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09/11/2001

AGRITURISMO E TURISMO RURALE VERSO UNA NUOVA NORMATIVA

Ha già iniziato il suo iter in Consiglio regionale, la proposta di legge della giunta su agriturismo e turismo rurale. Una normativa che va ad abrogare la l.r. 27/99, che ha presentato non pochi problemi in sede di applicazione, soprattutto sul fronte del turismo rurale. “Le novità sono rilevanti – ha detto l’assessore Luciano Agostini – in particolare si è voluto aggiornare la definizione di azienda agrituristica per legarla sempre più strettamente all’impresa agricola, che deve rimanere l’attività principale. E’ fondamentale – ha aggiunto – che agriturismo e turismo rurale vadano ad arricchire l’ospitalità della regione, senza entrare in contrasto con le altre formule più tradizionali.” Anche perchè - è detto nel primo articolo della proposta - il fine è quello di favorire lo sviluppo e il riequilibrio dell’ambiente rurale, migliorando le condizioni di vita degli agricoltori e attivando le iniziative – come la valorizzazione dei prodotti tipici – che possono creare reddito. Vediamo, nel concreto, alcuni passaggi strategici della proposta. Attività agrituristica - Si può presentare in diversi modi: si va dall’offerta di alloggi in appositi locali, a spazi aperti per tende e camper, alla somministrazione di pasti o spuntini, alla vendita di prodotti aziendali, all’organizzazione di attività ricreative legate alle tradizioni locali. L’80% dei prodotti alimentari deve essere di origine regionale e l’elenco di quelli disponibili accessibile. Stagionalità – La permanenza degli ospiti in azienda non può superare i tre mesi consecutivi. Limiti anche all’attività di ristorazione, quando non sia collegata all’ospitalità, non più di 270 giorni l’anno. Rapporto con l’attività agricola – Il tempo-lavoro dell’attività agricola deve essere superiore a quello impiegato nell’agriturismo. Le modalità per tale conteggio e, tutte le altre implicazioni di natura burocratica, saranno previste in un apposito regolamento di attuazione della legge. Operatori agrituristici – E’ prevista la collaborazione di familiari o di personale assunto con contratto di lavoro agricolo. Solo gli agricoltori iscritti all’albo regionale degli operatori agrituristici possono utilizzare i termini “agriturismo” o simili. Così, come gli agriturismi, non possono assumere altre denominazioni (ristorante, pizzeria, albergo) riservate ai titolari delle aziende commerciali. Limiti all’attività – Non più di 40 posti letto, che salgono a 60 in casi particolari (zone di montagna o svantaggiate, parchi o aree soggette a vincolo). Un massimo di 12 piazzole di sosta, che diventano 20, nei casi detti sopra. Limite anche per i posti a tavola, che non devono superare gli 80. Immobili – Gli edifici utilizzati per l’agriturismo mantengono la loro destinazione di uso agricolo. Non si possono realizzare nuove costruzioni o utilizzare quelle che abbiano meno di 10 anni. Norme igienico sanitarie – Vanno rispettati i requisiti previsti per le civili abitazioni, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità. Superficie minima di 7 mq per le stanze a un letto e di 11 per quelle a 2 letti. Elenco operatori – Il relativo Elenco è istituito presso la Regione. L’iscrizione è condizione necessaria per l’autorizzazione comunale ad esercitare l’attività. I Servizi competenti della Regione verificano periodicamente la sussistenza dei requisiti richiesti. Autorizzazione all’attività – E’ rilasciata dal Comune, dopo l’iscrizione all’elenco regionale, va rinnovata ogni tre anni. Previsti anche tutti i casi per la sua sospensione o revoca. Barriere architettoniche – Non ci devono essere quando la ricettività supera le sei camere o le quattro piazzole di sosta. Sono previste delle deroghe per casi particolari. Incentivi – Contributi in conto capitale agli operatori per diverse iniziative: ristrutturazione e sistemazione dei locali e degli spazi, arredamento, realizzazione di itinerari, strutture sportive e ricreative. Contributi anche per promuovere l’offerta agrituristica, in collaborazione con altri enti e organizzazioni. Sanzioni – Chi viola la normativa incorre in sanzioni amministrative, che la legge esplicita per i singoli casi. Definizione di turismo rurale – E’ un’accezione meno “rigorosa”, i cui limiti sono comunque fissati dalla normativa: la ristorazione deve essere tipica e, per il 70%, con prodotti regionali. Vi fanno parte le country-houses e i centri rurali di ristoro e degustazione. In relazione al turismo rurale, un recente provvedimento normativo ha prorogato di un anno - si arriva quindi alla fine del 2002 - la possibilità per gli agriturismi, che non intendono adeguarsi alle condizioni previste dalla l.r. 27/99, di trasformarsi in attività di “turismo rurale”. Questo provvedimento si è reso indispensabile, viste le difficoltà interprative incontrate dagli enti locali nell’applicazione della legge. (e.r.) Alcuni dati Le aziende agrituristiche organizzate nelle Marche sono 387, così ripartite per provincia: 82 ad Ancona, 64 ad Ascoli Piceno, 108 a Macerata, 133 a Pesaro-Urbino.