mercoledì 13 marzo 2024  11:52 

Aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica.

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

La legge 23/02/2024 n. 18, conversione del D.L. 215/2024 c.d. “Milleproroghe”, pubblicata sulla GU n. 49 del 28/02/2024, all’articolo 12, comma 6-octies , relativamente  alla professione di Tecnico Competente in Acustica,  di cui al D. Lgs n.  42/2017, ha approvato il seguente emendamento:

“All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».”

Pertanto il primo capoverso dell’Allegato 1, punto 2 “aggiornamento professionale” del d.lgs. 42/2017 diventa:

“Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.”

In altre parole, per potere esercitare la professione di TCA, il tecnico, a partire dal giorno in cui viene inserito nell’Elenco Nazionale dei TEcnici Competenti in Acustica (ENTECA) dalla Regione di residenza, deve, nell’arco degli otto anni successivi, partecipare a corsi di aggiornamento per almeno 30 ore distribuite in almeno 3 anni. Tale obbligo permane per ogni quinquennio successivo.

A titolo di esempio, tutti coloro che sono stati iscritti in ENTECA il 10/12/2018 hanno tempo per il primo aggiornamento professionale fino al 10/12/2026. Poi dovranno aggiornarsi entro il 10/12/2031 e così via ogni cinque anni.

Si evidenzia che, sia nel primo ciclo di 8 anni che nei successivi quinquenni (ogni 5 anni), gli aggiornamenti, di almeno 30 ore, debbano essere distribuiti su almeno tre anni e che quindi non è possibile svolgere le ore di formazione esclusivamente in uno o due anni.

Si rappresenta inoltre che per quanto riguarda i TCA ad oggi in regola con l’obbligo di aggiornamento, saranno considerati utili, per il mantenimento dell’iscrizione in ENTECA nei successivi quinquenni, solo i corsi frequentati dopo che siano trascorsi gli otto anni dalla prima iscrizione

Si ricorda infine che l’aggiornamento professionale nella modalità e nei termini sopra indicati è obbligatorio e che, in caso di mancata osservanza la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi, allo scadere dei quali, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.