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04/10/2005

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, LA REPLICA PUNTO PER PUNTO DELL’ASSESSORE ASCOLI A CONFINDUSTRIA

In riferimento alle posizioni espresse da Confindustria e riportate oggi dai quotidiani locali circa le scelte della Regione in materia di apprendistato professionalizzante, lassessore regionale alla Formazione e Lavoro, Ugo Ascoli, ha precisato quanto segue: Lintesa in materia di apprendistato professionalizzante e` stata frutto di un lungo e approfondito periodo di concertazione sociale che ha portato allelaborazione di un documento sottoscritto da ben 14 organizzazioni datoriali e sindacali. Per quanto riguarda la lettura, proposta da Confindustria relativamente alla sentenza della Corte Costituzionale n.50, francamente appare imprecisa e strumentale. Questa pronuncia non cambia nulla nellassetto che la cosiddetta legge Biagi ha conferito alla disciplina dellapprendistato, rimessa nellambito dei principi individuati dalla legge nazionale alle Regioni; le Marche non hanno fatto altro che attuare questo meccanismo, rispettando in pieno i criteri direttivi contenuti nella riforma statale e nel contempo valorizzando il piu` possibile il momento formativo del contratto di apprendistato. In tal senso si e` ritenuto, gia` con la nostra recente legge regionale in tema di lavoro (su cui Confindustria ha espresso parere favorevole in sede di Commissione Regionale per il Lavoro) , prevedere la prevalenza delle ore di formazione esterna nello svolgimento dellapprendistato professionalizzante. Il successivo accordo in materia, correttamente, non ha fatto altro che rispettare i dettami della normativa regionale, lasciando altresi` la facolta` alle imprese accreditate di svolgere al proprio interno, lintero percorso formativo. Rispetto poi al citato bollino autorizzatorio, laccordo parla in realta` di parere di conformita` che attesta la coerenza del Piano formativo individuale con i profili formativi. Tale parere non e` autorizzatorio, poiche` puo` essere richiesto dallimpresa anche dopo lassunzione del giovane e la stessa procedura e` ampiamente prevista dalle altre Regioni che hanno raggiunto accordi in materia: mi riferisco, ad esempio, alla Lombardia, al Lazio, allAbruzzo, alla Liguria ed al Veneto. In quanto allimpresa quale naturale soggetto formativo, ricordo che gia` dal 1978 , nel nostro Paese, la Legge quadro in materia di formazione professionale (L. n. 845), prevedeva il possesso di strutture, capacita` organizzativa e attrezzature idonee, quali elementi essenziali per la realizzazione di corsi di formazione professionale. La Regione Marche, dal 2001, ha creato un dispositivo di accreditamento delle strutture formative, condiviso e co-progettatto da tutte le parti sociali, ivi compresa Confindustria, con cui ha inteso adeguarsi al vincolo legislativo imposto dalle disposizioni nazionali e comunitarie, ma soprattutto salvaguardare i parametri di qualita` a tutela degli utenti, attraverso la definizione di una serie di specifici requisiti minimi. Tutto cio` nella consapevolezza che la formazione e` un aspetto indispensabile per lesercizio dei diritti di cittadinanza e che e` necessario garantire la qualita` dellofferta rispetto ad una domanda complessa, diversificata e crescente.