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31/03/2006

LEGGE SUL LAVORO IMPUGNATA PRESSO LA CONSULTA, ANCORA UNA VOLTA LE MARCHE HANNO AVUTO RAGIONE: IL GOVERNO RINUNCIA AL RICORSO

La Regione Marche porta a casa un altro buon risultato sul fronte dei provvedimenti regionali impugnati dal Governo per presunta illegittimita` costituzionale. LAvvocatura dello Stato, infatti, ha comunicato la carenza di interesse e quindi la rinuncia a proseguire nel giudizio relativo all impugnazione, promossa un anno fa dal Consiglio dei Ministri, della legge regionale n. 2 del 2005 Norme regionali per loccupazione, la tutela e la qualita` del lavoro per 4 articoli, mantenendo limpugnativa per un solo comma dellarticolo 17 sullapprendistato professionalizzante. Piu` precisamente, la rinuncia al ricorso riguarda sette commi degli otto oggetto di impugnazione, scritti nei quattro articoli della legge regionale (artt. 10- 11- 13 e 20) relativi alle norme per lavviamento al lavoro presso la pubblica amministrazione, lautorizzazione ai servizi di intermediazione, la borsa continua del lavoro, linserimento dei lavoratori svantaggiati. La rinuncia a proseguire nellimpugnazione mi sembra la decisione piu` opportuna- ha commentato lassessore regionale al lavoro, Ugo Ascoli- che conferma la bonta` delle nostre scelte e mi rende soddisfazione per limpegno personale e di tutto lassessorato nellapplicazione concreta di questa legge, presa a modello da altre Regioni. Sono contento perche` con minimi correttivi di natura tecnica che abbiamo elaborato a modifica dei commi impugnati, peraltro piu` attinenti la corretta interpretazione che non limpostazione di fondo e la portata della legge, si sia potuto trovare la soluzione piu` idonea e ragionevole per tutti. Sullapprendistato professionalizzante, poi, la decisione dellAvvocatura di proseguire nellimpugnativa e` limitata unicamente alla formazione extra-aziendale. Sul tema dellapprendistato, inoltre, e` in corso un ampio dibattito nazionale che potra` portare anche a considerare tale materia sotto diverse prospettive. Come si ricordera`, la legge regionale n. 2 del 2005 e` la prima legge di una Regione italiana che ha ridisegnato compiutamente le funzioni in materia di politiche del lavoro, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione e lapprovazione della Legge 30, introducendo, tra le altre, norme innovative che prevedono interventi di sostegno del reddito affiancati a politiche formative, la responsabilita` sociale di impresa, la sicurezza sul lavoro, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, aprendo cosi` il cammino alla legiferazione di altre Regioni italiane. (ade)