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08/01/2007

LA CONSULTA DA' RAGIONE ALLE MARCHE SULLA PIENA LEGITTIMITA' DELLA LEGGE REGIONALE SUL LAVORO

La Corte costituzionale ha dato ragione alle Marche sul ricorso presentato dal Governo Berlusconi nellaprile 2005 contro la legge 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita` del lavoro). In particolare veniva censurato l'art. 17, comma 4 della legge regionale , Formazione teorica nellapprendistato, il quale prevede che la formazione teorica da espletarsi nel corso del rapporto di apprendistato debba svolgersi prevalentemente fuori dell'azienda. La Corte Costituzionale, dunque, con sentenza n. 425 del 19 dicembre 2006 ha dichiarato non fondata la questione di legittimita` sollevata in riferimento allarticolo 117 della Costituzione. La materia del contendere e` dunque cessata, anche grazie alle puntuali ed efficaci memorie difensive degli avvocati Angelo Pandolfo e Giampiero Falasca del Foro di Roma. Limpianto legislativo e` stato pienamente confermato- ha commentato lassessore regionale al Lavoro, Ugo Ascoli- e siamo particolarmente soddisfatti che la Consulta abbia riconosciuto la piena legittimita` della nostra normativa. Una legge volta a garantire la possibilita` di uneffettiva formazione agli apprendisti, tenendo conto , allo stesso tempo, delle esigenze delle imprese: il massimo equilibrio quindi fra tutti gli attori. Lattenzione cosi` forte ha proseguito Ascoli- che la Regione Marche ha voluto dare allefficacia della formazione degli apprendisti, deriva anche dal fatto che il contratto di apprendistato professionalizzante, con la sua possibile durata fino a 6 anni, costituisce ormai la principale porta di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani. La legge regionale cosi` letteralmente la Consulta- non entra, quindi, in conflitto con la legislazione nazionale, considerato che la collocazione all'esterno dell'azienda e` una possibilita`, ammessa espressamente dal d.lgs. n. 276 del 2003 e che, inoltre, la collocazione all'esterno e` del tutto naturale quando la formazione e`, in ossequio alla legislazione nazionale, espressamente finalizzata ad integrare il processo di qualificazione realizzabile nel lavoro e con l'addestramento sul lavoro. Del resto, l'art. 17, comma 4, della legge reg. n. 2 del 2005 non fissa un quantitativo minimo di formazione teorica, ma si limita a ribadire che essa deve svolgersi, peraltro in via prevalente e non esclusiva, all'esterno dell'azienda. La questione dunque e` infondata perche` la disposizione censurata non modifica il monte ore complessivo di formazione, limitandosi a stabilire un generico criterio di prevalenza della formazione teorica (di competenza regionale) nel senso di un suo svolgimento all'esterno dell'azienda, peraltro in conformita` a quanto notoriamente gia` avviene. Essa, pertanto, non impone, di per se`, alcuna limitazione al conseguimento della qualifica perseguita agli effetti lavorativi e del prosieguo dell'istruzione, sicche` si deve concludere che il denunciato contrasto con i parametri evocati non sussiste. (ade)