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01/08/2008

BENI E ATTIVITA’ CULTURALI, LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Minardi: “La cultura, fattore portante di crescita civile, sociale ed economica”

Fornire un quadro chiaro e coerente in materia di beni e attivita` culturali. Semplificare il quadro normativo regionale della cultura dal momento che con questa legge vengono sostituite una trentina di vecchie leggi, rendendo piu` facile ad operatori e cittadini lorientamento. Questi sono gli obiettivi della proposta di legge regionale approvata dalla Giunta e trasmessa al Consiglio per la definitiva approvazione. Secondo Luigi Minardi, assessore alla Cultura, il testo normativo che assicura priorita` e razionalita` nellerogazione dei finanziamenti, si caratterizza per lampia consultazione e la partecipazione degli operatori, in particolare dei rappresentanti dei musei, delle biblioteche, delleditoria, dei beni ecclesiastici e dei responsabili delle istituzioni ed enti locali. E stato un confronto proficuo per raccogliere osservazioni e proposte prima dellapprovazione definitiva della proposta di legge. Nella considerazione aggiunge lassessore che le attivita` culturali sono fattori portanti di crescita civile, sociale ed economica. Tra le finalita` della legge, la qualificazione delle strutture e degli istituti culturali nella loro funzione educativa e sociale; il sostegno della progettualita` integrata a livello territoriale e delle forme di aggregazione; la realizzazione di progetti favorendone il radicamento nelle aree meno servite per una equilibrata distribuzione sul territorio regionale; il sostegno delle espressioni creative delle nuove generazione e dellimprenditoria giovanile; lo sviluppo della multiculturalita` e dellintegrazione culturale. Sono elementi caratterizzanti la proposta, approvata sulla base dellarticolo V della Costituzione, lintroduzione di un piano regionale integrato contenente strategie di sviluppo da attuare attraverso un programma annuale di riparto delle risorse; lintroduzione del fondo unico regionale destinato ad accogliere tutte le risorse finanziarie, pubbliche e private, riservate al settore e da ripartire con le modalita` indicate dal piano regionale integrato. Alla Regione viene assegnato il compito di indirizzo e coordinamento mentre agli Enti quello di gestione e del concorso nella predisposizione degli strumenti di programmazione. Sono ventidue gli articoli del testo suddivisi in VII Capi, di cui il V introduce e disciplina il Sistema culturale territoriale fissandone le funzioni e i contenuti. Viene poi prevista la creazione di un sistema informativo regionale della cultura quale strumento di supporto strategico. Particolare attenzione viene rivolta alla promozione delle attivita` culturali attraverso il sostegno delle espressioni creative nelle sue varie forme, la promozione dellarte e dellarchitettura, la creazione di servizi di informazione, la promozione dellimmagine delle Marche e la rievocazione della tradizione e del costume marchigiani, la valorizzazione dellidentita` con particolare attenzione a ricorrenze e personaggi. Le attivita` rivolte ai giovani vengono promosse con lincentivazione di centri e associazioni culturali, iniziative editoriali, convenzioni con scuole, organizzazione di mostre e convegni, attivita` di sviluppo della lettura. Alla predisposizione del testo ha partecipato in modo attivo lOsservatorio regionale per la cultura, istituito nella struttura per monitorare la spesa, raccogliere ed elaborare dati e informazioni.