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16/07/2007

DISTRIBUZIONE CARBURANTE E LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO. LA UE INTERVIENE SULLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

Entro il 2 settembre le autorita` nazionali e regionali dovranno conformarsi al parere motivato della Commissione europea con il quale vengono fissate le condizioni per lapertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia. La Commissione Europea, infatti, in relazione alla procedura di infrazione 2004/4365, evidenzia come sul piano generale, larticolo 43 del trattato CE vieti le restrizioni alla liberta` di stabilimento di cittadini di uno stato membro nel territorio di un altro stato membro. In virtu` di questo principio fondamentale, ogni persona fisica e giuridica deve avere la possibilita` di partecipare alla vita economica di uno stato membro diverso dal proprio: una societa` avente sede in uno stato della UE ha il diritto di stabilirsi in un altro stato, tramite lapertura di agenzie, succursali o filiali. Il procedimento di infrazione dellUnione Europea- spiega il vicepresidente della giunta regionale e assessore al Commercio e Tutela del consumatore, Luciano Agostini e` iniziato da circa due anni ed e` ora in fase di conclusione. E un problema condiviso tra tutte le Regioni e proprio in questi giorni si stanno tenendo incontri a Roma con il Ministero, per definire una linea di azione univoca con la Commissione, anche se probabilmente sara` molto difficile mantenere lo status quo. Anche in veste di coordinatore degli assessori al commercio in seno alla Conferenza dei presidenti, ho convocato la Commissione politica degli assessori per il 24 luglio, con lo scopo di verificare, insieme ai colleghi delle altre regioni, ipotesi di adeguamento normativo allo spirito del parere motivato della Commissione e successivamente iniziare una serie di incontri con la stessa Commissione europea per valutare se esistano margini di trattativa. La Commissione, infatti, ha mosso rilevi alla normativa nazionale e regionale in materia di distribuzione carburanti perche` tali norme non garantirebbero il pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza e liberalizzazione del mercato . In particolare la Commissione evidenzia alcuni punti di stortura del mercato presenti sia nella normativa statale che regionale cosi` sintetizzati: 1. Apertura di nuovi impianti subordinata alla conformita` e alle condizioni di programmazione del mercato. Ad esempio, la chiusura preliminare di un certo numero di impianti, la pianificazione e alti parametri quantitativi Sui bacini dutenza che definiscono la possibilita` o il divieto di apertura di nuovi impianti in base ad alcuni parametri: quantita` di carburante erogato nella regione, numero di abitanti, flussi di traffico, obbligo di chiudere un certo numero di impianti prima di nuove installazioni o trasferimenti. Quest ultimo criterio rende possibile lapertura di nuovi impianti solo a chi ne e` gia` in possesso e pertanto limita ed esclude gli operatori degli altri stati membri. 2. Obbligo di superficie minima e di attivita` commerciali integrative (non oil) Sono giudicate condizioni limitanti la concorrenza quelle che impongono una superficie minima per lapertura di un nuovo impianto di carburanti. Condizioni che vincolano lentrata sul mercato italiano di nuovi operatori e non permettono labbattimento dei prezzi a favore dei consumatori. 3. Distanze minime tra impianti Le distanze minime tra impianti di distribuzione condizionano direttamente laccesso allattivita` di distribuzione carburanti e penalizzano lentrata sul mercato di nuovi operatori 4. Restrizioni relative agli orari di apertura La commissione ritiene illegittimo configurare limitazioni agli orari di apertura perche` si priva gli operatori della grande distribuzione della possibilita` di attirare con un orario esteso la sera ed i fine settimana la clientela e pertanto impedisce loro di esercitare una concorrenza efficace, anche a danno dei consumatori costretti a subire il prezzo di mercato imposto. (ade)