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20/10/2006

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE, LA REGIONE CHIARISCE I LIMITI ALL’ATTIVITA’ VENATORIA

Con una nota inviata alle Province, agli Ambiti territoriali di caccia ed alle Associazioni venatorie, la Regione chiarisce aspetti, limiti e prescrizioni allattivita` venatoria nelle Zone di protezione speciale Z.P.S. previste dalla Direttiva europea 79/409 ed individuate nelle Marche con delibera della Giunta 1701 del 2000 ricadenti fuori dalle Aree naturali protette. In particolare nelle ZPS e` vietato: esercitare lattivita` venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre, con leccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale; esercitare lattivita` venatoria nei mesi di gennaio con leccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana; svolgere attivita` di addestramento cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria; effettuare la pre - apertura dellattivita` venatoria; esercitare lattivita` venatoria in deroga in base alla direttiva europea 79/409; attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dellattivita` di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle Zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio; abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca. Queste misure rimangono in vigore per tutte le zone, fino alladozione dei provvedimenti di conservazione per ogni singola Z.P.S. Con la stessa nota, la Regione invita le Province a segnalare con apposite tabelle i territori rientranti nelle zone a protezione speciale. (f.b.)