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11/04/2002

NELLE MARCHE STAGIONE BALNEARE PIU' LUNGA

Si allunga la stagione balneare nelle Marche. Gli stabilimenti possono aprire già in questo mese, con un anticipo di 30 giorni rispetto allo scorso anno. Lo prevede il nuovo regolamento regionale sull’utilizzo turistico del litorale marittimo. Su proposta dell’assessore al Turismo, Lidio Rocchi, la Regione ha emanato le norme che disciplinano l’attività balneare nelle aree demaniali, a seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato (Capitanerie di porto) alle Regioni. Come sottolineato da Rocchi, “le Marche sono tra le prime Regioni in Italia a regolamentare la materia, recependo le novità intervenute nella legislazione nazionale. All’autonomia regionale sono state conferite tutte le competenze sul demanio marittimo non espressamente conservate dallo Stato e non attribuite ai Comuni. Le Regioni, in particolare, gestiscono le funzioni di indirizzo e coordinamento, tra le quali spiccano quelle relative all’emanazione delle ordinanze balneari (uso e sicurezza delle spiagge e del mare) con riferimento all’attività turistica”. “L’anticipo della stagione di un mese – continua Rocchi – va nella logica di destagionalizzare il turismo marchigiano, come richiesto dagli operatori di settore, per rispondere alle nuove tendenze del turismo nazionale e internazionale. Il regolamento è il frutto di un lavoro concertato e condiviso con le amministrazioni comunali e le autorità marittime che ha determinato la stesura di un testo in linea con le reali esigenze del turismo marchigiano”. Il regolamento disciplina l’utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative, in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti, il decoro e la pulizia delle spiagge. Stabilisce alcuni principi e norme generali inderogabili relativi a: durata della stagione balneare, prescrizioni sull’uso delle spiagge, divieto di esercitare sul litorale alcune attività, disciplina delle aree in concessione riservate agli stabilimenti, locazione di natanti da diporto, corridoi di lancio, zone destinate ad “alaggio” (traino) e sosta delle imbarcazioni, sanzioni amministrative. Prescrive che “la stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre”. Ogni stabilimento è obbligato a svolgere la propria attività almeno dal 30 giugno al 1° settembre; il periodo (minimo) può essere anticipato (al 1° aprile) o posticipato (al 30 settembre) garantendo il servizio di salvataggio. Sulle spiagge è vietato campeggiare, effettuare riparazioni dei motori (nautici), depositare reti di pesca, lasciare rifiuti, praticare giochi pericolosi per l’incolumità altrui, tenere alto il volume gli apparecchi sonori, introdurre cani o altri animali (con eccezione dei cani per i non vedenti e quelli di soccorso). Nelle spiagge libere non possono essere lasciati ombrelloni, tende e attrezzature (lettini, sedie, sdraie..) dopo il tramonto. Gli stabilimenti devono consentire a tutti il libero accesso al mare e alla fascia di libero transito (5 metri dalla battigia).