Il contributo non viene concesso quando l’iniziativa è promossa da: persone fisiche, società di persone e di capitali aventi per statuto scopo di lucro (fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all’anagrafe delle onlus), enti fieristici.
Il contributo non può, inoltre, essere concesso per: le iniziative che perseguono fini di lucro o aventi carattere commerciale, le iniziative promosse da partiti o movimenti politici, i corsi di formazione o aggiornamento, le iniziative attributive di crediti formativi e le iniziative tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro, le iniziative che costituiscono attività o eventi interni della vita di enti e associazioni, le mostre o le esposizioni di opere personali di artisti viventi, tutte le pubblicazioni, le iniziative che non rispondono in modo sufficiente ai valori di rilevanza dell’evento, o che risultano contrarie alle finalità istituzionali della Regione Marche o prive di interesse e rilevanza regionale.
In ogni caso il contributo non può essere disposto a favore degli stessi soggetti per più di una volta nel corso del medesimo esercizio finanziario, nè può essere concesso per le iniziative finanziate o finanziabili con specifiche leggi di settore di competenza dei singoli servizi regionali o già finanziate dal Consiglio regionale. Salvo deroghe in casi eccezionali, inoltre, non può essere disposto neppure a favore dei soggetti che ne hanno beneficiato nell'anno precedente.