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24/10/2002

PROPOSTA DI LEGGE SU PROTEZIONE DELLA FAUNA E ATTIVITA' VENATORIA

Nuove disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria sono oggetto di una proposta di legge d’iniziativa della giunta, che modifica la l.r. 5.01.1995 n. 7. “Due i motivi che hanno portato a rivedere la normativa esistente – sottolinea l’assessore alla caccia Luciano Agostini – Il dettato costituzionale in senso federalista e la necessità di regolare i rapporti con le Province, nella loro veste di titolari di funzioni amministrative in materia di caccia, e con gli ATC. Una proposta che intende conciliare le esigenze ambientali-agricole con una attività del tempo libero, che riguarda circa 35 mila persone.” Secondo il riscritto Titolo V della Costituzione l’attività venatoria è affidata, in via esclusiva, alle Regioni, anche se nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale e da quella comunitaria (uso delle armi, sanzioni penali, elenco delle specie cacciabili). Di seguito le principali modifiche indicate nella proposta di legge: · cambiano le modalità per fissare le date di inizio e termine, per alcune specie, della stagione venatoria. La l.r.7/95 fissa il periodo, che ora viene adattato alle reali esigenze delle singole specie. In sostanza la caccia non potrà essere consentita durante il periodo della nidificazione,della riproduzione e della “dipendenza dei piccoli”. Comunque non si potrà andare nè prima del 16 agosto, nè dopo la fine di febbraio. E’ questa la principale modifica apportata all’articolo 30 della l.r.7/95. Rimangono invece invariate altre disposizioni: non più di 3 giorni di caccia la settimana, allenamento e uso dei cani, prelievo di passeri e storni; · sono considerati anche i danni alle persone e alle cose (vedi incidenti stradali) e non solo alle produzioni agricole; · la composizione della commissione consultiva per la gestione faunistica è di competenza delle Province: la l.r.7/95 prevede che sia la Regione a fissare il numero e il criterio per la loro rappresentanza; · gli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) vengono coinvolti nella gestione sia delle zone di popolamento che dei centri pubblici della riproduzione della fauna selvatica, collaborando attivamente con Province; · i comitati di gestione degli ATC, sempre 8, hanno durata quinquennale (prima erano 3 anni) e comunque coincidono con il mandato della Provincia di riferimento; · la giunta può decidere l’abbattimento di alcune specie selvatiche per evitare danni a persone, colture e ambiente. Una prerogativa per rispondere ad alcune situazioni d’emergenza (vedi proliferazione dei cinghiali); · chi paga con ritardo la quota di iscrizione all’ATC è soggetto ad un aumento della quota annuale, anche fino al 100%; · coloro che hanno scelto la “caccia da appostamento fisso” possono, solo per 6 giorni all’anno, effettuare la caccia anche “in forma vagante” alla selvaggina migratoria. Questo non è consentito dalla l.r. 7/95 che stabilisce una divisione netta tra le due forme di caccia; · è ridotto il numero dei componenti della Commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio. Il numero, prima di 16 persone, viene stabilito dalle Province; · gli uccelli da richiamo non sono più soggetti all’obbligo dell’anello per l’identificazione. (e.r.)