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16/06/2008

LA REGIONE MARCHE HA APPROVATO IL CALENDARIO VENATORIO 2008-2009

Nelle Marche la stagione venatoria ha inizio il 3 settembre 2008 e termina il 31 gennaio 2009. Lo ha stabilito la Giunta regionale che ha approvato il calendario venatorio 2008 2009. Le disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle dello scorso anno - sottolinea lassessore alla Caccia, Paolo Petrini Le innovazioni principali riguardano lapertura anticipata della caccia al cinghiale che decorre dal 1 ottobre. In questo modo le Marche si allineano a quanto gia` disposto nelle vicine regioni. La scelta, seppur non risolutiva del problema dei gravi danni crescenti lamentati dal settore agricolo, costituisce comunque un preciso segnale di contenimento della invasivita` della specie, in un periodo stagionale caratterizzato dalla presenza dei raccolti. La Giunta regionale intende procedere, con ogni mezzo consentito al contenimento della fenomeno, compreso il controllo della fauna in soprannumero, ricercando la collaborazione delle Province. Altro aspetto innovativo del calendario venatorio riguarda il recepimento delle misure, ove piu` ristrettive, introdotte dal recente decreto del ministero dellAmbiente per la caccia allinterno dei Sic (Siti dinteresse comunitario) e delle Zps (Zone di protezione speciale). In questo caso evidenzia lassessore si e` trattato di un adeguamento dovuto a una fonte normativa superiore. Petrini anticipa anche che sono in corso di predisposizione, per essere portati allesame della Giunta, i provvedimenti che consentono il prelievo in deroga alle specie, non cacciabili, storno e fringuello, sulla base dei limiti e dei presupposti stabiliti dalla normativa europea e recepiti, dalla Regione Marche, lanno scorso, con la legge regionale 8/1997. Petrini evidenzia, infine, che in sede di assestamento di bilancio, ho avanzato una proposta di parziale modifica alla vigente legislazione venatoria per consentire il prelievo, in regime di pre-apertura, alle specie merlo e colombaccio, similmente a quanto gia` avviene in altre Regioni. Nelle more di una piu` generale rivisitazione della normativa venatoria regionale, tuttora allesame del Consiglio regionale, la proposta, ove accolta, consentirebbe di allargare le opportunita` di caccia in un periodo ancora biologicamente delicato, attuando una diversificazione del prelievo e alleggerendo la pressione venatoria su quelle poche specie che la legge attuale permette. LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL CALENDARIO VENATORIO La stagione venatoria ha inizio il 3 settembre 2008 e termina il 31 gennaio 2009. Dal 3 settembre al 17 dicembre sara` possibile cacciare la tortora; dal 3 settembre al 15 gennaio: ghiandaia, gazza, cornacchia grigia; dal 21 settembre al 7 dicembre: lepre comune, coniglio selvatico, pernice rossa, starna, fagiano; dal 21 settembre al 31 dicembre: quaglia, merlo, allodola; dal 21 settembre al 31 gennaio: volpe, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, colombaccio, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, combattente, codone, marzaiola, mestolone; dall 1 ottobre al 31 dicembre: cinghiale; dall 1 ottobre al 23 novembre: coturnice, dall 1 ottobre al 25 gennaio: beccaccia. Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili nei giorni seguenti: settembre: mercoledi` 3 sabato 6 domenica 7 domenica 21 mercoledi` 24 sabato 27 domenica 28. Dall1 ottobre al 31 gennaio: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedi` e venerdi`, fermo restando il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna e coturnice nelle sole giornate di mercoledi`, sabato e domenica. Dall 1 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria e` consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedi` e del venerdi`. Nei giorni 3 6 - 7 settembre, lesercizio dellattivita` venatoria e` consentito nella sola forma di appostamento, con lobbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con larma scarica ed in custodia; La Giunta regionale potra` vietare la caccia alla starna ed alla coturnice, su proposta delle Province interessate, sentiti i Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia. Regolamento di caccia Lesercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati: settembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30 dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15 (vige lora legale) ottobre: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 19.00 dal 16 al 31 - ore 6.15 / 18.30 (vige lora legale) novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15 dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00 dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40 dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45 gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15 dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45 Per ogni giornata di caccia e` consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina: a) selvaggina stanziale: 1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8; tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie; 2) fagiano e starna - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice; 3) cinghiale - n. 1 capo; le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice; b) selvaggina migratoria 1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi; 2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi; 3) trampolieri e palmipedi - n. 3 capi complessivi; 4) colombacci - n. 6 capi; 5) beccacce - n. 3 capi. Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non puo` superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito e` complessivamente di 15 capi.