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16/02/2005

L'ASSESSORE MARCELLO SECCHIAROLI ILLUSTRA LA NUOVA LEGGE SUL COMMERCIO

Con la nuova legge sul commercio votata in Consiglio regionale, che va ad integrare e modificare la normativa preesistente, si e` concluso un iter normativo iniziato nel 1999 con l'approvazione della legge di riordino del settore. Tale disciplina necessitava, infatti, di alcuni correttivi in corso d'opera per meglio raggiungere gli obiettivi di trasparenza del mercato, del rispetto della concorrenza e della liberta` d'impresa , della tutela del consumatore, del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie di vendita. La Regione Marche dispone ora di uno strumento piu` flessibile, capace di incidere nella propria realta` territoriale sulla ulteriore crescita economica del settore commercio, con un particolare riguardo verso i cittadini-consumatori e le loro esigenze. Al di la` di alcuni correttivi tecnici, si sono resi necessari alcuni interventi normativi capaci di attirare i consumatori nella nostra regione ed evitare che i cittadini marchigiani "fuggano nelle regioni limitrofe " a fare acquisti, il tutto a danno dell'economia marchigiana. Con l'ampliamento delle deroghe festive, i Comuni avranno la possibilita`, sempre di concerto con le parti sociali, di programmare il commercio nel loro territorio. Infatti l'esigenza di aumentare le deroghe festive nei comuni confinanti ha proprio lo scopo di evitare il decremento delle attivita` commerciali a favore delle regioni limitrofe piu` "liberiste", con grave e pregiudizievole danno anche dal punto di vista lavorativo. Inoltre sono state concesse ulteriori 4 aperture festive (da 24 a 28 deroghe ) che i Comuni , in accordo con le parti sociali, potranno decidere di utilizzare sulla base delle esigenze del loro territorio. Se da una parte si e` voluto implementare gli orari di vendita, dall'altra la nuova legge stabilisce degli obblighi in capo ai Comuni relativamente all'apertura delle medie strutture (parliamo di attivita` commerciali fino a 1500/2500 mq che hanno una grande presenza nel nostro territorio ). Non e` piu` possibile rilasciare autorizzazioni al commercio per le medie strutture di vendita in assenza di criteri e procedimenti da parte dei Comuni. La legge ha previsto, inoltre, al fine di una migliore trasparenza del settore, l'obbligatorieta` per i Comuni di approvare nei termini previsti (mese di novembre di ogni anno ) l'ordinanza sugli orari; nel caso di inadempienza agisce il potere sostitutivo della Regione. In conclusione, con l'approvazione di questa legge si e` cercato di eliminare lacci e laccioli per i commercianti: cancellazione della decadenza dell'autorizzazione nel caso di mancata comunicazione di subingresso nell'attivita` di commercio in sede fissa e su aree pubbliche; sospensione dell'attivita` nel caso di violazione all'ordinanza degli orari e calcolo di presenza su base annua per l'attivita` nei mercati e nelle fiere.