Il decreto di riforma delle sanzioni tributarie (D.lgs. 87/2024) ha apportato diverse novità relative al sistema sanzionatorio tributario.
Nello specifico viene ridotta dal 30% al 25% la misura della sanzione prevista in ogni ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo (oltre 90 giorni) pagamento di un tributo, o di una sua frazione, entro il termine previsto, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera l) D.Lgs. 87/2024 che ha modificato l’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 471/97.
Inoltre qualora il contribuente si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso, sanando la propria posizione prima che venga notificato l'avviso d'accertamento, l’art. 3 comma 1 lettera g), che ha modificato l’art. 13 del D.lgs. 472/97, ha ridotto la misura delle sanzioni previste.
Le nuove disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 87/2024 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e quindi a tutti i versamenti della tassa automobilistica il cui termine utile per il pagamento è fissato al 31 agosto 2024 che, essendo caduto di sabato, è slittato al 2 settembre 2024, e a tutte le successive periodicità.
Per le specifiche misure sanzionatorie si rimanda alla relativa pagina del sito della Tassa Auto https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze/Tassa-Automobilistica#Sanzioni-e-ravvedimento .
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