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06/04/2004

APPROVATO OGGI DAL CONSIGLIO IL DISEGNO DI LEGGE SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Finalmente, dopo anni di attesa, anche la Regione Marche si dota di uno strumento legislativo organico e innovativo, per disciplinare la valutazione di impatto ambientale. Una materia fondamentale nel processo decisionale di salvaguardia dellambiente e del territorio, che fino ad ora era stata regolata da un atto amministrativo, con tutti i limiti giuridici e di certezza interpretativa che cio` puo` comportare. E il commento soddisfatto dellassessore regionale allAmbiente, Marco Amagliani, dopo lapprovazione, da parte del Consiglio regionale, della proposta di legge di iniziativa della giunta Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. La legge e` senzaltro innovativa spiega Amagliani - perche` semplifica le procedure e si caratterizza per linterdisciplinarieta` e l integrazione con altre leggi regionali di settore e non. Ad esempio, riunifica le procedure disseminate nelle specifiche normative, come quella sulle attivita` estrattive. Inoltre ha proseguito - sviluppa ed attua in ogni suo aspetto le indicazioni e i criteri contenuti nellAtto di Indirizzo del 1996 che a tutt oggi, nonostante i successivi interventi di integrazione, costituisce la normativa quadro in grado di fungere da indirizzo per i legislatori delle varie Regioni. Amagliani ha poi sottolineato che questa nuova legge favorisce al massimo la partecipazione pubblica. Lo scopo e` quello di ridurre e gestire, nel modo piu` trasparente possibile, i conflitti tra le varie parti in gioco. Infatti e` previsto che «chiunque»- tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione- intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dellintervento medesimo, possa presentare allautorita` competente osservazioni sullopera soggetta alla procedura di V.I.A. La nuova normativa regionale rappresenta il formale recepimento delle Direttive Europee 85/337/CEE e, nelle sue linee essenziali, della direttiva 97/11/CEE e la necessaria attuazione del D.P.R. 12 aprile 1996 . In 21 articoli sono compresi i principi fondamentali della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, con una stesura sintetica e chiara nellarticolato che, in particolare, prevede: · lindividuazione di unautorita` competente in materia di V.I.A.: lorgano tecnico competente allo svolgimento dellistruttoria. Inoltre, in merito a particolari tipologie progettuali, individua come autorita` competente ad effettuare le procedure di V.I.A le Province. · dispone lincremento delle soglie di accesso alle procedure di V.I.A (nella misura del 30 %) con riferimento alle imprese ubicate nelle aree industriali ecologicamente attrezzate o per imprese che abbiano ottenuto certificazioni in materia ambientale. · per tutti i progetti di opere o di impianti ricadenti allinterno di aree naturali protette, le soglie dimensionali devono essere ridotte del 50%. Coerentemente alla scelta compiuta dall«atto di indirizzo e coordinamento» del 1996 secondo la quale la sottoposizione o meno alla procedura di V.I.A. viene fatta dipendere non soltanto dal tipo di opera da realizzarsi, ma dallubicazione della stessa. Restano in ogni caso esclusi dalla procedura di V.I.A. gli interventi disposti in via durgenza per salvaguardare lincolumita` delle persone. · introduce importanti strumenti di semplificazione procedimentale (conferenza dei servizi decisoria, sportello unico, autorizzazione integrata art. 13 e 14). · opera una riunificazione delle procedure di VIA delle specifiche normative di settore. Emblematico e` il riallineamento nellunica procedura standard regionale di V.I.A. delle attivita` estrattive. · sostituisce ed assorbe la verifica di compatibilita` paesistico-ambientale ai sensi del PPAR. (ade)