Nell’ambito della tutela della Salute Mentale, Il D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, prevede che: “tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica (…) le regioni (…) erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro”.
Fasce ISEE e valore del contributo
- 600 € alle persone con ISEE fino a 15.000,00 €;
- 400 € alle persone con ISEE compreso tra 15.000,00 € e 30.000,00 €;
- 200 € alle persone con ISEE superiore a 30.000,00 € e non superiore a 50.000,00 €
Il procedimento per l’ottenimento del beneficio è interamente gestito dall’INPS:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/bonus-psicologo-contributo-per-sostenere-le-spese-relative-a-sessioni-di-psicoterapia
(che invia, entro la fine di ogni mese, al Ministero della Salute, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, una relazione contenente il numero di beneficiari, suddivisi per sesso, età, fascia ISEE e territorio di residenza).
Funzionamento del contributo e procedura
1. La richiesta è presentata in modalità telematica accedendo alla piattaforma INPS, attraverso CIE, SPID o CNS. È possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS.
2. Per accedere al beneficio è necessario essere in possesso di una DSU in corso di validità (l’INPS ne verificherà la presenza chiedendo, in caso, la presentazione).
3. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie (che restano valide fino ad esaurimento delle risorse), distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili.
4. INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, a scalare, del valore attribuito (sulla base del valore ISEE).
Il beneficio deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.
Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate individuando nuovi beneficiari.
Utilizzo del contributo
1. Il beneficiario comunica al professionista, individuato nell’apposito elenco disponibile nella piattaforma INPS, il proprio codice univoco.
2. Il professionista attraverso la piattaforma INPS verifica la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indica l’ammontare ed inserisce la data della seduta concordata.
3. INPS, con le modalità prescelte in fase di richiesta del beneficio (e-mail o messaggio) comunica al beneficiario i dati della prenotazione.
4. Il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.
INPS comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.
Normativa
Data Aggiornamento 30/08/2022
Data Modifica 30/08/2022