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13/07/2005

LA GIUNTA APPROVA IL CALENDARIO VENATORIO 2005 – 2006

La Giunta regionale ha approvato il calendario venatorio 2005-2006. La stagione di caccia ha inizio il 3 settembre 2005 e termina il 31 gennaio 2006. Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti: dal 3 settembre al 14 dicembre:tortora (Streptopelia turtur), quaglia, allodola; dal 3 settembre al 31 gennaio: gallinella d'acqua, porciglione, codone, marzaiola, mestolone, beccaccino, frullino, combattente, ghiandaia, gazza, cornacchia grigia; dal 18 settembre al 8 dicembre: lepre comune, coniglio selvatico, pernice rossa, starna, fagiano; dal 18 settembre al 31 dicembre: merlo; dal 18 settembre al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, colombaccio, volpe, beccaccia, pavoncella; dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale; dal 1 ottobre al 30 novembre: coturnice. Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili: nel mese di settembre: sabato 3, domenica 4, mercoledi` 7, domenica 18, mercoledi` 21, sabato 24, domenica 25 e mercoledi` 28; dal 1 ottobre al 31 gennaio: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedi` e venerdi`; dal 1 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria e` consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedi` e venerdi`. Nei giorni 3, 4 e 7 settembre lattivita` venatoria e` consentita nella forma di appostamento, con lobbligo del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con larma scarica e in custodia e con l'uso del cane fino alle ore 12:00, esclusivamente sulle stoppie, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicai non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture. La Giunta regionale potra` vietare la caccia alla starna e alla coturnice, su proposta delle Province interessate, sentiti i Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia. Il governo regionale potra`, inoltre, anticipare lapertura della caccia al cinghiale, nel rispetto dellarco temporale massimo, su proposta delle Province interessate, sentiti i Comitati di gestione degli Ambiti. Il regolamento di caccia disciplina anche gli orari e il numero massimo di capi di selvaggina che si possono abbattere per ogni specie faunistica.(a.f.)