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01/09/2006

DAL 2 SETTEMBRE E’ POSSIBILE CACCIARE SOLO ALCUNE SPECIE. PRESA D'ATTO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA SOSPENSIVA DEL TAR . LA QUAGLIA SOLO IL 2 E 3 SETTEMBRE

Si potra` cacciare il 2 - 3- 6 e 9 settembre solo la tortora, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia. Mentre la caccia alla quaglia e` ammessa solo il 2 e 3 settembre. E quanto ha deciso oggi la giunta regionale nella prima seduta dopo la pausa estiva, adottando una deliberazione che prende atto dellordinanza sospensiva del TAR e adegua le disposizioni del calendario venatorio 2006-2007 al parere espresso dallIstituto Nazionale per la Fauna Selvatica. In sostanza, non si potranno cacciare nelle prime quattro giornate, lallodola e le specie ornitiche acquatiche, per le quali si dovra` attendere il 17 settembre. In particolare, per la tortora , la cornacchia grigia, la gazza e la ghiandaia e` prevista solo la caccia da appostamento, mentre per la quaglia anche luso del cane. Per questultima specie il limite giornaliero del carniere e` di 5 unita` prelevabili negli orari tra le 5:30 e le 10:30. Per quanto riguarda la caccia alla quaglia sono stati tenuti in considerazione i rilevamenti dei centri di inanellamento marchigiani, adibiti al monitoraggio delle permanenze delle diverse specie. La permanenza della quaglia sul territorio marchigiano, infatti, e` stata favorita dalle particolari condizioni meteorologiche. Lallenamento dei cani da caccia e` consentito nei giorni 7 -10-e 13 settembre cosi` come previsto nel calendario gia` pubblicato. Nel corso della seduta, la giunta regionale ha anche convenuto sullopportunita` di rivedere lintero ordinamento dellattivita` venatoria, attraverso uno strumento legislativo che sia aggiornato e conforme alle direttive europee. Lesecutivo ha quindi approvato una seconda deliberazione in conformita` al decreto del 16 agosto scorso n. 251 con lo scopo di uniformare il prelievo in deroga alle direttive comunitarie. In via sperimentale e unicamente per prevenire danni alle coltivazioni agricole e` ammesso il 2-3-6-9-17-20-27 e 30 settembre il prelievo in deroga dello Storno per un numero massimo di 20 esemplari al giorno e 200 a stagione per ogni cacciatore. Il prelievo e` ammesso solo nei terreni agricoli siti nei versanti delle aste fluviali, in prossimita` di vigneti, uliveti e frutteti nel raggio di 100 metri. Questo lelenco dettagliato dei siti ammessi: Litorale tra Gabicce e Pesaro Fiume Foglia Rio Genica Torrente Arzilla Fiume Metauro - Litorale tra Metauro e Cesano Fiume Cesano Litorale tra Cesano e Misa - Fiume Misa Litorale tra Fiume Misa e Fosso Rubiano Fosso Rubiano - Fiume Esino Litorale tra Esino e Musone Fiume Musone - Rio Fiumarella o Bellaluce Fiume Potenza Fosso Pilocco Torrente Asola Fiume Chienti Litorale tra Chienti e Tenna Fiume Tenna Fosso Valloscura Rio Petronilla Fiume Ete Vivo Fosso del Mulinello-Fosso di San Biagio Fiume Aso Rio Canale - Torrente Menocchia Torrente San Egidio Fiume Tesino Torrente Albula e limitatamente alle parti del territorio ricadenti nella Regione Marche: Fiume Conca Fiume Marecchia Torrente Marano Torrente Tavollo Fiume Uso - Torrente Ventena Fiume Tronto Fiume Tevere Fiume Savio Fiume Vibrata. La limitazione dellattivita` nel raggio di 100 metri non si applica nel Litorale tra Gabicce e Pesaro Fiume Foglia Rio Genica Torrente Arzilla - Fiume Metauro- Litorale tra Metauro e Cesano Fiume Cesano Litorale tra Cesano e Misa - Fiume Misa Litorale tra Fiume Misa e Mosso Rubiano Fiume Esino Litorale tra Esino e Musone Fiume Musone - Fiume Potenza Fiume Chienti Fiume Tenna Fiume Ete Vivo Fiume Aso Torrente Menocchia e limitatamente alle parti di territorio marchigiano: Fiume Conca Fiume Marecchia Torrente Marano Torrente Tavolo. I cacciatori ammessi a tale prelievo sono quelli iscritti agli Ambiti Territoriali della Regione Marche che abbiano provveduto a far vidimare lapposito spazio nel tesserino venatorio regionale il quale dovra` essere restituito al Comune di residenza e da questo alla Regione Marche per consentire la relazione finale di applicazione ai fini della rendicontazione prevista dalla Direttiva 79/409/CEE. (ade) PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE ANCHE IL SITO www.caccia_pesca.regione.marche.it