Text/HTML

Call us now
+123 456 7890
02/01/2003

TERREMOTO. D’AMBROSIO SCRIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE: VA PROROGATA LA SOSPENSIONE DEGLI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI.

Il presidente Vito D’Ambrosio è intervenuto nuovamente per sollecitare un provvedimento, che consenta la proroga della sospensione degli oneri fiscali e previdenziali nelle aree terremotate. Nei giorni scorsi ha infatti inviato una lettera al Direttore del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso. Come si ricorderà, il Governo, dopo la crisi sismica del ’97, aveva previsto la sospensione, prorogandola poi annualmente. Per il 2003, cittadini e imprese, si attendevano una ulteriore proroga, visto che l’opera di ricostruzione non è completamente ultimata. Nella lettera D’Ambrosio fa presente che gli stessi professionisti, i commercialisti ad esempio, non sono preparati a garantire una consulenza adeguata. Pertanto – precisa il presidente – “per evitare una situazione di incertezza e confusione, è opportuno sollecitare, esclusivamente per motivi “tecnici”, un provvedimento di rinvio della restituzione degli oneri sospesi di almeno un anno, al fine di permettere un’adeguata preparazione delle popolazioni interessate.” Si suggerisce lo strumento di un’ordinanza ministeriale immediatamente esecutiva e, nella lettera, viene allegata una bozza. Va inoltre sottolineato che il Governo, mentre non ha assunto un provvedimento per le popolazioni di Marche e Umbria, colpite dal terremoto del ’97, si è occupato invece dei siciliani, condonando le trattenute congelate per il sisma del ’90. (e.r.) P.S. Questa la bozza di ordinanza, allegata alla lettera del presidente D’Ambrosio. “Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all’amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dagli articoli 1 e 2 dell’O.M. 22 dicembre 1997 (n. 2728) e dell’art. 2 dell’O.M. 30 dicembre 1998 (n. 2908) già previsto, con O.M. 6 luglio 2000 n. 3064 a partire dal 1° giugno 2001, e successivamente prorogato dall’art. 1 comma 4 dell’O.M. 18 dicembre 2001 n. 3168 all’1.1.2003, decorre dal 1° gennaio 2004. La riscossione avverrà, dopo la scadenza di tale termine, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospesnzione stessa. La presente disposizione si applica ai sensi dell’art. 5 dell’O.M. 24 gennaio 2002 n. 3175 a tutti i soggetti aventi sede operativa e residenti nei comuni interessati al sisma del 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria ed ai soggetti direttamente interessati ad ordinanze sindacali di sgombero.”