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08/10/2003

COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA

Le Marche recepiscono le nuove norme europee che disciplinano la commercializzazione dellolio di oliva. Su proposta dellassessore allAgricoltura, Giulio Silenzi, la Giunta regionale ha approvato le modalità di applicazione del Regolamento CE 1019/02 e istituito lelenco regionale delle imprese che possono utilizzare la designazione di origine degli oli extravergini di oliva e di oliva vergini indicata dallUnione europea. Lelenco è articolato su base provinciale ed è tenuto dalle strutture decentrate agricoltura (ex Ispettorati agrari) della Regione. Con questo provvedimento sottolinea lassessore Silenzi diamo corso alle nuove disposizioni europee, a tutela della qualità dellolio. Una coltura largamente diffusa anche nelle Marche e che rappresenta un punto di eccellenza della nostra produzione. Le indicazioni che derivano dalla nuova organizzazione agricola di mercato dellolio prevedono due momenti gestionali: uno curato dallo Stato, laltro dalle Regioni. Attraverso la delibera approvata dalla Giunta, i migliori produttori olivicoli marchigiani possono fregiare le loro produzioni con le previste denominazioni. Il Regolamento 1019/02 prevede una designazione facoltativa, limitata allolio extra vergine di oliva e allolio di oliva vergine (secondo i tipi di molitura). La designazione è esclusivamente geografica (cioè relativa o allo Stato, o alla Comunità europea o a un Paese terzo) e va riportata sullimballaggio o sulletichetta, per essere facilmente compresa dai consumatori. Lindicazione che si riferisce allo Stato o alla Comunità corrisponde alla zona geografica di raccolta delle olive e di ubicazione del frantoio. Se le olive sono state raccolte in uno Stato membro diverso, o addirittura in un altro Paese, rispetto a quello di ubicazione del frantoio, lindicazione deve riportare sia lo Stato o il Paese di raccolta, sia lo Stato o il Paese di spremitura delle olive (frantoio). Le imprese che intendano designare, sugli imballaggi e sulletichettatura, lorigine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, devono sottostare ad alcune prescrizioni (impianti di condizionamento, magazzinaggio, controlli del Ministero politiche agricole e forestali). Alle Regioni vengono, invece, demandati alcuni compiti organizzativi: raccolta delle domande di certificazione e istruttori della stesse (curate dai Servizi decentrati); riconoscimento degli impianti, attribuzione codice alfanumerico, revoca dei riconoscimenti (di competenza del Servizio agricoltura di Ancona). Annualmente, entro il 31 dicembre, la Regione curerà la pubblicazione dellelenco delle imprese certificate, sul proprio Bollettino Ufficiale.