Con deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 31 gennaio 2023 la Regione Marche ha attuato l’opzione di cui al comma 229 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 e, pertanto ha deliberato di non applicare, ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, lo stralcio automatico e parziale di cui alle disposizioni del comma 227 della medesima legge n. 197/2022.
Il presente comunicato vale in adempimento di quanto richiesto dal comma 229 dell’articolo 1 della suddetta legge riguardo all’obbligo di dare notizia del provvedimento adottato.
I contribuenti potranno comunque estinguere i loro debiti, senza corrispondere le somme a titolo di sanzioni e di interessi, ma limitando il pagamento alle sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, secondo le procedure previste dall’articolo 1, commi 231-252, della citata legge di Bilancio 2023. Si rammenta che detto pagamento può essere effettuato, oltre che in unica soluzione, anche nel numero massimo di 18 rate in 5 anni.
enrica.francoletti enrica.francoletti@regione.marche.it enrica.francoletti