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28/10/2003

LA GIUNTA VARA LA PROPOSTA DI LEGGE CHE DISAPPLICA GLI EFFETTI AMMINISTRATIVI DEL CONDONO EDILIZIO

La Giunta regionale, su proposta del presidente DAmbrosio, ha approvato il disegno di legge che regolamenta la vigilanza sullattività edilizia del territorio regionale. Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, disciplina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti, ultimate entro il 31 marzo 2003, non conformi alla normativa vigente, stabilendo lapplicazione delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dellarticolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, alle opere abusive sanabili. Lintervento statale si sovrappone alla competenza regionale in materia ai sensi dellarticolo 117, comma terzo, della Costituzione, come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003 che considera ledilizia afferente al governo del territorio: trattandosi di materia a legislazione concorrente, spetta infatti alla Regione di legiferare nel rispetto dei principi fondamentali statali. La proposta di legge disciplina pertanto lesercizio della vigilanza sullattività edilizia nel territorio regionale, adeguandosi ai principi contenuti nel testo unico nazionale in materia di edilizia di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. La proposta affida la vigilanza in questione ai Comuni, che la esercitano in modo da assicurare la rispondenza dellattività edilizia alla normativa vigente, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio attività. Una norma prevede che, qualora sia accertata la mancanza di titolo o la difformità di opere eseguite da amministrazioni statali, i Comuni informino il Presidente della Giunta regionale e il Ministro competente alladozione dei provvedimenti inibitori. Uno specifico articolo disciplina la responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori. Il provedimento stabilisce inoltre le modalità e le condizioni per il rilascio da parte dei Comuni del permesso in sanatoria in caso di interventi realizzati in assenza o in difformità al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività. E previsto, tra laltro, la non applicazione nel territorio regionale dei commi relativi al condono edilizio contenuti nellarticolo 32 del d.l. 269/2003, nel presupposto che tale disciplina non costituisce un principio fondamentale così come individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 177 del 1988 la Corte ha infatti affermato che non si possono considerare principi fondamentali le norme che non siano espressive di scelte politico-legislative fondamentali o di criteri generali tali da costituire un punto di riferimento costante nel tempo e in grado di orientare lesercizio del potere legislativo regionale. Non possono quindi considerarsi principi fondamentali le norme autoapplicative di natura temporanea ed eccezionale, come quelle contenute nel d.l. 269/2003 in materia di condono edilizio. Lo stesso comma 2 dellarticolo 32 prevede che la normativa sul condono è disposta nelle more delladeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delledilizia: adeguamento che, per la parte relativa alla vigilanza sullattività edilizia, viene appunto effettuato nella nostra Regione con la presente proposta di legge. Non cè in ogni caso interferenza con la competenza esclusiva dello Stato in materia penale: la proposta prevede infatti la sola disapplicazione degli effetti amministrativi della sanatoria, mentre rimangono fermi gli effetti penali legati al cosiddetto condono oblazione.