sabato 20 dicembre 2025  10:57 

Ai fini della fruizione del cd. Superbonus rafforzato di cui al comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (che prevede l’aumento del 50 per cento del limite di spesa agevolabile), il diritto soggettivo del contribuente ai contributi previsti per la ricostruzione può essere attestato con la “Dichiarazione di Rinuncia al Contributo sisma 2016” allegato al decreto n. 300 del 13 luglio 2021?

Con la risoluzione n. 66/E del 13 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il raddoppio dei limiti di spesa previsto dall’articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 è subordinato alla esplicita rinuncia ai contributi commissariali per la ricostruzione. In tale contesto, la risoluzione conferma che «è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi (cfr. la circolare n. 23/E del 2022 che richiama la Guida “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%”)» e che «dunque, è necessario che il contribuente richieda i contributi, la struttura commissariale ne valuti la possibile erogazione ed il contribuente, formalmente, vi rinunci».

Come previsto dall’articolo 47, comma 3, del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, di cui al d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, «Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».

Pertanto, in applicazione della norma da ultimo citata e in assenza di una espressa disposizione in senso contrario, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata, può essere legittimamente attestato dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Tanto premesso, si rileva che, con il decreto commissariale n. 300 del 2021 è stato approvato il modello “Dichiarazione di Rinuncia al contributo sisma 2016 in favore del superbonus 110%, aumentato del 50%, resa ai sensi dell’art. 119 c. 4-ter del DL 34/2020”. Con tale modello, da presentare in base a quanto disposto dal citato decreto commissariale, il contribuente attesta, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, tra l’altro, «il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi» stabiliti per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata.

Di conseguenza, si conferma che la formale rinuncia ai contributi, effettuata utilizzando il predetto modello, soddisfa i requisiti previsti ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato e, nello specifico, è idonea ad attestare che sussiste il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi.

Naturalmente, resta inteso che le predette dichiarazioni, rese ai sensi del citato articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, saranno assoggettate agli ordinari controlli da parte dell’amministrazione procedente, con le conseguenze e le sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.P.R. n. 445 del 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi.