Si informa che il Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162 ha previsto, esclusivamente per l'anno 2027, un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per determinate categorie di persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
Autovetture
L'esenzione spetta se ricorrono contemporaneamente i seguenti requisiti:
- il soggetto passivo è una persona fisica;
- il veicolo è regolarmente assicurato;
- si tratta di un'autovettura alimentata a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione (quindi comprese le ibride);
- la potenza del veicolo è non superiore a 80 kW ;
L'agevolazione è riconosciuta per un solo veicolo per ciascuna persona fisica.
Se il contribuente possiede più autovetture che rispettano i requisiti, l'esenzione si applica automaticamente a quella con potenza inferiore.
Motocicli e ciclomotori
Per chi non possiede alcuna autovettura ammissibile (benzina/diesel/ibrida fino a 80 kW), il beneficio può essere fruito per un motociclo oppure un ciclomotore, sempre limitatamente a un solo veicolo e purché regolarmente assicurato.
Per i veicoli di cui sopra, l'esenzione si applica alle tasse automobilistiche con scadenza di pagamento compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Per l'anno d'imposta 2026 non cambia nulla: restano invariati sia gli importi dovuti sia le scadenze di pagamento. Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2026 non sono previste modifiche: gli importi dovuti e le relative scadenze rimangono invariati e il pagamento deve essere effettuato nei termini ordinari stabiliti dalla normativa vigente.
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