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L’esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza di tipo A, B, C o D. La licenza è valida su tutto il territorio nazionale. La licenza di tipo B ha validità illimitata; la licenza di tipo A e quella di tipo C hanno una validità di sei anni dalla data del rilascio; la licenza di tipo D è riservata agli stranieri e ha una validità di tre mesi.
Non sono soggetti all’obbligo di ottenere la licenza: a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nell’esercizio dell’attività degli impianti stessi, nonché il personale delle Province o di altri enti o organizzazioni autorizzati alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento; b) i minori di quattordici anni, a condizione che esercitino la pesca con l’uso di una sola canna, con o senza mulinello e armata con uno o più ami, e siano accompagnati da una persona maggiorenne in possesso della licenza di pesca; c) coloro che esercitano la pesca nei laghetti di pesca.

Faq aggiornata venerdì 21 aprile 2023