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venerdì 15 settembre 2023  04:21 
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Nell'imminenza dell'avvio generale dell'attività venatoria per la stagione 2023-2024 appare doveroso fornire ai cacciatori marchigiani chiarimenti utili alla corretta interpretazione delle disposizioni del Regolamento UE 57/2021 sull'utilizzo e sul trasporto delle munizioni (a palla e a pallini) nelle zone umide e in prossimità di queste.

Circa l’applicazione del Regolamento della Commissione in vigore dal 15 febbraio 2023, rilevate tante notizie che generano scuramente dubbi e confusione nei cacciatori, in vista dell’apertura generale della stagione di caccia di domenica 17 settembre si è ritenuto opportuno fornire un elemento di chiarezza.

Di seguito quanto riportato nel Regolamento dell’Unione Europea, che ricordiamo ha efficacia diretta di legge, con le seguenti prescrizioni.

All’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:

a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;

b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.

 

Si chiarisce che:

- sono definite “zone umide”: superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;

- «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di una zona umida;

- svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa;

- una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni (avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi) all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro;

- per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»: occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso; la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro.

 

In attesa di sviluppi legislativi nazionali che possano modificare tutto o in parte il contenuto del Regolamento europeo, questo è attualmente quanto in vigore.