martedì 29 marzo 2022  15:35 
“Anche nelle Marche si potrà dormire in una botte, fare glamping o passare la notte in una casa sull’albero. Oggi abbiamo dato il via libera ad una vera rivoluzione dell’agriturismo marchigiano nel segno della semplificazione e dell’armonizzazione di un’attività che sarà sempre più nevralgica nell’immediato futuro. Vogliamo che i nostri agriturismo possano evolversi e caratterizzarsi nel segno della qualità e della pluralità dei servizi offerti, anticipando le richieste di un mercato sempre più esigente e diversificato”.
La proposta di Legge promossa dal vicepresidente Mirco Carloni che promuove sostanziali modifiche alla Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21 in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura è stata approvata in data odierna dall’aula consiliare.
“Una legge all’avanguardia a livello nazionale – ha spiegato Carloni –, frutto di un confronto durato mesi, che nasce principalmente dalla necessità di fornire agli operatori uno strumento legislativo che consenta attività di ristorazione e alloggio collaterali a quella principale. Le aziende agrituristiche potranno inserire nuove formule di attività esperienziale aumentando esponenzialmente le capacità di impresa aziendale focalizzata sull’accoglienza. Un adeguamento fortemente atteso per far fronte ai mutamenti epocali, intervenuti negli ultimi anni in una logica di semplificazione amministrativa e burocratica, ma anche per la naturale evoluzione dell’agriturismo sulla base delle nuove richieste formulate da tutti quegli ospiti che scelgono di passare il proprio tempo libero in una azienda agricola. Le Marche dispongono di un patrimonio immenso che grazie a questa legge potremmo valorizzare in un’ottica di qualità dell’offerta e dei servizi. Ringrazio – ha concluso Carloni - la seconda commissione per il lavoro svolto per l’ampia condivisione dell’articolato oltre che con le Associazioni Agricole anche con le Organizzazioni di tutti gli altri settori produttivi coinvolti”.

Le modifiche alla legge sulla multifunzionalità, come già detto sopra, si basano sui seguenti tre principi:
 Aggiornamento: sono stati introdotti nuovi servizi e nuove attività e dove possono essere annoverate, in questo ambito, anche le nuove tipologie di strutture per l’accoglienza in spazi aperti; in particolare si fa riferimento:
• all’ospitalità di animali, quale ulteriore attività connessa che gli imprenditori agricoli possono esercitare;
• all’attività di degustazione, dove oltre al vino possono essere oggetto di degustazione sia la birra che i distillati prodotti nella regione;
• alla messa a disposizione di nuovi servizi come aree utilizzabili per pic–nic o di spazi attrezzati per consentire il lavoro a distanza, servizio questo che è nato proprio dalle necessità scaturite dalla pandemia; alla possibilità di mettere a disposizione per gli ospiti strutture come le tende glamping o le case sugli alberi o, ancora, alloggi in botti quali attrezzature che possono rappresentare proprio quel turismo delle esperienze/emozioni di cui si parlava precedentemente;
• alla stabilizzazione, per le aziende agrituristiche che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, del servizio di asporto o di consegna a domicilio, dopo essere stato introdotto temporaneamente causa la pandemia da COVID – 19;
• alla dimostrazione della conformità degli edifici destinati all’esercizio dell’attività agrituristica alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; all’inserimento, in una logica di sistema turistico regionale, della programmazione integrata dell’attività promozionale del settore.

 Semplificazione e Armonizzazione in riferimento:
• alla condizione per le aziende che ricadono nelle aree montagna e che offrono l’ospitalità con le piazzole di sosta di garantire il criterio della contiguità della superficie agricola utilizzata prendendo in considerazione tutti i terreni nella disponibilità dell’impresa compresi entro i confini del Comune o dei comuni ad esso limitrofi;
• alla flessibilità, sempre riguardo l’attività di ospitalità, di valutare il rapporto di connessione attraverso il nuovo parametro delle presenze in sostituzione dei posti letto;
• alla possibilità di offrire servizi alla persona quali sauna, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e simili senza avere la necessità di presentare una specifica SCIA e senza la presenza di soggetti con la qualifica professionale di estetista;
• alla eliminazione, in riferimento alla fornitura di attività o servizi complementari, della comparazione tra personale con contratto agricolo rispetto i dipendenti che appartengono ad altre categorie;
• all’introduzione delle medesime procedure che riguardano tutte le strutture di accoglienza relativamente alla pubblicità dei servizi e alla comunicazione/ aggiornamento dei prezzi da applicare;
• alla eliminazione, relativamente ai fabbricati, della condizione legata all’anno di edificazione mantenendo, comunque, l’obbligo di utilizzare solo fabbricati esistenti, confermando, contestualmente, che l’utilizzo degli immobili per l’attività agrituristica non ne cambia la destinazione d’uso;
• al ricondurre l’applicazione di sanzioni solo ed esclusivamente per il mancato rispetto degli obblighi di legge espressamente elencati.