Text/HTML

Call us now
+123 456 7890
12/01/2006

POLITICHE DEL LAVORO, APPROVATO IL REGOLAMENTO ATTUATIVO PER I SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE

Agenzie per il lavoro, Comuni, Comunita` montane, Camere di commercio, Istituti scolastici, Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro e Universita` per poter svolgere servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, dovranno dora in poi essere autorizzate secondo la disciplina di un nuovo regolamento regionale. Con una recentissima deliberazione, infatti, la giunta regionale ha approvato il Regolamento per lautorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Latto stabilisce cosi` la definitiva operativita` dellarticolo 11 della legge n. 2 del 2005, Norme per loccupazione, la tutela e la qualita` del lavoro. In sostanza, viene disciplinata la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003 con il quale si stabilisce che le Regioni possono concedere lautorizzazione allo svolgimento delle attivita` sopra elencate con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5. Un ulteriore passo avanti nella concreta e integrale applicazione della legge regionale, dopo altri atti fondamentali approvati nei mesi scorsi- ha commentato lassessore regionale al Lavoro, Ugo Ascoli. Un provvedimento ha precisato lassessore - che conferma la scelta della cabina di regia pubblica su questa materia, ma anche lattivazione di uno strumento fondamentale per favorire lincontro ottimale tra domanda e offerta: i dati in possesso della varie agenzie di intermediazione dovranno confluire nel nodo regionale della Borsa continua nazionale del Lavoro. Si avviera` quindi un percorso virtuoso in grado di offrire garanzie di serieta`, professionalita` e concretezza a chi offrira` e chiedera` lavoro rivolgendosi ai soggetti interessati da questa disciplina. Lautorizzazione da parte della Regione prevede due tipologie: unautorizzazione inizialmente provvisoria, rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta (vale il silenzio-assenso) per la durata di massimo due anni, poi trasformabile a tempo indeterminato dietro espressa richiesta e verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Tale attivita` di verifica viene riproposta di biennio in biennio e consente il rinnovo dellautorizzazione per un ulteriore biennio. Nel Regolamento vengono individuati i requisiti indispensabili per svolgere lattivita`, a seconda della tipologia di soggetto autorizzato: di ordine finanziario (per es. relativi al capitale sociale versato per le agenzie per il lavoro) ma soprattutto requisiti professionali riferiti alla quantita` e qualita` del personale da destinare alle attivita` oggetto di autorizzazione. Lesperienza professionale richiesta tiene conto anche dei percorsi formativi certificati dalle Regioni e Province autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, di durata non inferiore ad un anno. Liscrizione allalbo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo allesperienza professionale. Sono previsti anche requisiti minimi per i soggetti che vogliono svolgere le attivita` di intermediazione relativi alla disponibilita` di locali, che devono essere distinti e distinguibili, conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, attrezzati dal punto di vista informatico e dei collegamenti telematici. Nel nuovo regolamento e` previsto un regime particolare per le universita` e le fondazioni universitarie. Tutti i soggetti autorizzati sono obbligati a collegarsi con la Borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale che sara` costituito presso la Regione Marche e a provvedere allinvio di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro. (ade)