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03/08/2009

CACCIA: DEROGA PER IL PRELIEVO DELLO STORNO

Dal 2 settembre al 20 dicembre sara` possibile prelevare lo storno nel territorio marchigiano. Lo ha stabilito la Giunta regionale, intervenendo in deroga alla normativa sulle specie non cacciabili, come gia` avvenuto nel 2007 e nel 2008. Sul territorio regionale spiega il vice presidente e assessore regionale alla Caccia, Paolo Petrini si verificano annualmente danni alle colture agricole o al bestiame, ascrivibili alla fauna selvatica e parte di questi danni sono riconducibili alla presenza di un soprannumero di storni. Da una relazione dellOsservatorio faunistico regionale relativa al 2008, risultano censiti circa 20 mila esemplari di storno, distribuiti in maniera piu` o meno uniforme nel territorio marchigiano. I danni che hanno causato alle colture ammontano complessivamente a 53.508,36 euro. Sulla base di questo e delle segnalazioni dei danni al settore agricolo, emerge la necessita` di attivare il prelievo della specie ornitica, come previsto da unapposita Direttiva comunitaria. Una scelta afferma Petrini che oltre a rispondere a esigenze di prevenzione di danni alla salute e alla sicurezza aerea, va incontro alle esigenze ripetutamente rappresentate dalle associazioni agricole di limitare i danni alle produzioni, con particolare riguardo a quelle piu` pregiate del territorio marchigiano, quali la vite e lolivo. Essendo inoltre la problematica in trattazione comune a molte regioni italiane prosegue lassessore alla caccia saremo molto determinati a chiedere che il Ministero delle Politiche Agricole rappresenti con forza alla Commissione europea la necessita` di una modifica della Direttiva in questione per reinserire lo storno tra le specie cacciabili, stante il permanere della grave situazione di danno che il volatile causa alle produzioni agricole. Lo storno sara` prelevabile nelle giornate del 2-5-6-20-23-26-30 settembre; nel bimestre ottobre-novembre, cinque giorni a settimana con esclusione del martedi` e venerdi`; nel mese di dicembre, fino alla data del 20, tre giorni a settimana a scelta del prelevatore, sempre con esclusione del martedi` e venerdi`. Il prelievo puo` essere effettuato solo con il sistema dellappostamento, senza lutilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 metri da colture da seme, vigneti, oliveti e frutteti, compresi i nuclei vegetazionali sparsi. E consentito derogare al limite territoriale suddetto solo per il mese di ottobre. I soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti allAmbito di residenza anagrafica. Non sara` possibile prelevare piu` di 15 capi al giorno e 100 complessivi nel periodo di autorizzazione per ogni singolo prelevatore. Per quanto riguarda lorario di autorizzazione al prelievo, valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2009/2010.