 1180 del 30/08/2011 la Regione ha determinato l’aggiornamento dei canoni minerari relativamente al periodo 2006-2010.

Oltre ai canoni minerari, alla Regione spetta l’incameramento dell’Imposta regionale.
Infatti l’articolo 34, comma 5 del Decreto Legislativo n. 112/1998 stabilisce che i canoni dovuti dai titolari delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate.
Con l’art. 30, comma 2 della L.R. 19/2007 (Legge finanziaria 2008), la Regione ha determinato la nuova aliquota dell’imposta regionale del canone di concessione, sostituendo l’art. 3 della L.R. 3/1971 con il seguente:
“Art. 3. Aliquota”

1. L’aliquota dell’imposta regionale è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione.

Riscossioni canoni minerari di concessione compresa l'imposta di cui all?art. 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1971, n. 3 Vai al sito MPAY


 

pagina aggiornata al 31/05/2024

data ultima modifica della pagina 06/12/2023

Allegato B alla L.R.71/97: SCHEDA INFORMATIVA SULLE ATTIVITA’ DI CAVA 

Modello statistica mineraria cave e torbiere

 


pagina aggiornata al 31/05/2024

data ultima modifica della pagina 08/06/2020

- con Decreto Dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n. 207/INF del 16/12/2020, si è proceduto all’aggiudicazione per l’affidamento relativo allo sviluppo, manutenzione ed assistenza al nuovo Sistema Informativo Regionale Marche Attività Estrattive (SIRMAE) a favore della Società SEI CONSULTING S.p.a

- con nota id  n. 21580011 del 18/12/2020 è stato trasmesso dalla P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, in qualità di autorità proponente, alla P.F Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica, in qualità di Autorità competente, il Rapporto preliminare di Scoping. Con questa trasmissione si è dato avvio al processo di revisione del PRAE.

- Con nota n. 831106 del 05/07/2021 è stata inviata all’Autorità Competente per la VAS (P.F Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica) e ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA) la comunicazione relativa alla conclusione della consultazione preliminare e sintesi degli esiti.

- in attuazione alla DGR n. 1199 del 17/09/2018  “L.R. 1 dicembre 1997 n. 71 - Norme per la disciplina delle attività estrattive. Indirizzi per la revisione (art. 7, comma 7 della L.R. 71/97) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 66 del 09/04/2002”,  con Decreto Dirigente della P.F. Provveditorato, Economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro n. 481 del 02/08/2019, si è proceduto all’aggiudicazione per l’affidamento dei servizi di supporto specialistico tecnico-operativo, propedeutico all’aggiornamento del PRAE, a favore dell’RTP composto da Ing. Luca De Angelis (mandatario) -  P. IVA 02647850417 – Via Pola n. 30 Pesaro e Idraulica & Ambiente srl (mandante) - P. IVA 02403470418 – Via Bedosti n. 21 Pesaro.

 

pagina aggiornata al 31/05/2024

data ultima modifica della pagina 12/11/2021

 

Gli shape denominati “poligoni cave 2021” rappresentano, da un punto di vista cartografico e in termini di perimetri e informazioni alfanumeriche associate, la situazione delle attività estrattive presenti sull’intero territorio regionale, aggiornata a tutto il 2021. Questi shape derivano dal GIS_Cave approntato dall’Ufficio Attività estrattive quale base conoscitiva sia per comprendere le dinamiche che coinvolgono questo importante settore produttivo, sia quale strumento funzionale e propedeutico per procedere ad una corretta pianificazione territoriale.

La georeferenziazione delle varie unità estrattive (cave attive, inattive e chiuse) è stata condotta adottando vari approcci quali  un confronto con le Province, tramite i propri S.I.T. e l’analisi e digitalizzazione sia degli elaborati tecnici relativi ai progetti di coltivazione trasmessi alla Regione nell’ambito delle proprie specifiche competenze stabilite dalla L.R. 71/97 in materia di attività estrattive, sia delle cartografie allegate alle schede informative (c.d. All. B) che ciascun cavatore deve trasmettere annualmente.

Nei casi in cui le perimetrazioni non sono state acquisite con le modalità sopra indicate, e ciò si è verificato in particolare per le cave così dette “storiche”, avviate con un regime autorizzativo precedente alla L.R. 71/97, le stesse perimetrazioni sono state fatte attraverso l’analisi, nel corso degli anni, dell’evoluzione dell’attività estrattiva attraverso le foto satellitari. In alcuni casi questa modalità operativa ha prodotto, inevitabilmente, imprecisioni rispetto ai reali ed originari perimetri autorizzarti.

Allo scopo di giungere ad una definizione “ufficiale” dei perimetri di cava il GIS_cave viene sottoposto ad un continuo aggiornamento attraverso approfondimenti, anali e verifiche di dettaglio.

Per quanto sopra descritto i dati cartografici forniti in questo portale possono essere utilizzati ai soli fini informativi e non costituiscono elementi probatori.

 


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data ultima modifica della pagina 12/09/2023