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03/12/2001

FUNGHI. LE NORME PER L’ABILITAZIONE ALLA RACCOLTA

Le norme, che regolano la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei sono contenute, nella l.r. 25/7/01 n. 17. All’articolo 16 si prevede che, i soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi in virtù della precedente legge (la n. 34/1987) o autorizzati da altri Enti operanti in ambito regionale, possono ottenere il rilascio del tesserino di abilitazione consegnando, all’Ente competente, il vecchio titolo entro e non oltre il prossimo 17 dicembre. Superato tale termine, per acquisire l’abilitazione, occorre partecipare ai corsi formativi organizzati dai diversi Enti. Per esercitare la raccolta, oltre al tesserino, è indispensabile effettuare un versamento a favore della Regione. Gli importi, diversi a seconda del tipo di permesso, sono indicati all’art. 5 della legge n. 17/01. Va precisato che, a partire dal primo gennaio 2002, il versamento andrà effettuato in euro.