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16/05/2002

Demanio marittimo nei porti- AI COMUNI LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER LA CONCESSIONE DEI BENI, CON EFFETTO RETROATTIVO AL 1° GENNAIO 2002. Esclusi i porti di Ancona, Pesaro e San Benedetto

Con diverse disposizioni legislative nell’arco di alcuni anni, dalle Leggi Bassanini del ’98 fino alla legge costituzionale di riforma del Titolo V dell’ottobre 2001, alle Regioni sono state attribuite le funzioni amministrative per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo relative ai porti . Un conferimento di funzioni che lasciava incertezze sulla data dell’effettiva operatività, ma che poi una modificazione alla stessa legge 112 del ‘98 ha fissato al 1° gennaio 2002 per i porti di rilevanza economica regionale e interregionale. Una data discriminante per le Capitanerie di Porto che, non ritenendosi più competenti in materia, hanno sospeso l’emanazione dei provvedimenti, lasciando così un vuoto operativo che ha bloccato alcune attività. Le concessioni di beni demaniali nei porti possono essere rilasciate, tra gli altri casi, per l’utilizzo di spiagge, per attività di pesca sportiva e di sport velici, per installare cantieri edili per opere pubbliche ecc. Un recente provvedimento, adottato dalla giunta regionale su proposta del vicepresidente – assessore agli Enti locali ed Enti dipendenti, Gian Mario Spacca- chiarisce definitivamente la questione e fornisce una risposta concreta alle esigenze degli operatori portuali, turistici ed economici e, naturalmente , delle Capitanerie che avevano chiesto una certezza normativa. “Saranno i Comuni – ha spiegato Gian Mario Spacca- sentito il parere dell’autorità marittima per la compatibilità degli usi delle aree con gli interessi marittimi, ad esercitare le funzioni amministrative per la concessione di beni nei porti , retroattivamente al 1° gennaio 2002. Del resto una legge regionale, la n. 10 del 99, aveva già stabilito la delega di funzioni ai Comuni, ma con tale deliberazione, come hanno fatto altre regioni italiane, viene chiarito che non c’è alcun bisogno di ulteriori atti statali, per formalizzare una disposizione già espressamente prevista dalle leggi nazionali. La Regione Marche, coerentemente con i principi del decentramento amministrativo e nel rispetto da parte degli Enti locali degli atti di programmazione e di indirizzo, aveva scelto tre anni fa di conferire le funzioni ai Comuni, più vicini alle esigenze sia dei porti che degli operatori locali. “ Il provvedimento non riguarda però Ancona, in quanto il porto è sede di Autorità portuale , né Pesaro e San Benedetto- le cui funzioni amministrative resteranno alle Capitanerie di Porto- perché classificati porti di seconda categoria, prima classe, in base ad un regio decreto del 1885. “Una classificazione – ha sottolineato Spacca – attesa da moltissimo tempo e più volte sollecitata allo Stato dalle Regioni e recentemente anche dalle Marche. Il decreto di classificazione dei porti è un provvedimento necessario e urgente per individuarne la rilevanza, sia sotto il profilo economico, ma anche della sicurezza, in modo da consentire alle regioni e ai comuni di programmare più efficaci azioni di salvaguardia e per lo sviluppo.” (ad’e)