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27/09/2006

TRASPORTO PUBBLICO, MARCOLINI SULLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

Lassessore regionale ai Trasporti, Pietro Marcolini, interviene sulla questione delle agevolazioni tariffarie applicate al trasporto pubblico su gomma. Recentemente, su alcune testate nazionali e locali, sono stati pubblicati articoli che ironizzavano sulla scelta della Regione di assicurare la libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale su gomma per alcune categorie di utenti, meritevoli di tutela, da parte delle Regione stessa. La polemica rischia di confondere gli utenti interessati allutilizzo del trasporto pubblico - che debbono correttamente essere messi a conoscenza di quali sono i loro diritti fissati dalla Giunta regionale - e oscurare gli aspetti positivi del provvedimento che e` stato concepito per rendere piu` agevole la mobilita` per una fascia ampia di cittadini, quali gli invalidi, i portatori di handicap, i disoccupati che abbiano perso un precedente rapporto di lavoro durato almeno un anno, gli iscritti alle liste di mobilita`, i perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti, le donne in stato di gravidanza, le madri con figli neonati sotto lanno di vita e gli anziani con basso limite di reddito. In particolare lattenzione della stampa e` stata rivolta verso una categoria di cittadini definita sbrigativamente antifascisti, mentre nella realta` la definizione data dalla Regione e` quella di perseguitati politici antifascisti o razziali. In merito a tali categorie di cittadini, si tratta di perseguitati politici e non di agevolazioni alla militanza politica antifascista attuale. Ce` poi da precisare che esiste una Legge dello Stato, la n. 96 del 10 marzo 1955, che stabilisce delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, definendoli come coloro che, dopo il 28 ottobre 1922, siano stati perseguitati a seguito dellattivita` politica da loro svolta contro la dittatura fascista ed abbiano subito una perdita della capacita` lavorativa in misura non inferiore al 30% a causa di prolungata detenzione in carcere, confino di polizia, o laver subito atti di violenza o sevizie a seguito di condanna per reati politici inflitta prima del 6 dicembre 1926. In sostanza si tratta di carcerati, confinati e cittadini che hanno ricevuto documentate pene e oltraggi dal vecchio regime fascista. Successivamente allemanazione di tale legge, integrata dalla legge n. 932 del 22 dicembre 1955 e dalla legge n.92 del 24 aprile 2003, i cittadini interessati dovevano presentare unesplicita domanda al ministero delle Economie e delle Finanze, da sottoporre allesame di una Commissione ministeriale apposita, prevista allart. 8 della predetta Legge, la quale, in caso di accoglimento dellistanza, ha il compito di provvedere a rilasciare un documento e a iscrivere la persona in un apposito elenco nominativo. Va inoltre ricordato che, con decreto legge del dicembre 2005, lallora ministro Tremonti ha esteso i benefici previsti dalla normativa vigente anche ai dipendenti pubblici riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, concedendo a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del quinto anno successivo al limite di eta` Cera una legge gia` in vigore: dovevamo cancellare questo piccolo atto risarcitorio nei confronti di questi esempi di integrita` civica? Inoltre, riguardo ai perseguitati razziali, esiste unapposita delibera, sempre del ministero dellEconomia e delle Finanze, che definisce i criteri per il loro riconoscimento. Pertanto le amministrazioni comunali, preposte allaccertamento del diritto allagevolazione regionale sul trasporto pubblico locale, possono agevolmente riconoscere gli appartenenti alla categoria dei perseguitati politici o razziali mediante lesibizione, da parte degli interessati, della certificazione rilasciata dalla competente Commissione ministeriale. Va inoltre precisato che la Regione Marche, gia` nel maggio 1997, aveva approvato una legge regionale, poi trasformata in atto deliberativo, con la quale, nel concedere agevolazioni alluso del mezzo pubblico ad alcune categorie di cittadini, vi aveva incluso i perseguitati politici antifascisti o razziali; analogamente alle Marche, inoltre, anche altri enti pubblici hanno adottato tale strumento di integrazione finanziaria al pagamento di biglietti e abbonamenti al mezzo pubblico, comprendendovi anche la categoria dei perseguitati politici. Appare, per questo, sorprendente che solo in questi giorni, per una semplice modifica a tali disposizioni, sia stata espressa pesante ironia per laiuto offerto, dalla Regione, a una categoria di cittadini che, per quanto numericamente ridotta per il tempo trascorso, meritava e merita una particolare considerazione da parte della comunita` regionale.