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19/01/2005

"DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE", PROPOSTA DI LEGGE DELLA GIUNTA REGIONALE

Regolamentare i criteri di localizzazione e i procedimenti di installazione, oltre che di modifica, degli impianti di teleradiocomunicazione, nel rispetto dei limiti di esposizione stabiliti dallo Stato, salvaguardando il territorio, la salute della popolazione e il paesaggio ambientale. Sono gli obiettivi della proposta di legge: Disciplina degli impianti di teleradiocomunicazione, che la Giunta regionale su proposta dellassessore allAmbiente, Marco Amagliani ha presentato in Consiglio per lapprovazione. La proposta di legge chiarisce Amagliani nasce dallesigenza di fornire agli enti locali, agli operatori e agli stessi cittadini (giustamente preoccupati per le possibili conseguenze sanitarie connesse alla realizzazione degli impianti) un quadro di riferimento certo sulle procedure da seguire nel rilascio delle autorizzazioni, in seguito allentrata in vigore di nuovi provvedimenti, statali e regionali, e per effetto della dichiarata incostituzionalita` di alcune norme in vigore. La Corte Costituzionale ha recentemente stabilito la competenza dello Stato nella definizione dei limiti di esposizione. Alla Regione compete, invece, lindividuazione degli obiettivi di qualita` legati ai criteri di localizzazione, agli standard urbanistici, allincentivazione delle migliori tecnologie. Con la proposta di legge sottolinea lassessore la Giunta regionale intende garantire il corretto insediamento urbanistico, territoriale e ambientale degli impianti di teleradiocomunicazione, mettendo a frutto lesperienza maturata, in piu` di un decennio, nella gestione dei procedimenti del Piano paesistico ambientale regionale relativi a questa tipologia di infrastrutture. Il testo elaborato tiene conto delle osservazioni espresse dalla Conferenza delle autonomie e il percorso consiliare potrebbe ulteriormente migliorarlo. Le nuove disposizioni (una volta approvate dal Consiglio regionale) si applicano a tutti gli impianti che operano nellintervallo di frequenza compreso tra cento Kilohertz e trecento Gigahertz, compresi quelli a microcelle, mobili e provvisori. Alle Province e` riconosciuta la competenza di predisporre i piani di localizzazione in variante al Piano territoriale di coordinamento. Ai Comuni vengono indicate le modalita` di rilascio dellautorizzazione per linstallazione e la modifica degli impianti, con precise informazioni per quegli enti sprovvisti dello Sportello unico per le attivita` produttive. La proposta stabilisce anche le mansioni dellArpam: pareri e controlli sui livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, supporto tecnico ai Comuni e alle Province. Presso lArpam, inoltre, viene istituito il catasto regionale degli impianti di teleradiocomunicazione. Impianti, comunque, che non possono essere collocati sugli edifici destinati ad abitazione o luoghi di lavoro (con permanenza non inferiore a quattro ore), sugli ospedali, case di cura e riposo, edifici adibiti a culto, scuole e asili nido, parchi gioco e pubblici attrezzati, edifici dove si svolgono attivita` sportive, nelle aree e nei parchi archeologici.