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15/02/2001

APPROVATI IL PROGRAMMA D’INTERVENTI 2001 E LE MODALITÀ ATTUATIVE DELLA L.R. 18/96 SUL SOSTEGNO ALL'HANDICAP

“A pochissimi giorni dal Seminario nazionale di S.Benedetto sull’attuazione della L.162 sulla disabilità grave, la L.R. 18/96 per l’assistenza alla disabilità nelle Marche, fa un importante passo in avanti.” Così l’assessore Marcello Secchiaroli ha commentato l’approvazione della Giunta regionale del programma 2001 degli interventi sociali e dei servizi a sostegno dell’handicap che si ritiene debbano essere maggiormente promossi. Le risorse saranno erogate a Comunità montane e Comuni - meglio ancora se in forma associata -, ai quali spetta il compito di raccogliere, promuovere e coordinare gli interventi, fornire i servizi e provvedere ad erogare a loro volta i contributi agli utenti finali. I requisiti per l’accesso ai contributi I soggetti che possono usufruire di contributi e servizi debbono essere portatori di un handicap definito dalla competente Commissione sanitaria, secondo i parametri della L.104. Quelli non ancora valutati possono essere inseriti, ma ammessi al finanziamento dopo l’attestazione dell’Ausl, dalla quale si può prescindere nel caso di minori la cui situazione non sia ancora ben definita. Le provvidenze riguardano persone sotto i 65 anni, tranne particolari casi: al di sopra intervengono normative a carattere socio-sanitario. Particolare attenzione é rivolta all’handicap grave: minorazioni che necessitino di un intervento assistenziale permanente, globale e continuativo in tutta la giornata, per cui la valutazione va realizzata dopo l’applicazione di protesi od ausili e che la Commissione già citata ha l’obbligo di recarsi presso la residenza del disabile, qualora questi non possa raggiungere le sedi previste. Gli interventi finanziabili sono innanzitutto quelli a favore della permanenza nella propria residenza, fornendo supporti e servizi per l’inserimento nel contesto sociale, cioè: l’assistenza domiciliare domestica fornita da Comuni e Comunità montane con un monte ore per soggetto di 12 ore settimanali, elevabile a 18 per particolare gravità; l’assistenza domiciliare indiretta per gli handicappati gravi da parte di familiari, conviventi o operatori esterni. Il contributo copre un monte ore assistenziale da 20 a 60 ore settimanali secondo le situazioni: ad esempio frequenza scolastica, inserimento in un centro diurno o in istituto di riabilitazione, oppure se il familiare usufruisce di congedi o ancora se il disabile, vivendo in casa, necessiti di assistenza in ogni spostamento; l’assistenza educativa rivolta a portatori gravi tramite un operatore con professionalità ed esperienza, per migliorare le potenzialità del disabile e favorirne l’inserimento. Concerne persone sotto i 35 anni e prevede assistenza da 500 ore annue, per soggetti che partecipino a corsi di studio, a 800, per chi li abbia completati; i centri socio educativi, una delle principali forme per favorire aggregazione e sviluppare autonomia e potenzialità: i finanziamenti riguardano le spese per personale educativo e d’animazione; il trasporto individuale o collettivo, sicuramente una priorità. Gli Enti locali possono attivare iniziative di trasporto pubblico e privato ammesse a contributo per le spese di carburante o la prestazione dell’autista e dell’accompagnatore o ancora per l’acquisto da parte degli Enti locali stessi di mezzi attrezzati. I Centri socio educativi diurni dai quali si diramano varie attività di pre-formazione, di terapia occupazionale e riabilitativa, sportive, culturali, ricreative e sociali sulla base di una programmazione individuale. I Centri debbono funzionare almeno 10 mesi all’anno, 5 giorni alla settimana e 7 ore al giorno. Le spese ammesse sono per l’acquisto di attrezzature e materiale e per il personale addetto all’assistenza educativa o formativa. Per le strutture residenziali non sono previsti stanziamenti in attesa dei risultati della sperimentazione nelle otto Comunità alloggio – due per provincia – per disabili gravi rimasti senza famiglia funzionanti con i fondi della L. 162. Tanto più è precoce l’inserimento nel tessuto sociale, tanto più è favorito lo sviluppo delle potenzialità; sono fondamentali per cui le azioni d’integrazione scolastica del bambino disabile quali: l’assegnazione di educatori specializzati agli asili nido o alle scuole comunali dell’infanzia e di operatori alle scuole di ogni ordine e grado, non sostitutivi degli insegnanti di sostegno. È prevista per di più la figura di un tutor d’affiancamento negli stage formativi presso imprese o cooperative. Le norme per il sostegno all’integrazione lavorativa favoriscono sia lo svolgimento di attività lavorative in proprio, sia il telelavoro nell’ambito dell’inserimento in aziende, facilitato anche attraverso contributi per progetti di tirocini e borse di lavoro, ai quali possono accedere anche le Province. L’abbattimento delle barriere di comunicazione per non vedenti e non udenti é attuato con servizi di accompagno ed interpretariato. Infine gli ausili tecnici: la legge consente l’acquisto e installazione di automatismi di guida nelle auto di proprietà dei disabili, per permettere la guida diretta o l’accesso ad auto guidate da terzi (sedile girevole, cinghie speciali ecc.). E’ consentito anche l’acquisto di ‘furgonati’ con elevatore nel caso di soggetti gravissimi non trasportabili in un’autovettura. Le modalità d’impiego delle risorse. i contributi verranno concessi agli Enti in proporzione sul totale delle richieste, con l’eccezione di alcuni interventi prioritari per i quali sono previste percentuali fisse sull’ammontare. I progetti – è importante ricordarlo – vanno presentati entro il 30 aprile, mentre la scadenza per quelli di assistenza domiciliare indiretta al disabile gravissimo è fissata al 15 giugno per consentire agli interessati – utenti e Enti locali – di espletare i dovuti iter procedurali. (fb)